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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 10105/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 14640-2021 proposto da: U.C.I. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2510/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 14640 sez.

M3 ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che l'[OSCURATO:SOCIETA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2510 del 2021 del Tribunale di Milano esponendo che: - si era opposto ex art. 617, cod. proc. civ., al pignoramento presso terzi promosso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto; - il creditore procedente costituendosi confermava di aver omesso le suddette notifiche; - il giudice dell'esecuzione prendeva atto delle allegazioni delle parti, dichiarava inefficace il pignoramento poiché non iscritto a ruolo, ai sensi dell'art. 164-ter, disp. att. cod. proc. civ., e fissava il previsto termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito; - riassunto il giudizio ad opera del deducente, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per carenza d'interesse, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite; nessuno si è difeso per la parte intimata; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. ft- ThigtlivAte. 100, cod. proc. cìv., poiché 1a Corte di api-Tent-avrebbe errato mancando di considerare che la soccombenza virtuale, conseguente alla dichiarazione d'inefficacia della procedura esecutiva, avrebbe dovuto valutarsi verificando la sussistenza dell'interesse ad agire al momento della proposizione dell'azione, volta a far dichiarare il vizio dell'esecuzione derivante dalla mancata notifica di titolo e precetto; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;Rilevato che il ricorso è infondato; parte ricorrente evoca a supporto delle proprie tesi il precedente di Cass., 21/01/2021, n. 1098; l'arresto risulta aver cassato una decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato priva d'interesse un'opposizione a un'esecuzione presso terzi, sul presupposto dell'intervenuta dichiarazione negativa; questa Corte, premesso l'interesse del debitore opponente a far valere il vizio della procedura introdotta con forme indicate come improprie trattandosi di titoli di credito, escluse potesse avere il rilievo fatto proprio dal giudice di merito «la circostanza che, una volta proposta l'opposizione, il creditore non [avesse] iscritto a ruolo il pignoramento.

Difatti, la liquidazione delle spese processuali, per ottenere la quale» era stato «introdotto il giudizio di merito, [doveva] farsi sulla base della c.d.

"soccombenza virtuale", ossia tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che [aveva] determinato la cessazione della materia del contendere»; la fattispecie era quindi differente poiché la parte opponente era stata costretta a introdurre il giudizio di (pieno) merito per ottenere la liquidazione delle spese della fase sommaria; nel caso in scrutinio, invece, le spese della fase sommaria, come risulta dalla sentenza gravata (riportata in ricorso), sono state già liquidate a carico del creditore opposto, senza contestazioni e senza possibilità di modifica (non richiesta) se non introducendo il giudizio di pieno merito, e, ferme le ammissioni del medesimo creditore procedente in ordine alla mancata notificazione di titolo e precetto, la distinta dichiarazione d'inefficacia della procedura parimenti non risulta sia stata opposta, con conseguente definitività; ne deriva che non sussisteva alcun interesse alla dichiarazione del vizio della procedura per come introdotta, non più suscettibile di riassunzione ma solo, in tesi, di nuova introduzione, in quelle stesse forme, previe notifiche del caso; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata; P.Q,.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dri o 2<t idt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14640-2021 proposto da: U.C.I. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2510/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14640 sez. M3 ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che l'[OSCURATO:SOCIETA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2510 del 2021 del Tribunale di Milano esponendo che: - si era opposto ex art. 617, cod. proc. civ., al pignoramento presso terzi promosso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto; - il creditore procedente costituendosi confermava di aver omesso le suddette notifiche; - il giudice dell'esecuzione prendeva atto delle allegazioni delle parti, dichiarava inefficace il pignoramento poiché non iscritto a ruolo, ai sensi dell'art. 164-ter, disp. att. cod. proc. civ., e fissava il previsto termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito; - riassunto il giudizio ad opera del deducente, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per carenza d'interesse, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite; nessuno si è difeso per la parte intimata; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. ft- ThigtlivAte. 100, cod. proc. cìv., poiché 1a Corte di api-Tent-avrebbe errato mancando di considerare che la soccombenza virtuale, conseguente alla dichiarazione d'inefficacia della procedura esecutiva, avrebbe dovuto valutarsi verificando la sussistenza dell'interesse ad agire al momento della proposizione dell'azione, volta a far dichiarare il vizio dell'esecuzione derivante dalla mancata notifica di titolo e precetto; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;Rilevato che il ricorso è infondato; parte ricorrente evoca a supporto delle proprie tesi il precedente di Cass., 21/01/2021, n. 1098; l'arresto risulta aver cassato una decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato priva d'interesse un'opposizione a un'esecuzione presso terzi, sul presupposto dell'intervenuta dichiarazione negativa; questa Corte, premesso l'interesse del debitore opponente a far valere il vizio della procedura introdotta con forme indicate come improprie trattandosi di titoli di credito, escluse potesse avere il rilievo fatto proprio dal giudice di merito «la circostanza che, una volta proposta l'opposizione, il creditore non [avesse] iscritto a ruolo il pignoramento. Difatti, la liquidazione delle spese processuali, per ottenere la quale» era stato «introdotto il giudizio di merito, [doveva] farsi sulla base della c.d. "soccombenza virtuale", ossia tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che [aveva] determinato la cessazione della materia del contendere»; la fattispecie era quindi differente poiché la parte opponente era stata costretta a introdurre il giudizio di (pieno) merito per ottenere la liquidazione delle spese della fase sommaria; nel caso in scrutinio, invece, le spese della fase sommaria, come risulta dalla sentenza gravata (riportata in ricorso), sono state già liquidate a carico del creditore opposto, senza contestazioni e senza possibilità di modifica (non richiesta) se non introducendo il giudizio di pieno merito, e, ferme le ammissioni del medesimo creditore procedente in ordine alla mancata notificazione di titolo e precetto, la distinta dichiarazione d'inefficacia della procedura parimenti non risulta sia stata opposta, con conseguente definitività; ne deriva che non sussisteva alcun interesse alla dichiarazione del vizio della procedura per come introdotta, non più suscettibile di riassunzione ma solo, in tesi, di nuova introduzione, in quelle stesse forme, previe notifiche del caso; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata; P.Q,.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dri o 2<t idt
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