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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40229/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio il 5 maggio 2021 in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 giungo 2019.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento: a) della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; b) delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.; c) della concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato oltre che ripetitivo di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto risposte logiche, coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito.

Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha congruamente valutato la non tenuità dell'offesa, tenuto conto dell'alto grado di alterazione psicofisica e delle concrete modalità dei fatti ( guida in orario notturno con pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità degli utenti della strada).

Anche in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte fornisce congrua motivazione, in linea con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sottolineando l'assenza di elementi positivi valutabili (escludendo, in proposito, con motivazione non illogica, che le condotte riparative attengono alla diversa fattispecie di cui all'art. 341 bis cod pen contestata all'imputato), nonché, in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, risulta congruamente e non illogicamente formulato il giudizio prognostico, in ragione della specificità dei precedenti penali dell'imputato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio il 5 maggio 2021 in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 giungo 2019. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento: a) della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; b) delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.; c) della concessione della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato oltre che ripetitivo di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto risposte logiche, coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito. Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha congruamente valutato la non tenuità dell'offesa, tenuto conto dell'alto grado di alterazione psicofisica e delle concrete modalità dei fatti ( guida in orario notturno con pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità degli utenti della strada). Anche in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte fornisce congrua motivazione, in linea con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sottolineando l'assenza di elementi positivi valutabili (escludendo, in proposito, con motivazione non illogica, che le condotte riparative attengono alla diversa fattispecie di cui all'art. 341 bis cod pen contestata all'imputato), nonché, in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, risulta congruamente e non illogicamente formulato il giudizio prognostico, in ragione della specificità dei precedenti penali dell'imputato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 40229/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris