CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 dicembre 2025
Cassazione n. 31999/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliata digitalmente ex lege;– ricorrente –controC.C. , C.G. e C.M. ,rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Liguori, domiciliati digitalmente ex lege;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1361/2023,pubblicata in data 25 settembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 25255/2023Numero sezionale 4224/2025Numero di raccolta generale 31999/2025Data pubblicazione 09/12/2025Rilevato che:Con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., depositato in data 20 ottobre2017, N.D. adì il Tribunale di Chieti al fine di ottenerel’ammissione al procedimento di consulenza tecnica preventivafinalizzato all’accertamento della responsabilità della ASL 2 [...]Luogo_1 in relazione agli esiti di un trattamento sanitario ritenutoinadeguato, che aveva portato a gravi complicanze post-operatorie;il procedimento si concluse in data 20 ottobre 2018 con il depositodell’elaborato peritale collegiale;con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 2 novembre 2018,C.C. , C.G. e C.M. , quali eredi di N.D.deceduta nelle more del procedimento di ATP per cause indipendentidalle lesioni denunciate, adirono il Tribunale per ottenere la condannadell’Azienda sanitaria al risarcimento dei danni;con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 30 marzo 2020 ilTribunale dichiarò improcedibile la domanda per essere stato il ricorsoex art. 702-bis c.p.c. proposto oltre il termine di novanta giorni dallascadenza del termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c.;in accoglimento del gravame interposto dagli eredi di N.D.[... la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe,ritenuta la procedibilità del ricorso introduttivo, lo ha accolto nelmerito, condannando l’Asl appellata al risarcimento dei danni nonpatrimoniali (euro 24.120,58) e patrimoniali (euro 1.666,00), oltreinteressi e spese di lite;per la cassazione di tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] 2Luogo_1 propone ricorso affidato ad un solo motivo,cui resistono C.C. , C.G. e C.M. , depositandocontroricorso;è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza cameralecon decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;Oscuramento disposto Numero registro generale 25255/2023Numero sezionale 4224/2025Numero di raccolta generale 31999/2025Data pubblicazione 09/12/2025non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;i controricorrenti hanno depositato memoria;considerato che:con l’unico motivo di ricorso l’ASL 2 Luogo_1denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, l. n.24 del 2017 in quanto non rilevata la declaratoria di improcedibilitàdella domanda proposta con il rito sommario di cognizione ex art.702-bis c.p.c.»;lamenta che la Corte d’Appello abbia erroneamente interpretato lanorma suindicata, ritenendo che il termine di novanta giorni nonincidesse sulla procedibilità, ma solo sulla salvezza degli effettisostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso peraccertamento tecnico preventivo;sostiene, al contrario, che l’art. 8, comma 3, della legge n.24/2017, in quanto norma processuale, impone un termine perentorioper la proposizione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., penal’improcedibilità della domanda;la censura è infondata;dispone l’art. 8 l. n. n. 24 del 2017 nei suoi primi tre commi:«1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civilerelativa a una controversia di risarcimento del danno derivante daresponsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorsoai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi algiudice competente.2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituiscecondizione di procedibilità della domanda di risarcimento. ….L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena didecadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis delcodice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziatoOscuramento disposto Numero registro generale 25255/2023Numero sezionale 4224/2025Numero di raccolta generale 31999/2025Data pubblicazione 09/12/2025ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorniper la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica invia preventiva ovvero di completamento del procedimento.3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non siconcluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito delricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domandasono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dallascadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice cheha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cuiall'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudicefissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile»il dato testuale sopra riportato non consente in alcun modo diritenere che il rispetto del termine fissato dal comma 3 per laintroduzione del giudizio di merito nelle forme del procedimentosommario (ora semplificato) sulla scorta dell’acquista consulenza exart. 696-bis sia richiesto «sia per rendere procedibile la domanda siaper assicurarne gli effetti», e che in tal modo il legislatore abbiaimposto una “doppia condizione di procedibilità” ossia primal’attivazione del procedimento di ATP e, una volta concluso lo stesso,il rispetto del termine per proporre il giudizio di merito;l’improcedibilità del ricorso è espressamente prevista solo nelcomma 2 quale conseguenza della mancata presentazione del ricorsoex art. 696-bis c.p.c., laddove il comma 3 si limita a prevedere, inpositivo, che l’introduzione del giudizio di merito entro novanta giornidal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorioprima fissato per la conclusione del procedimento di consulenzatecnica preventiva, comporta la «salvezza» degli «effetti delladomanda», senza prevedere, in negativo, alcuna sanzioneprocessuale, tanto meno quella della improcedibilità del ricorso;una diversa interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto allaOscuramento disposto Numero registro generale 25255/2023Numero sezionale 4224/2025Numero di raccolta generale 31999/2025Data pubblicazione 09/12/2025chiara lettera del dettato normativo (che, peraltro, ancora ladecorrenza dei 90 giorni alternativamente al momento della scadenzadel termine dei sei mesi ovvero a quello del deposito dellaconsulenza), risolvendosi in un’interpretatio abrogans dell’incisoinserito al comma 3 dell’art. 8, sarebbe altresì in contrasto con legaranzie difensive della parte, posto che essa dovrebbe patire leconseguenze di un’improcedibilità della domanda, che non le sarebbeimputabile;infine, tale lettura proporrebbe un onere di richiedere lasospensione del procedimento in capo alla parte interessata, che sirisolverebbe in un irragionevole appesantimento procedimentale, incontrasto, peraltro, con i principi di ragionevole durata del processo edi economia processuale;la perentorietà del suddetto termine di 90 giorni deve, dunque,essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionaleesclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali delladomanda introdotta con il ricorso ex art. 696-bis e non per rendereprocedibile la domanda di merito;se depositato oltre la scadenza del termine di 90 giorni, il ricorsoè, dunque, procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effettisostanziali e processuali; la parte che vuole beneficiare della salvezzadegli effetti della sua domanda, ha l’onere -a prescindere dallo statoin cui si trova la consulenza- di promuovere il giudizio di merito nelleforme del rito sommario, entro il termine di 90 giorni che decorredalla scadenza del termine semestrale, anche nel caso in cui questasia interessata a proseguire il procedimento ex art. 696-bis perconoscere l’esito della relazione e partecipare al tentativo diconciliazione;quanto sopra è in linea con l’orientamento che si è affermato nellagiurisprudenza di questa Corte circa «la netta distinzione, strutturalee funzionale, dei due procedimenti» che non consente di considerarliOscuramento disposto Numero registro generale 25255/2023Numero sezionale 4224/2025Numero di raccolta generale 31999/2025Data pubblicazione 09/12/2025«quali momenti di un unico procedimento bi-fasico, dal momento che,al contrario, sia l’uno che l’altro possono aver luogo senza l’altro oprescindendo da esso» (così, in motivazione, Cass. n. 15594 del11/06/2025, che a tale affermazione giunge attraverso laconsiderazione di vari indici normativi e anche sulla scorta del rilievoche «la mancata introduzione del giudizio di merito entro novantagiorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termineperentorio per il completamento della procedura non costituiràostacolo alla introduzione del giudizio medesimo, ma avrà come soloeffetto la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domandaintrodotta con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c.»; ma v. anche, inprecedenza, Cass. n. 11804 del 5/05/2025 che, nel dirimere profiliproblematici che il tema presenta quanto al momento determinativodella competenza, ha per quanto qui interessa affermato, ex art. 363c.p.c., il principio secondo cui «il giudizio regolato dall’art. 8 dellalegge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmenteunitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo acognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmentecollegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza diconsulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ.)»;il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguentecondanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti,in solido, delle spese del presente giudizio, liquidate come dadispositivo e da distrarsi in favore dei procuratori che ne hanno fattorichiesta nel controricorso e nella memoria;va disposto che, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, incaso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, perfinalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supportielettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessal'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi deicontroricorrenti e della loro dante causa;Oscuramento disposto Numero registro generale 25255/2023Numero sezionale 4224/2025Numero di raccolta generale 31999/2025Data pubblicazione 09/12/2025 P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, in solido, delle spese del presente giudizio,liquidate in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13.Oscuramento dei dati come in motivazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2025.Il PresidenteEnzo Vincenti