Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25035/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIANZA di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 17 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale,detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione condizionale presentate dalcondannato [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanza di misura alternativa, inquanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole dipositivo reinserimento sociale in considerazione della gravità dei reati inespiazione, del corposo curriculum criminale del condannato, del lontano finepena, dell’appartenenza mai cessata del condannato ad un clan mafioso, dellerelazione dell’equipe carceraria che riterrebbe necessaria la prosecuzione delpercorso intramurario del reo, delle negative informazioni di polizia, ed haconcluso, pertanto, nel senso che la concessione delle misure richieste fosseancora prematura (il Tribunale ha dichiarato, invece, inammissibile nel corpodella motivazione, non ripresa sul punto nel dispositivo, l’istanza di detenzionedomiciliare per mancanza dei limiti di pena); sulla liberazione condizionale ilTribunale ha, poi, anche evidenziato che il condannato non ha adempiuto alleobbligazioni civili e non si è interessato presso le vittime dei reati.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto sostenere che ilsoggetto ancora intraneo al clan significa ignorare che il clan mafioso [OSCURATO:PERSONA] èormai disciolto per la collaborazione con la giustizia del capocosca ed il suosuccessivo decesso presso il carcere in cui era detenuto; l’ordinanza non ha,inoltre, colto i segnali di cambiamento del soggetto e la sua affidabilitàdimostrata dal fatto che i permessi premio sono stati fruiti senza rilievi; non èstata concessa, infine, neanche la semilibertà, che pure sarebbe stata permessadal principio di progressività del trattamento penitenziario.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il ricorso deduce, anzitutto, che sostenere che il soggetto è ancoraintraneo al clan mafioso [OSCURATO:PERSONA] significa ignorare che questo clan è ormaidisciolto per il pentimento del capocosca ed il suo decesso presso il carcere in cuiera detenuto, ma, anche a prescindere dalla rilevanza della collaborazione con lagiustizia del capocosca per sostenere la deduzione dello scioglimentodell’organizzazione criminale nel suo complesso, l’argomento è inammissibile permancanza di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv.270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n.26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perché critica l’ordinanza impugnatasulla base di un dato probatorio che non è in atti, e che il ricorrente non allega alricorso, o trascrive, in esso; non si comprende quindi da quale elemento di provaacquisito nel corso dell’istruttoria svolta dal giudice del merito si dovrebbedesumere.Il ricorso deduce che l’ordinanza non ha colto i segnali di cambiamento delcondannato e la sua affidabilità, dimostrata dal fatto che i permessi premio sonostati fruiti senza rilievi.L’argomento è infondato, in quanto, per superare il doppio giudizioprognostico previsto dall’art. 47 ord. pen., non è sufficiente l'assenza diindicazioni negative, come quella che deriva dal corretto comportamentocarcerario, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano ungiudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo direcidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).Il ricorso deduce che non è stata concessa neanche la semilibertà, che puresarebbe stata conforme al principio di progressività del trattamentopenitenziario, ma l’argomento è infondato, perché anche la “semilibertà èsubordinata alla sussistenza di condizioni idonee a favorire il gradualereinserimento sociale del condannato” (Sez. 1, n. 5049 del 29/11/2023, dep.2024, Mansi, Rv. 285837 – 01).In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “ai finidell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste duedistinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamentoindividualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono ungraduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa dicoscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e lariflessione critica proiettata verso il ravvedimento ” (Sez. 1, n. 197 del25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv. 285550 – 01, in cui la Corte ha ritenutoostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il nonessersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato), ed il caso inesame è caratterizzato da un condannato che non ha adempiuto alle obbligazionicivili e che, come ricorda l’ordinanza impugnata, non ha effettuato “qualsivogliainteressamento, anche simbolico, nei confronti delle vittime di reato”.

