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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 maggio 2017

Cassazione n. 08183/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16144/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA] ora dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in via Oslavia n.40, Roma; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n.17, Roma; -controricorrente – avverso l’ordinanza n. 6595/17 del Tribunale di Civitavecchia del 18/5/2017; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,25 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16144/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA] ora dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in via Oslavia n.40, Roma; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n.17, Roma; -controricorrente – avverso l’ordinanza n. 6595/17 del Tribunale di Civitavecchia del 18/5/2017; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo
Decreto Cassazione n. 08183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris