CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 39603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 20/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 05/05/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del reato e all'omessa riqualificazione nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., è inammissibile poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, con cui il ricorrente non si confronta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio preciso ed univoco gravante sul prevenuto che ha consentito di ritenere provato in tutti i suoi elementi il reato così come contestato e ha comportato la reiezione dell'invocata derubricazione del fatto nella fattispecie colposa dell'incauto acquisto), oltre che costituito da mere dogiianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva sostanzialmente in un apprezzamento di fatto (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]