CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 16327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6966-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: pasanisi.bernardino©oravta.legalmail.it - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDRIA e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, nicoladandria©pec.it - controricorrente- avverso la sentenza n. 1437/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assumendo di essere stato da lui aggredito e minacciato e di aver riportato, nella colluttazione, lesioni in conseguenza di un pugno, di cui chiese il risarcimento. L'Intagliata, nel costituirsi in giudizio, eccepì di aver agito per legittima difesa a seguito di aggressione del Conte. 2. Il Tribunale, istruita la causa con prove orali ed espletamento di CTU, rigettò la domanda. 3. La Corte d'Appello di Taranto dichiarò l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, a seguito di cassazione della sentenza, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 31/7/2020, ha rigettato l'appello ritenendo che, pur essendo provata la colluttazione, rimaneva privo di prova che la lesione lamentata fosse stata cagionata da un pugno sferrato dall'Intagliata. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Il ricorrente ha depositato memoria.Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione ex art. 360 n. 3 in relazione all'art. 2697 c.c., 2727 c.c. nullità del procedimento ex art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. - il ricorrente formula più censure. Innanzitutto lamenta che la Corte d'Appello abbia violato l'art.2697 c.c. ponendo a suo carico una pro batio diabolica consistente nella prova che le lesioni da lui subìte fossero conseguenza di un pugno sferrato dall'Intagliata. In secondo luogo il giudice, non ammettendo una prova presuntiva consistente nel dedurre da un fatto certo - lesioni-un fatto ignoto -reazione aggressiva dell'Intagliata, avrebbe violato l'art. 2729 c.c. Infine risulterebbero violati i principi sull'apprezzamento delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. 1.1 Le censure sono tutte inammissibili. a) La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.) (Cass., n. 13395 del 2018). b) La denuncia della violazione dell'art. 2727 c.c. non è articolata come vizio di mancata sussunzione di circostanze suscettibili di essere qualificate come indizi presuntivi, ma come apprezzamento della congruità probatoria delle dette circostanze. c) Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti" (Cass., n. 34786 del 2021). 2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 12 april