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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15826/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlLEUWD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con l'unico e generico motivo di ricorso, si lamenta difetto di motivazione quanto al dolo dell'evasione contestata al ricorrente, il tutto senza mai evidenziare ragioni utili a sostenere l'assenza di consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'essersi allontanato dal luogo di restrizione senza alcuna autorizzazione una volta esclusa, da parte dei giudici del merito - con argomentare che l'impugnazione non sottopone a critica-l'esigenza del prevenuto di recarsi presso una struttura sanitaria, in un tempo e in un orario prossimi al controllo, connotata dai requisiti propri dello stato di necessità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlLEUWD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con l'unico e generico motivo di ricorso, si lamenta difetto di motivazione quanto al dolo dell'evasione contestata al ricorrente, il tutto senza mai evidenziare ragioni utili a sostenere l'assenza di consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'essersi allontanato dal luogo di restrizione senza alcuna autorizzazione una volta esclusa, da parte dei giudici del merito - con argomentare che l'impugnazione non sottopone a critica-l'esigenza del prevenuto di recarsi presso una struttura sanitaria, in un tempo e in un orario prossimi al controllo, connotata dai requisiti propri dello stato di necessità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15826/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris