CassazionedecretoSezione 4Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 05647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 14/06/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, emesso in data 14 giugno 2022, con il quale é stata rigettata l'opposizione avanzata dallo stesso Maistrello avverso la convalida, da parte del P.M., del sequestro probatorio di un natante di sua proprietà eseguito dalla PG. in relazione a delitti p. e p. dagli artt. 589, 428 e 449 cod. pen. contestati come commessi il :12 agosto 2020 (il Maistrello aveva affidato ad [OSCURATO:PERSONA] la condotta del suo natante; l'Argagnotto, alla guida del natante, andava a collidere con una briccola e riportava lesioni personali a cagione delle quali decedeva). Nell'unico motivo di doglianza, il Maistrello lamenta in estrema sintesi che il giudicante, pur a fronte dell'espletamento di incidente probatorio in ordine alle condizioni e alle prestazioni del natante, ha rigettato l'opposizione adducendo che non si poteva escludere l'espletamento di ulteriori accertamenti sul natante stesso in fase dibattimentale. In tal modo, osserva il ricorrente, é stata argomentata in modo ingiustificato la necessità di mantenere li vincolo a fini di prova. 2. Il ricorso é fondato, per quanto di ragione. 2.1. Occorre premettere che, in terna di sequestra probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, restando escluse quelle attinenti alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame; ne consegue che l'ordinanza del G.i.p. che provvede sull'opposizione é ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'ad. 606, comma primo, cod. proc. pen. (e, dunque, anche per motivi diversi dalla violazione di legge, diversamente da quanto accade con i ricorsi di cui all'ad. 325 cod. proc. pen.), mentre non possono essere riproposte surrettiziamente questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (così ex multis Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv. 264059). 2.2. Tanto premesso, e venendo al caso di specie, il ricorso aggredisce in modo del tutto corretto la motivazione del decreto impugnato, vedente essenzialmente sulla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova sul bene sequestrato: necessità che invero é argomentata, esattamente come nel caso oggetto del richiamato precedente giurisprudenziale, in modo del tutto generico e apodittico sulla base di un'ipotetica decisione in sede dibattimentale circa la necessità di "ulteriori accertamenti" in alcun modo precisati; ciò a fronte del fatto che, sullo stesso tema, risulta espletato incidente probatorio, circostanza di cui dà atto lo stesso provvedimento oggetto di ricorso. 2.3. Non può approdarsi a diversa conclusione in relazione alla recente decisione a Sezioni Unite (di cui al momento risulta diffusa unicamente informazione provvisoria) con la quale, in risposta al quesito "se la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, sia impugnabile dall'interessato mediante ricorso per cassazione ovvero mediante appello cautelare ex art. 322- bis cod. proc. pen.", il Consesso apicale ha fornito la seguente soluzione: "La decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, non é impugnabile dall'interessato" (v. inf. provv. N. 1/2023, ricorrente A.L., n. r.g. 41581/2021, udienza in camera di consiglio 19 gennaio 2023). Nel caso che occupa, occorso durante la fase delle indagini preliminari (e non davanti al G.u.p.), il principio affermato dalle Sezioni Unite, riferito a provvedimento adottato dal giudice dell'udienza preliminare, non trova applicazione: lo si ricava agevolmente dall'ordinanza di rimessione della questione al Collegio apicale (§ 2, parte in diritto, pag. 2), in cui viene opportunamente chiarito che, con riferimento al procedimento di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, l'impugnazione avverso il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di dissequestro é esperibile espressamente solo nell'ambito della fase delle indagini preliminari e in quella esecutiva; in particolare, per quanto concerne la prima (che é poi il caso che interessa in questa sede), ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il decreto del pubblico ministero l'interessato può proporre opposizione al giudice delle indagini preliminari, che provvede ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.; l'opposizione determina in tal modo un subprocedimento caratterizzato dal contraddittorio, che si conclude con ordinanza ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 127, cornma 7, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290; Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507). Pertanto, a differenza del caso trattato dalle Sezioni Unite nella recente decisione - di cui non si conosce la motivazione, ma che inequivocabilmente riguarda una fattispecie diversa -, il ricorso per cassazione proposto nel caso in esame é certamente ammissibile e, per quanto detto, fondato. 3. Conseguentemente il decreto impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Venezia, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di V