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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14613/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO re-t Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] • avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il G.i.p. del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato in data CW.10.2024 l'istanza, presentata nell'interesse della condannata, di rideterminazione della pena inflittale con sentenza irrevocabile per il reato di rapina, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; Evidenziato che con il ricorso si lamenta che il giudice dell'esecuzione, rigettando la richiesta di riconoscere l'attenuante della lieve entità del fatto, sia incorso, da un lato, in violazione di legge per non avere tenuto conto del limitato valore economico dei beni sottratti dalla ricorrente e, dall'altro, nel vizio della motivazione per non avere motivato in ordine a tale aspetto e alla circostanza che la ricorrente all'arrivo delle forze dell'ordine avesse restituito gli oggetti sottratti alla vittima; Ritenuto, in primo luogo, che il ricorso non si confronti con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale, per disattendere l'istanza difensiva, richiama le modalità violente dell'azione, posta in essere da più persone che colpivano ripetutamente la vittima con un manganello; Ritenuto, in secondo luogo, che la pronuncia del giudice dell'esecuzione si inscriva nel solco della giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo la analoga pronuncia di illegittimità costituzionale in tema di lieve entità applicabile al delitto di estorsione (sent.

Corte cost. n. 120 del 2023), secondo cui l'attenuante della lieve entità richiede che il ridotto disvalore del fatto sia valutato nel suo complesso (Sez. 2, n. 9912 del 26/1/2024, Salerno, Rv. 286076 - 01) e non sia circoscritto al valore economico del bene sottratto, sicché l'attenuante non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/1/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto connotato dal disconoscimento del senso univoco della disposizione di legge da applicare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 'rY P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO re-t Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] • avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il G.i.p. del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato in data CW.10.2024 l'istanza, presentata nell'interesse della condannata, di rideterminazione della pena inflittale con sentenza irrevocabile per il reato di rapina, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; Evidenziato che con il ricorso si lamenta che il giudice dell'esecuzione, rigettando la richiesta di riconoscere l'attenuante della lieve entità del fatto, sia incorso, da un lato, in violazione di legge per non avere tenuto conto del limitato valore economico dei beni sottratti dalla ricorrente e, dall'altro, nel vizio della motivazione per non avere motivato in ordine a tale aspetto e alla circostanza che la ricorrente all'arrivo delle forze dell'ordine avesse restituito gli oggetti sottratti alla vittima; Ritenuto, in primo luogo, che il ricorso non si confronti con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale, per disattendere l'istanza difensiva, richiama le modalità violente dell'azione, posta in essere da più persone che colpivano ripetutamente la vittima con un manganello; Ritenuto, in secondo luogo, che la pronuncia del giudice dell'esecuzione si inscriva nel solco della giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo la analoga pronuncia di illegittimità costituzionale in tema di lieve entità applicabile al delitto di estorsione (sent. Corte cost. n. 120 del 2023), secondo cui l'attenuante della lieve entità richiede che il ridotto disvalore del fatto sia valutato nel suo complesso (Sez. 2, n. 9912 del 26/1/2024, Salerno, Rv. 286076 - 01) e non sia circoscritto al valore economico del bene sottratto, sicché l'attenuante non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/1/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto connotato dal disconoscimento del senso univoco della disposizione di legge da applicare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 'rY P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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