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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14164/2026

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ontroMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difesoDALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso il decreto della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn. 239/2022 depositato il 26/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decretodella Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stataparzialmente accolta la sua domanda di equa riparazione inrelazione ad un procedimento svoltosi in primo grado dinanzi ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. nr. 2238/2000) conclusosi conla sentenza n. 333/2005 e in secondo grado dinanzi la Corted'Appello di [OSCURATO:PERSONA], (R.G. nr. 302/2006) conclusosi con laSentenza n. 658/2020.2.

Il Ministero della Giustizia non si costituiva e venivadichiarato contumace.3.

La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizionee confermava il decreto opposto.

In particolare, il giudice del meritorigettava il motivo di appello del ricorrente secondo cui nel decretonon si era tenuto conto della complessità del giudizio presupposto,dell'oggetto del procedimento e degli altri parametri di cui all’ art.2, comma 2, l.n. 89 del 2001, e il giudicante si era appiattitorispetto alla formulazione puramente letterale della quantificazionedell’art. 2 bis, comma 3, della medesima l.n. 89 del 2001.La Corte di merito richiamava l’orientamento di legittimitàespresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui il valoreaccertato nel giudizio presupposto era un dato oggettivoindipendentemente dalla posizione della parte nel giudizio (CorteCost. nn. 124, 204 e 240 2014, nonché Cass. n. 25711/2015)(sent. n. 33203/2019).Anche la giurisprudenza costituzionale aveva ritenutoinfondata la questione che dubitava della legittimità costituzionaledel diverso trattamento rispetto alla parte soccombente perché incaso di rigetto della domanda nel giudizio presupposto, ilNumero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/2026trattamento sarebbe maggiore di quella spettante nell'ipotesi diaccoglimento solo parziale.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilsuddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.5.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso6.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decretodi rigetto e del procedimento per violazione e falsa applicazionedell'art. 2, c. 2, l. n. 89/01 e art. 6 CEDU sui criteri interpretativi eapplicativi della quantificazione del danno per la durata eccessivadel processo.La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], sia nel ricorso per equariparazione, sia nella successiva opposizione, non avrebbecorrettamente applicato i principi sanciti dall'art. 2, c. 2, l.n.89/2001, poiché non vi sarebbe traccia, in entrambi iprovvedimenti impugnati, della effettiva applicazione diqualsivoglia considerazione riguardante la concreta valutazione delGiudice sul caso specifico portato alla sua attenzione.

Inoltre,sarebbe totalmente assente qualsiasi valutazione sulla complessitàdel caso e sull'oggetto del procedimento; in ultimo mancherebbedel tutto la necessaria valutazione sul comportamento delle parti edei giudici succedutisi durante i procedimenti.

La Corte si sarebbelimitata a far riferimento solo alla formulazione puramente letteraleriguardante i criteri che informano solamente la quantificazione, dicui all'art. 2 bis, c. 3, l.n. 89/2001, secondo cui la misuradell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni casoNumero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/2026essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello deldiritto accertato dal giudice.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità deldecreto di rigetto e del procedimento per la violazione e falsaapplicazione dell'art. 2 bis, comma 3, l.n. 89/2001 e art. 6 CEDU.Il ricorrente richiama una risalente giurisprudenza dilegittimità e ritiene che sia coerente anche con il contenutodell'attuale art. 2 bis, comma 3, l.n. 89/2001; infatti, pur indicandola norma che l'importo riconosciuto per l'equa riparazione non deveessere superiore alla somma liquidata dal giudice, specifica che lamisura dell'indennizzo non può (si evidenzia tra l'altro che vieneusato il verbo "potere" e non "dovere") essere superiore al "dirittoaccertato dal Giudice".Il ricorrente afferma la necessità di "interpretare" la norma inmodo da non limitare la verifica demandata al giudice a un “calcolomateriale", perché si creerebbe una patente discriminazione edisparità di trattamento tra due giudicati: fra quello che si concludapuramente e semplicemente con il "rigetto" della domanda (comeaccaduto nel caso di specie con riguardo al giudizio di prime cure,cui questo ricorso globalmente pur si riferisce), ed un secondo ovela condanna venga accertata in punto di diritto, ma per un importoenormemente più contenuto, virtualmente "simbolico", rispetto alladomanda originaria, come accaduto nel giudizio di appello.Al fine di evitare tale discriminazione, il Giudice incaricato dellavalutazione dell'indennizzo di equa riparazione dovrebbe verificarequale sia il "diritto accertato dal Giudice" e fare una propria giustaquantificazione del ristoro spettante al ricorrente: difatti il comma3 dell'art. 2 bis parla di "valore" solamente in riferimento al valoredella causa, recitando che "Nell'individuazione della nozione diNumero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/2026"valore della causa" della l. n. 89 del 2001, ex art. 2 bis, comma 3,e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a talevalore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata nonragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via diinterpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 c.p.c. esegg., e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nelprocesso presupposto (cfr. Cass. 24362/2018, secondo cui, per leopposizioni all'esecuzione, viene in rilievo il valore indicato dall'art.17 c.p.c., ossia quello del credito per il quale si procede) (Cass.civ., Sez.