Neconsegue che in modo non illogico, e coerente con le indicazioni dellagiurisprudenza di legittimità, è stato motivato nel caso in esame il diniego anchedi questo tipo di beneficio.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sonostate rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 17 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale,detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione condizionale presentate dalcondannato [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanza di misura alternativa, inquanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole dipositivo reinserimento sociale in considerazione della gravità dei reati inespiazione, del corposo curriculum criminale del condannato, del lontano finepena, dell’appartenenza mai cessata del condannato ad un clan mafioso, dellerelazione dell’equipe carceraria che riterrebbe necessaria la prosecuzione delpercorso intramurario del reo, delle negative informazioni di polizia, ed haconcluso, pertanto, nel senso che la concessione delle misure richieste fosseancora prematura (il Tribunale ha dichiarato, invece, inammissibile nel corpodella motivazione, non ripresa sul punto nel dispositivo, l’istanza di detenzionedomiciliare per mancanza dei limiti di pena); sulla liberazione condizionale ilTribunale ha, poi, anche evidenziato che il condannato non ha adempiuto alleobbligazioni civili e non si è interessato presso le vittime dei reati.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto sostenere che ilsoggetto ancora intraneo al clan significa ignorare che il clan mafioso [OSCURATO:PERSONA] èormai disciolto per la collaborazione con la giustizia del capocosca ed il suosuccessivo decesso presso il carcere in cui era detenuto; l’ordinanza non ha,inoltre, colto i segnali di cambiamento del soggetto e la sua affidabilitàdimostrata dal fatto che i permessi premio sono stati fruiti senza rilievi; non èstata concessa, infine, neanche la semilibertà, che pure sarebbe stata permessadal principio di progressività del trattamento penitenziario.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il ricorso deduce, anzitutto, che sostenere che il soggetto è ancoraintraneo al clan mafioso [OSCURATO:PERSONA] significa ignorare che questo clan è ormaidisciolto per il pentimento del capocosca ed il suo decesso presso il carcere in cuiera detenuto, ma, anche a prescindere dalla rilevanza della collaborazione con lagiustizia del capocosca per sostenere la deduzione dello scioglimentodell’organizzazione criminale nel suo complesso, l’argomento è inammissibile permancanza di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv.270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n.26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perché critica l’ordinanza impugnatasulla base di un dato probatorio che non è in atti, e che il ricorrente non allega alricorso, o trascrive, in esso; non si comprende quindi da quale elemento di provaacquisito nel corso dell’istruttoria svolta dal giudice del merito si dovrebbedesumere.Il ricorso deduce che l’ordinanza non ha colto i segnali di cambiamento delcondannato e la sua affidabilità, dimostrata dal fatto che i permessi premio sonostati fruiti senza rilievi.L’argomento è infondato, in quanto, per superare il doppio giudizioprognostico previsto dall’art. 47 ord. pen., non è sufficiente l'assenza diindicazioni negative, come quella che deriva dal corretto comportamentocarcerario, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano ungiudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo direcidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).Il ricorso deduce che non è stata concessa neanche la semilibertà, che puresarebbe stata conforme al principio di progressività del trattamentopenitenziario, ma l’argomento è infondato, perché anche la “semilibertà èsubordinata alla sussistenza di condizioni idonee a favorire il gradualereinserimento sociale del condannato” (Sez. 1, n. 5049 del 29/11/2023, dep.2024, Mansi, Rv. 285837 – 01).In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “ai finidell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste duedistinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamentoindividualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono ungraduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa dicoscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e lariflessione critica proiettata verso il ravvedimento ” (Sez. 1, n. 197 del25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv. 285550 – 01, in cui la Corte ha ritenutoostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il nonessersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato), ed il caso inesame è caratterizzato da un condannato che non ha adempiuto alle obbligazionicivili e che, come ricorda l’ordinanza impugnata, non ha effettuato “qualsivogliainteressamento, anche simbolico, nei confronti delle vittime di reato”. Neconsegue che in modo non illogico, e coerente con le indicazioni dellagiurisprudenza di legittimità, è stato motivato nel caso in esame il diniego anchedi questo tipo di beneficio.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sonostate rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25035/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris