CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2021
Cassazione n. 41360/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 21 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 17 febbraio 2016, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani e, in data 13 febbraio 2018, dalla Corte di appello di Bari, determinando la pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione ed C 1.200 di multa. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. L'ultima condanna divenuta irrevocabile è la sentenza pronunciata, in data 13 dicembre 2018, dalla Corte di appello di Bari in parziale riforma - in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze - della sentenza di primo grado. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. La richiesta della parte era stata presentata in data 2 febbraio 2021; con riferimento a detta data, l'ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile era quella pronunciata, in data 13 dicembre 2018, dalla Corte di appello Bari, che aveva parzialmente riformato la sentenza pronunciata, in data 28 marzo 2018, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani. Si deve precisare che la indicata sentenza di appello aveva riformato la sentenza di primo grado in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze, statuizione che, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., radica la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del giudice di appello (Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Orofino,Rv. 223222;Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015, Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, NAPULSI, Rv. 279189). Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari, affinchè provveda sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 29 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ti , [OSCURATO:PERSONA]