II, Ord. n. 13035 del 2022).Con le modifiche introdotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, il legislatore avrebbeintrodotto un valore massimo (valore della causa), ma non unvalore minimo, bensì il riferimento al diritto accertato, daquantificare secondo una giusta valutazione rimessa al Giudicante.3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza e del procedimento in relazione agli artt. 132, comma 2,n. 4) c.p.c., 118 disp. att.; art. 111, comma 6, Cost., parziale etotale omissione di motivazione e/o motivazione apparente.insufficiente contenuto della motivazione rimanente.Ulteriore motivo di impugnazione del decreto di rigetto èl'apparenza formale e l'inesistenza sostanziale della "motivazione"del decreto reso dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal fatto che il ricorrente avrebbe dimostrato ed ampiamenteprovato lo squilibrio del ristoro economico tra quanto statuito dalGiudice investito della domanda di equa riparazione ed i principiche lo stesso avrebbe dovuto applicare.Numero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/20263.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidenteconnessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inparte infondati e in parte inammissibili.In primo luogo deve osservarsi come il ricorrente facciariferimento al giudizio presupposto che ha dato luogoall’irragionevole durata senza tuttavia fornire dettagli adeguati elimitandosi solo ad evidenziare che si trattava di un processoparticolarmente complesso, essendo stato convenuto perresponsabilità professionale con richiesta di risarcire la originariasomma di Lire 46.000.000 oltre interessi e rivalutazione e di esserestato condannato in appello per aver tenuto un comportamentonegligente nello svolgimento dell'incarico professionale conferitoglida [OSCURATO:PERSONA] con condanna al pagamento, in favoredell'attore, della somma di € 516,46.Dunque, non vi è alcuna indicazione specifica delle ragionidella asserita eccezionale complessità della causa così come delcomportamento delle parti e dei giudici succedutisi durante iprocedimenti elementi che il ricorrente ritiene che avrebbero potutodeterminare una diversa quantificazione dell’indennizzo.In ogni caso, la Corte d’Appello ha correttamente quantificatol’indennizzo sulla base del parametro fissato dal legislatore e inconformità con la consolidata interpretazione di questa Corte dellanorma invocata dal ricorrente.

Può richiamarsi in proposito ilseguente principio di diritto: Il limite posto dall'art. 2 bis, comma3, della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del2012, conv. in l. n. 134 del 2102), all'indennizzo per ingiusta duratadel processo presuppone che il giudice dell'equa riparazioneindividui l'esatto valore della causa, del quale l'eventualeaccertamento del diritto da parte del giudice "a quo" costituisce unNumero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/2026dato oggettivo, a prescindere dalla soccombenza della parte istantenel processo presupposto (Cass. Sez. 6, 21/12/2015, n. 25711, Rv.638072 - 01).La Corte d'appello, pertanto, nel quantificare l’indennizzo hafatto corretta applicazione del citato comma 3 dell'art. 2 bis dellal.n. 89/2001, sicché deve darsi continuità al seguente principio didiritto: la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, nonpuò in ogni caso essere superiore al valore della causa o, seinferiore, a quello del diritto accertato dal giudice" - qualeprefigurante un limite assolutamente invalicabile in sede diquantificazione dell'indennizzo, limite che, siccome questa Corte hagià chiarito, ancora in espressa deroga alle previsioni del 1° co. delmedesimo art. 2 bis l'indennizzo al valore della causa, onde evitaresovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati(cfr. Cass. 22.12.2015, n. 25804).Risulta corretto dunque il richiamo a quanto più volte ribaditoda questa Corte circa il fatto che la posizione processuale delrichiedente l’equa riparazione è indifferente ai fini dell’applicazionedel suddetto limite come affermato sin dalla pronuncia cui devedarsi continuità così massimata: In tema di equa riparazione pereccessiva durata del processo, è manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3,della l. n. 89 del 2001, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quantotale norma, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale (ord. n.280 del 2014), si deve intendere nel senso che il valore del dirittoaccertato in giudizio dall’attore costituisce un dato oggettivo chenon muta in ragione della posizione che la parte aveva nel processopresupposto (Cass. Sez. 6, 17/02/2017, n. 4283, Rv. 643123 - 01).Numero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ciò in conformità con quanto affermato dalla CorteCostituzionale la quale ha precisato che la disposizione censuratadeve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai casi in cui ilgiudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudiziodall'attore, il cui valore accertato costituisce un dato oggettivo chenon muta in ragione della posizione che la parte aveva nel processopresupposto.Il terzo motivo è inammissibile.

Questa Corte a sezioni uniteha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sullamotivazione da parte della cassazione è consentito solo quandol'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez.un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomaliamotivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello hasufficientemente motivato in relazione al motivo di opposizione ealla norma applicata e, come si è già detto, richiamandocorrettamente la giurisprudenza sia di legittimità checostituzionale.4.

Il ricorso è rigettato.Numero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/20265.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della partecontroricorrente che liquida in euro 1000 oltre spese prenotate adebito;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 24 febbraio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difesoDALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso il decreto della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn. 239/2022 depositato il 26/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decretodella Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stataparzialmente accolta la sua domanda di equa riparazione inrelazione ad un procedimento svoltosi in primo grado dinanzi ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. nr. 2238/2000) conclusosi conla sentenza n. 333/2005 e in secondo grado dinanzi la Corted'Appello di [OSCURATO:PERSONA], (R.G. nr. 302/2006) conclusosi con laSentenza n. 658/2020.2. Il Ministero della Giustizia non si costituiva e venivadichiarato contumace.3. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizionee confermava il decreto opposto. In particolare, il giudice del meritorigettava il motivo di appello del ricorrente secondo cui nel decretonon si era tenuto conto della complessità del giudizio presupposto,dell'oggetto del procedimento e degli altri parametri di cui all’ art.2, comma 2, l.n. 89 del 2001, e il giudicante si era appiattitorispetto alla formulazione puramente letterale della quantificazionedell’art. 2 bis, comma 3, della medesima l.n. 89 del 2001.La Corte di merito richiamava l’orientamento di legittimitàespresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui il valoreaccertato nel giudizio presupposto era un dato oggettivoindipendentemente dalla posizione della parte nel giudizio (CorteCost. nn. 124, 204 e 240 2014, nonché Cass. n. 25711/2015)(sent. n. 33203/2019).Anche la giurisprudenza costituzionale aveva ritenutoinfondata la questione che dubitava della legittimità costituzionaledel diverso trattamento rispetto alla parte soccombente perché incaso di rigetto della domanda nel giudizio presupposto, ilNumero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/2026trattamento sarebbe maggiore di quella spettante nell'ipotesi diaccoglimento solo parziale.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilsuddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.5. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso6. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decretodi rigetto e del procedimento per violazione e falsa applicazionedell'art. 2, c. 2, l. n. 89/01 e art. 6 CEDU sui criteri interpretativi eapplicativi della quantificazione del danno per la durata eccessivadel processo.La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], sia nel ricorso per equariparazione, sia nella successiva opposizione, non avrebbecorrettamente applicato i principi sanciti dall'art. 2, c. 2, l.n.89/2001, poiché non vi sarebbe traccia, in entrambi iprovvedimenti impugnati, della effettiva applicazione diqualsivoglia considerazione riguardante la concreta valutazione delGiudice sul caso specifico portato alla sua attenzione. Inoltre,sarebbe totalmente assente qualsiasi valutazione sulla complessitàdel caso e sull'oggetto del procedimento; in ultimo mancherebbedel tutto la necessaria valutazione sul comportamento delle parti edei giudici succedutisi durante i procedimenti. La Corte si sarebbelimitata a far riferimento solo alla formulazione puramente letteraleriguardante i criteri che informano solamente la quantificazione, dicui all'art. 2 bis, c. 3, l.n. 89/2001, secondo cui la misuradell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni casoNumero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/2026essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello deldiritto accertato dal giudice.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità deldecreto di rigetto e del procedimento per la violazione e falsaapplicazione dell'art. 2 bis, comma 3, l.n. 89/2001 e art. 6 CEDU.Il ricorrente richiama una risalente giurisprudenza dilegittimità e ritiene che sia coerente anche con il contenutodell'attuale art. 2 bis, comma 3, l.n. 89/2001; infatti, pur indicandola norma che l'importo riconosciuto per l'equa riparazione non deveessere superiore alla somma liquidata dal giudice, specifica che lamisura dell'indennizzo non può (si evidenzia tra l'altro che vieneusato il verbo "potere" e non "dovere") essere superiore al "dirittoaccertato dal Giudice".Il ricorrente afferma la necessità di "interpretare" la norma inmodo da non limitare la verifica demandata al giudice a un “calcolomateriale", perché si creerebbe una patente discriminazione edisparità di trattamento tra due giudicati: fra quello che si concludapuramente e semplicemente con il "rigetto" della domanda (comeaccaduto nel caso di specie con riguardo al giudizio di prime cure,cui questo ricorso globalmente pur si riferisce), ed un secondo ovela condanna venga accertata in punto di diritto, ma per un importoenormemente più contenuto, virtualmente "simbolico", rispetto alladomanda originaria, come accaduto nel giudizio di appello.Al fine di evitare tale discriminazione, il Giudice incaricato dellavalutazione dell'indennizzo di equa riparazione dovrebbe verificarequale sia il "diritto accertato dal Giudice" e fare una propria giustaquantificazione del ristoro spettante al ricorrente: difatti il comma3 dell'art. 2 bis parla di "valore" solamente in riferimento al valoredella causa, recitando che "Nell'individuazione della nozione diNumero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/2026"valore della causa" della l. n. 89 del 2001, ex art. 2 bis, comma 3,e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a talevalore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata nonragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via diinterpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 c.p.c. esegg., e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nelprocesso presupposto (cfr. Cass. 24362/2018, secondo cui, per leopposizioni all'esecuzione, viene in rilievo il valore indicato dall'art.17 c.p.c., ossia quello del credito per il quale si procede) (Cass.civ., Sez. II, Ord. n. 13035 del 2022).Con le modifiche introdotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, il legislatore avrebbeintrodotto un valore massimo (valore della causa), ma non unvalore minimo, bensì il riferimento al diritto accertato, daquantificare secondo una giusta valutazione rimessa al Giudicante.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza e del procedimento in relazione agli artt. 132, comma 2,n. 4) c.p.c., 118 disp. att.; art. 111, comma 6, Cost., parziale etotale omissione di motivazione e/o motivazione apparente.insufficiente contenuto della motivazione rimanente.Ulteriore motivo di impugnazione del decreto di rigetto èl'apparenza formale e l'inesistenza sostanziale della "motivazione"del decreto reso dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal fatto che il ricorrente avrebbe dimostrato ed ampiamenteprovato lo squilibrio del ristoro economico tra quanto statuito dalGiudice investito della domanda di equa riparazione ed i principiche lo stesso avrebbe dovuto applicare.Numero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/20263.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidenteconnessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inparte infondati e in parte inammissibili.In primo luogo deve osservarsi come il ricorrente facciariferimento al giudizio presupposto che ha dato luogoall’irragionevole durata senza tuttavia fornire dettagli adeguati elimitandosi solo ad evidenziare che si trattava di un processoparticolarmente complesso, essendo stato convenuto perresponsabilità professionale con richiesta di risarcire la originariasomma di Lire 46.000.000 oltre interessi e rivalutazione e di esserestato condannato in appello per aver tenuto un comportamentonegligente nello svolgimento dell'incarico professionale conferitoglida [OSCURATO:PERSONA] con condanna al pagamento, in favoredell'attore, della somma di € 516,46.Dunque, non vi è alcuna indicazione specifica delle ragionidella asserita eccezionale complessità della causa così come delcomportamento delle parti e dei giudici succedutisi durante iprocedimenti elementi che il ricorrente ritiene che avrebbero potutodeterminare una diversa quantificazione dell’indennizzo.In ogni caso, la Corte d’Appello ha correttamente quantificatol’indennizzo sulla base del parametro fissato dal legislatore e inconformità con la consolidata interpretazione di questa Corte dellanorma invocata dal ricorrente. Può richiamarsi in proposito ilseguente principio di diritto: Il limite posto dall'art. 2 bis, comma3, della l. n. 89 del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del2012, conv. in l. n. 134 del 2102), all'indennizzo per ingiusta duratadel processo presuppone che il giudice dell'equa riparazioneindividui l'esatto valore della causa, del quale l'eventualeaccertamento del diritto da parte del giudice "a quo" costituisce unNumero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/2026dato oggettivo, a prescindere dalla soccombenza della parte istantenel processo presupposto (Cass. Sez. 6, 21/12/2015, n. 25711, Rv.638072 - 01).La Corte d'appello, pertanto, nel quantificare l’indennizzo hafatto corretta applicazione del citato comma 3 dell'art. 2 bis dellal.n. 89/2001, sicché deve darsi continuità al seguente principio didiritto: la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, nonpuò in ogni caso essere superiore al valore della causa o, seinferiore, a quello del diritto accertato dal giudice" - qualeprefigurante un limite assolutamente invalicabile in sede diquantificazione dell'indennizzo, limite che, siccome questa Corte hagià chiarito, ancora in espressa deroga alle previsioni del 1° co. delmedesimo art. 2 bis l'indennizzo al valore della causa, onde evitaresovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati(cfr. Cass. 22.12.2015, n. 25804).Risulta corretto dunque il richiamo a quanto più volte ribaditoda questa Corte circa il fatto che la posizione processuale delrichiedente l’equa riparazione è indifferente ai fini dell’applicazionedel suddetto limite come affermato sin dalla pronuncia cui devedarsi continuità così massimata: In tema di equa riparazione pereccessiva durata del processo, è manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3,della l. n. 89 del 2001, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quantotale norma, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale (ord. n.280 del 2014), si deve intendere nel senso che il valore del dirittoaccertato in giudizio dall’attore costituisce un dato oggettivo chenon muta in ragione della posizione che la parte aveva nel processopresupposto (Cass. Sez. 6, 17/02/2017, n. 4283, Rv. 643123 - 01).Numero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ciò in conformità con quanto affermato dalla CorteCostituzionale la quale ha precisato che la disposizione censuratadeve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai casi in cui ilgiudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudiziodall'attore, il cui valore accertato costituisce un dato oggettivo chenon muta in ragione della posizione che la parte aveva nel processopresupposto.Il terzo motivo è inammissibile. Questa Corte a sezioni uniteha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sullamotivazione da parte della cassazione è consentito solo quandol'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez.un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomaliamotivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello hasufficientemente motivato in relazione al motivo di opposizione ealla norma applicata e, come si è già detto, richiamandocorrettamente la giurisprudenza sia di legittimità checostituzionale.4. Il ricorso è rigettato.Numero registro generale 17348/2024Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14164/2026Data pubblicazione 14/05/20265. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della partecontroricorrente che liquida in euro 1000 oltre spese prenotate adebito;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 24 febbraio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco