CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno dei 3.6.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere tiptl [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Nocera inferiore aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di furto aggravato, a lui ascritto e, con la contestata recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., io aveva condannato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.545 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Salerno ha riqualificato il fatto in termini di rapina impropria ed ha confermato la pena inflitta dal primo giudice, condannando l'imputato alla rifusione delle spese del grado; 3. ricorre per cassazione il difensore dello Scarpa lamentando violazione e/o erronea applicazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla riqualificazione del fatto: segnala, in particolare, che la riqualificazione operata dalla Corte di Appello ha comportato il superamento del limite di competenza fissato al comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen., atteso che il delitto di rapina, a differenza di quello di furto aggravato, prevede la celebrazione dell'udienza preliminare; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che i precedenti richiamati attengono tutti alla ipotesi in cui la riqualificazione del fatto si rifletta sulla competenza collegiale o monocratica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La Corte di Appello di Napoli ha disatteso le doglianze difensive articolate nei confronti della sentenza di primo grado ed ha tuttavia ritenuto che il fatto ascritto all'imputato, e ricondotto dai primo giudice nella fattispecie dei furto aggravato, andasse invece qualificato come rapina impropria, confermando in ogni caso la pena inflitta da; Tribunale. 2. La Corte territoriale, dunque, ha ravvisato un reato la cui cognizione è attribuita, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, al Tribunale in composizione collegiale (contrariamente ai furto aggravato, imputazione originariamente contestata ed attribuita invece alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica a norma dell'art. 33-ter cod. proc. pen.) e la cui pena edittale avrebbe imposto il passaggio per l'udienza preliminare, invece non tenuta perché non prescritta per il reato di furto aggravato. Il giudice di appello può dunque pronunciare nel merito a norma dell'art. 33-octies, comma 2, cod. proc. pen. solo nel caso in cui il reato risultante dalla operata riqualificazione appartenga alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica (Sez. 6, n. 2416 del 08/10/2009, Briatico e altri, Rv. 245805), e non quando, come nel caso in esame, esso ecceda tale attribuzione e rientri in quella propria al Tribunale in composizione collegiale. Va, inoltre, precisato che la previsione dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. relativa alla possibilità di eccepire la omessa celebrazione dell'udienza preliminare entro il termine di cui all'art. 491 comma 1 cod. proc. pen. è evidentemente riferita alla ipotesi in cui il reato, come già originariamente qualificato, avrebbe di per sé richiesto l'udienza preliminare e non quando la necessità dell'udienza preliminare discenda dalla riqualificazione operata in sede di giudizio (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer ed altro, cit.; Cass. Sez. 1, n. 43230 del 4/11/2009, Pigozzi, rv. 245118). Qualora alla qualificazione si addivenga nel giudizio di appello, dovrà comunque recuperarsi l'operatività dell'art. 521-bis cod. proc. pen., con conseguente travolgimento del processo attraverso l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente in primo grado (vedi, Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer ed altro, cit.; Sez. 6 - , Sentenza n. 8141 del 112/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278356 - 01; Sez. 6- , Sentenza n. 50151 del 26/11/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277727 - 01). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ul