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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18475/2022

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seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; , letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 15 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenuti responsabili della partecipazione ad un'associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dedita ad acquisti ed importazioni di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish dal Marocco e dalla Spagna, con base operativa in Bari, attiva negli anni 2014/2016, nonché di plurimi reati-fine di importazione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, ex art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. cit., nonché di reati di detenzione e porto illegittimi di armi e di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinquies dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, condiviso l'impianto complessivo della pronuncia di primo grado, basato sui contenuti delle conversazioni intercettate, sulle propalazioni del collaboratore di giustizia e sugli esiti delle operazioni investigative esitate nei sequestri, in parziale riforma della detta pronuncia, escludeva per tutti gli imputati la circostanza aggravante di cui all'art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, e disponeva in riferimento alle ulteriori posizioni quanto segue: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il ruolo di partecipe, rideterminava la pena in anni cinque, mesi uno e giorno dieci di reclusione; sostituiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea della durata di anni cinque; revocava la libertà vigilata; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolveva l'imputata dal reato di cui al capo c) della rubrica per non aver commesso il fatto e, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione; sostituiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea della durata di anni cinque; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in anni quattro, mesi sette e giorni dieci di reclusione; sostituiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea della durata di anni cinque;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il ruolo di partecipe, rideterminava la pena in anni sette di reclusione; applicava la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena; revocava la libertà vigilata; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolveva l'imputato dal reato di cui al capo m) per non aver commesso il fatto e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena per il reato residuo di cui al capo n) in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa disponendone la sospensione condizionale; revocava la pena accessoria; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il ruolo di partecipe, rideterminava la pena in anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione; sostituiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea della durata di anni cinque; revocava la libertà vigilata.

Confermava nel resto le ulteriori statuizioni, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese relative al grado.

3. Propongono ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari e gli imputati, a mezzo dei loro difensori, denunciando i motivi sotto riportati, sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Ricorso del Procuratore Generale 4.1 Violazione di legge e vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla esclusione della aggravante della transnazionalità ex art. 4, legge n. 146 del 2006, con riferimento al reato associativo di cui al capo a).

Dopo aver esaminato gli elementi costitutivi dell'aggravante come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale ne ha affermato l'insussistenza sulla base di quanto ritenuto nella sentenza, relativa a fatti connessi, pronunciata dallo stesso Ufficio in data 24 aprile 2020 - senza tuttavia richiamare gli elementi valutativi ivi considerati - sulla scorta della piena immedesimazione tra la compagine associativa ed il gruppo che avrebbe operato all'estero.

Al contrario, le evidenze probatorie danno conto dell'esistenza di un segmento transnazionale distinto, ancorché integrato nel sodalizio, avuto in particolare riguardo alle attività poste in essere ai fini del reclutamento dello scafista [OSCURATO:PERSONA] il quale, all'esito di una serie di insuccessi e di rilevanti perdite di carico degli uomini della associazione, avrebbe dovuto organizzare autonomamente il trasferimento della droga dal nord Africa alla penisola iberica sulla rotta dei corrieri associati, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Violazione di legge in relazione all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di contraddittorietà della motivazione quanto alla esclusione del ruolo di capi, promotori e organizzatori della associazione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e in particolare: -- contraddittoriamente si è escluso il ruolo di direzione o, in subordine, di organizzazione, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del quale la stessa Corte territoriale ha riconosciuto il contributo insostituibile nel dirigere dall'estero le importazioni di stupefacente e nel tenere i contatti con i narcotrafficanti, attività che egli espletava in autonomia ma, al tempo stesso, in prossimità con i soggetti apicali, cui era legato da vincoli di parentela; -- Il disconoscimento dell'aggravante del ruolo di promotore od organizzatore in capo a [OSCURATO:PERSONA] è fondato sulla laconica assimilazione del suo contributo operativo a quello degli affiliati Cavallo e Valentino, ma è contraddetto dai dati istruttori dai quali emerge che egli ha intrattenuto rapporti privilegiati con [OSCURATO:PERSONA], di cui è cognato, e con [OSCURATO:PERSONA], entrambi al vertice del sodalizio, ed ha gestito e coordinato con autonomia organizzativa segmenti di una importazione di tonnellate di stupefacente; -- quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'assunto che egli abbia operato in posizione paritaria con altri partecipi, alle direttive di [OSCURATO:PERSONA], di cui era subalterno, non tiene conto del fatto che del predetto egli era piuttosto il fiduciario, investito del delicato ruolo, implicante anche autonomia operativa, di "staffetta" ma anche di procacciamento di acquirenti per una rilevante partita di stupefacente, denominata in gergo "Calabria", da immettere sul mercato francese.

4.3. Vizi di motivazione in relazione alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo c), per non aver commesso il fatto.

La Corte di appello ha svalutato il significato concludente di alcuni colloqui intercettati, i quali non sarebbero esplicativi di uno specifico ruolo svolto dalla imputata nell'ambito delle diverse operazioni.

Di contro, tali colloqui vanno inseriti nel contesto delle risultanze complessive dell'attività tecnica e raccordati al contenuto, opportunamente "decrittato", degli sms di cui ai progressivi nn. 455 e 456, da cui si evince che la Cavallo era a conoscenza dell'oggetto effettivo delle operazioni di acquisto ed importazione di cui [OSCURATO:PERSONA] discorreva con altro, in un incontro avvenuto il 13 dicembre 2014 (n. 420) alla presenza di lei.

4.4. Vizi di motivazione in relazione alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo m), per non aver commesso il fatto.La sentenza di primo grado - sul punto riformata dalla Corte di appello, che ha ritenuto indimostrato il ruolo concorsuale dell'imputato - aveva dato compiutamente e correttamente atto dell'interazione di Martinelli con [OSCURATO:PERSONA], del contatto continuativo con lo stesso nelle fasi convulse del trasporto, infine della presenza fisica dello stesso nel luogo convenuto per l'arrivo del furgone con il carico.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]).

5.1. Violazione di legge in relazione all'ad 74 del d.P.R. n 309 del 1990 e vizi di motivazione quanto alla attribuzione al ricorrente del ruolo di partecipe del sodalizio.

Il compendio probatorio riferibile all'imputato fotografa un periodo temporalmente limitato (novembre 2013 - 23 marzo 2015) in cui gli vengono addebitate poche operazioni di importazione di stupefacenti.

Egli non è mai coinvolto, quale interlocutore, in alcuna delle comunicazioni tra sodali relative ad operazioni in corso di esecuzione, né in esse risulta mai citato, o almeno evocato, quale assegnatario di compiti specifici; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non conoscerlo e neppure ne ha individuato l'effige nell'album fotografico postogli in visione; da nessun atto di indagine emerge che egli abbia svolto il ruolo di depositario ovvero di cedente della sostanza stupefacente, al punto che disertava l'incontro in cui si sarebbe dovuto discutere di una partita di droga risultata di qualità scadente, alla quale si assume che fosse cointeressato; infine non gestiva le risorse finanziarie del sodalizio, né si adoperava per procurarle.

Escluso dalla Corte di appello che egli abbia rivestito il ruolo di organizzatore, gli è stato attribuito quello di mero partecipe, operante in posizione subalterna nei confronti del cognato, su un piano paritario rispetto a Valentino e a Giannini, senza tuttavia specificare l'entità del contributo che avrebbe arrecato all'organizzazione e ritenendone dimostrata l'affectio societatis sulla base di pochi reati fine.

5.2. Mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità per i reati di cui ai capi c), g), h) della rubrica.

Più in dettaglio, quanto al capo c), dall'attività captativa non emerge un contributo significativo del Cavallo al trasferimento del danaro all'estero, che è stato ricostruito sulla base di mere congetture, segnatamente da: - la conversazione n. 1608 del 28 novembre 2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] invita [OSCURATO:PERSONA] a non affidare il danaro da trasferire in Spagna a Cosimo;- la conversazione n. 130 del 6 novembre 2014, in cui Cavallo rappresenta di essere stato rapinato in Spagna - quando avrebbe dovuto avere con sé, in tesi, il danaro da investire nell'operazione - suscitando l'apprensione di Ammirabile.

In relazione al capo g), la Corte di merito ha apoditticamente ritenuto la responsabilità del ricorrente in ragione dell'incarico, che avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], di portare in Spagna la somma di 9000,00 euro da investire nell'acquisto di droga, nonché della fattiva partecipazione che avrebbe assicurato all'occultamento della droga in un carico di arance ed alla individuazione di un acquirente a cui rivendere la frutta utilizzata come copertura.

In relazione al capo h), la Corte di appello non ha accolto la alternativa prospettazione della difesa secondo la quale il danaro portato in Spagna all' Ammirabile era destinato esclusivamente alle spese del soggiorno di questi all'estero, e non invece a finanziare l'acquisto dello stupefacente.

5.3. Violazione degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e vizi di motivazione in relazione al reato di cui al capo v).

La Corte di appello ha ritenuto provata la detenzione della pistola da parte di Cavallo per conto di Ammirabile da un colloquio intercettato, di tenore equivoco e poco comprensibile per la qualità scadente della registrazione, senza preoccuparsi di acquisire elementi di riscontro.

Di tale arma non sono in ogni caso specificate caratteristiche e tipologia.

5.4. Erronea applicazione dell'art. 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; mancanza di motivazione in relazione alle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, pur essendo la motivazione imposta dalla natura facoltativa di tali pene e, dunque, dalla discrezionalità della loro applicazione.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]).

6.1. Mancanza di motivazione in ordine alle censure contenute nell'atto di appello relative all'insussistenza della condotta di partecipazione della Cavallo al reato associativo.

L'inserimento della ricorrente nell'organigramma dell'associazione è stato desunto essenzialmente dai rapporti con i correi, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], cui era legata da relazione sentimentale, e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui era, rispettivamente, figlia e nipote.

Elementi denotativi di una sua fattiva partecipazione al gruppo sono dati - secondo i Giudici di merito - dal coinvolgimento in due soli episodi di importazione di stupefacenti e dalla gestione delle risorse finanziarie per conto del gruppo, ma non è dato intendere in quali modalità si sarebbe estrinsecata tale gestione, posto che non risulta che ella abbia mai avuto la disponibilità della cassa comune. [OSCURATO:PERSONA] non è parte di alcuna delle comunicazioni tra sodali relative ad operazioni illecite in corso di esecuzione, che sono state oggetto di attività captativa, né in esse risulta mai evocata la sua persona, quale assegnataria di compiti specifici di interesse del sodalizio, mentre la mera consapevolezza degli affari illeciti trattati dalla consorteria non è dimostrativa, ex se, di affectio societatis.

6.2. Mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate nell'atto di appello quanto alla insussistenza di elementi significativi della partecipazione al reato tentato di importazione di stupefacenti di cui al capo h).

A riprova della disponibilità in capo alla ricorrente della provvista finanziaria del gruppo, dalla Corte viene addotta un'unica telefonata (n. 103 del 7 marzo 2015), in cui l'Ammirabile si era a lei rivolta perché provvedesse ad inviargli del danaro per il tramite del padre, circostanza che non risulta essere, tuttavia, univocamente concludente trattandosi di danaro destinato ad esigenze personali dello stesso Ammirabile. 6.3 .

Mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate nell'atto di appello quanto alla insussistenza degli elementi significativi della partecipazione al reato di importazione di stupefacenti di cui al capo m).

La Corte ha ritenuto essere prova esaustiva dell'interesse da parte della ricorrente al buon esito alla importazione le imprecise propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, aveva riconosciuto in fotografia la ricorrente come una delle due donne "di nazionalità cubana" che la mattina del 6 giugno 2015 erano state presenti alla consegna dello stupefacente presso il cimitero di Ceglie del Campo.

6.4. Mancanza di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza delle contestate aggravanti inerenti, rispettivamente: al numero dei soggetti associati, del quale la ricorrente non avrebbe avuto alcuna consapevolezza; al carattere armato dell'associazione, in realtà insussistente, in quanto un'unica arma sarebbe stata nella disponibilità del solo Ammirabile, nella totale inconsapevolezza di lei; quanto al delitto di importazione tentata, all'ingente quantitativo, in realtà non ricostruibile in assenza di sequestro.

6.5. Mancanza assoluta di motivazione quanto alla richiesta, formulata nei motivi di appello, di esclusione delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici; divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per la durata di anni tre), delle quali solo la prima è stata sostituita dalla Corte di appello.6.6.

Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di revoca della confisca, disposta in ragione del carattere obbligatorio dell'ablazione ex art. 12- sexies della legge n. 356 del 1992, senza alcun riferimento alla sproporzione tra beni coerciti e redditi.

Nulla è dato sapere della consistenza dei detti beni, della loro inerenza ai reati per cui si procede, dell'epoca di acquisto, della provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 7.Con un unico, complesso motivo si deduce la mancanza di prova in ordine alla partecipazione del Giannini al reato associativo, fondata sulla sola intestazione a suo nome dell'azienda di autotrasporti riferibile al suocero.

L'operazione era avvenuta nella totale inconsapevolezza, da parte del ricorrente, dell'utilizzo dei relativi automezzi per effettuare trasporti di sostanza stupefacente.

Egli aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con il fratello, [OSCURATO:PERSONA], ed il suocero, [OSCURATO:PERSONA].

Nonostante le deduzioni difensive, la pena accessoria del ritiro della patente di guida è stata applicata nella massima estensione, senza procedere ad adeguata rimodulazione, sul presupposto dell'elevato allarme sociale delle condotte ( ma in contraddizione con la disposta sostituzione in favore del ricorrente, della pena interdittiva dai pubblici uffici, da perpetua a temporanea), con la conseguenza che il Giannini risulta definitivamente escluso dal mercato del lavoro.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 8.1.Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo z -bis) della rubrica.

La condanna si fonda sulle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, in particolare sul dato, valutativo e del tutto congetturale, che in una di esse si ode un rumore attribuito allo scarrellare di una pistola.

Illogicamente la responsabilità della detenzione viene attribuita dalla Corte al ricorrente in quanto presente, con altri, all'interno dell'autovettura oggetto di attività tecnica, senza sottoporre a vaglio critico il contenuto della conversazione in cui egli esplicitamente domanda a Brandosio se abbia "addosso" la pistola, così lasciando intendere di non averla lui.

8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, nonostante la ritenuta equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, senza considerare che il nuovo delitto non è espressivo di una più accentuata colpevolezza ovvero di maggiore pericolosità dell'agente, anche perché i fatti per cui egli aveva in precedenza riportato condanna sono datati nel tempo.

Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

9.1. Violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, (ritenuta equivalente alle attenuanti generiche), dal momento che nel computo si sono inclusi soggetti nei cui confronti pende separato procedimento penale, che non hanno riportato condanna.

9.2. Illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], benché aventi posizioni più gravate.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]

10.1. Violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla responsabilità per il reato di cui al capo c).

La sentenza non specifica quale contributo causale il ricorrente abbia arrecato alla realizzazione collettiva, secondo il paradigma di cui all'art. 110 cod. pen., mentre sono delineate con sufficiente chiarezza le condotte dei correi.

Egli viene individuato, dalle risultanze dell'attività captativa, come uno dei soggetti tra i quali avrebbe dovuto essere ripartito lo stupefacente importato dalla Spagna (caduto in sequestro in data 13 dicembre 2014), in vista della successiva rivendita, sulla base di un'interpretazione meramente congetturale del termine "prosciutti" e "ragazzo", che emergono dai colloqui intercettati, lì dove identificati, rispettivamente, con le sostanze stupefacenti e con la persona dello stesso ricorrente.

10.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione alla associazione.

Manca nel tessuto della sentenza impugnata la prova della permanenza del vincolo associativo, nonché del contributo che egli avrebbe dato al sodalizio criminale.

10.3. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 - inerente al carattere armato dell'associazione - posto che: a) i due episodi di detenzione/porto di armi da parte di altri associati, su cui si fonda l'aggravante, risultano essere avvenuti nel 2016, in epoca successiva all'arresto del ricorrente, risalente al dicembre 2015; b) il ricorrente, in quanto esponente apicale del clan [OSCURATO:PERSONA], deteneva armi proprie.

10.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, del tutto carente in ordine alla invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla revoca della confisca, non avendo la Corte dato riscontro alle deduzioni formulate, al proposito, nell'atto di appello.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA])

11.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato in relazione al capo n) della rubrica.

La sentenza non ha colmato le lacune motivazionali già evidenziate nella sentenza della Sesta Sezione del 2 ottobre 2018, di annullamento della pronuncia reiettiva dell'appello cautelare relativo ai medesimi fatti, essendo rimasta deficitaria la prova della consapevolezza in capo al ricorrente che la ruota di scorta che, su indicazioni del padre, egli aveva provveduto a smontare, contenesse il danaro che vi era stato occultato da [OSCURATO:PERSONA], destinato a [OSCURATO:PERSONA], che vi avrebbe finanziato acquisti di stupefacente.

11.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e della recidiva.

La sentenza non avrebbe riscontrato le deduzioni difensive articolate, al proposito, nell'atto di appello.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 12.1 Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato associativo.

Gli elementi a cui è àncorata la condanna sono costituiti dalla conoscenza pregressa tra il Valentino e l'Ammirabile, a sua volta evinta dal tenore "colloquiale" della loro interazione nella vicenda di cui al capo I), nella quale il primo avrebbe operato come staffettista.

Si tratta, tuttavia, di un episodio di importazione, non andato a buon fine stante l'intervenuto sequestro, che con gli altri a carico del ricorrente si colloca nell'arco temporale di soli tre mesi, troppo breve per far ritenere l'inserimento stabile e continuativo di lui nella compagine associativa.

Non si intende, poi, quale contributo egli possa avere dato alla realizzazione degli scopi comuni quanto all'incontro, avvenuto in data 27 ottobre 2014 in Mola di Bari, in cui si discusse tra i sodali della necessità di restituire una partita di droga di qualità scadente, posto che a tale incontro pacificamente il ricorrente non partecipò.

13. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Considerato in diritto 1.La sentenza va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, mentre vanno rigettati per infondatezza i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Sono inammissibili i ricorsi proposti dal Procuratore Generale e da tutti gli altri imputati. 2.11 ricorso del Procuratore Generale è nel suo complesso inammissibile. 2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, oramai sedimentato, in ragione del quale l'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "immedesimazione" fra le due strutture criminose (Sez.

U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255038; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-08), implicando logicamente la previsione di un apporto causale, che costituisce il tratto identitario della aggravante, l'alterità tra esse strutture.

Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che, nella vicenda in scrutinio, la diversità ontologica tra gruppo c.d. ausiliatore, che avrebbe dovuto agevolare la compagine associativa, e gruppo ausiliato non solo risulta negata in radice dalla configurazione dell'imputazione - che descrive l'associazione di cui al capo a) come avente base operativa nella provincia di Bari, ma "impegnata in attività criminali in più di uno Stato" - ma va altresì esclusa per una pluralità di elementi, quali la presenza, tra i sodali, di soggetti stabilmente operanti all'estero (tra cui il fornitore 3osè [OSCURATO:PERSONA]), la disponibilità logistica da parte dell'associazione di una ditta di autotrasporto (la "Univers" di [OSCURATO:PERSONA]), capace di coprire i collegamenti transnazionali via terra, e di propri scafi per il trasbordo dello stupefacente dal Marocco alla penisola iberica.

L'esistenza, dedotta dal ricorrente, di un segmento autonomo dalla realtà associativa, ancorché in essa integrato, facente capo al "pilota di Fasano", [OSCURATO:PERSONA], è smentita nello stesso ricorso, lì dove è precisato che il tentativo di costituire, attraverso il suo reclutamento, una cellula separata (di cui peraltro avrebbero dovuto far parte gli intranei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad un gruppo di scafisti da impiegare sulla rotta dal nord- Africa alla penisola iberica), non andò a buon fine per la rinuncia del detto. 2.2 Il secondo motivo, con cui si censura l'esclusione delle qualifiche soggettive di promotori, organizzatori o capi nei confronti dei sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato.

A fronte della ricostruzione operata dalla Corte di merito, che ha ritenuto non sussistenti detti ruoli, attribuiti a tutti gli affiliati in forma indistinta nell'atto imputativo, il ricorrente ne invoca il riconoscimento sulla base di elementi fattuali quali i rapporti di prossimità o, in senso lato, fiduciari, con soggetti al vertice del sodalizio delinquenziale, elementi che, all'evidenza, non assumono rilevanza pregnante in un gruppo a base familistica.

Neppure ricorrono i presupposti per accedere alla riqualificazione giuridica nei termini auspicati dal ricorrente, il quale ha dedotto che, in linea subordinata, lì dove sono contestati "compiti direttivi in tutti i reati scopo accertati", dovrebbe quantomeno ritenersi il ruolo organizzativo dei sodali i quali hanno coordinato l'azione dei correi.

Se può, in linea teorica, condividersi che il ruolo dell'organizzatore non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, in quanto presenta una connotazione più propriamente esecutiva ed è compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, anche con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02), ovvero paritaria rispetto a quella degli altri associati, tuttavia dalla sentenza in scrutinio, come è dato evincere già dal tenore della contestazione, l'attività di coordinamento/gestione svolta dai predetti imputati è riferita a specifiche, pur se articolate, vicende di importazione.

Di contro, nel contesto associativo, può ritenersi organizzatore chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, se non con riferimento all'associazione nella sua interezza, almeno quanto ad una sua rilevante articolazione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 02) o ad un settore operativo del narcotraffico (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256), e non invece in relazione a singole, ancorché complesse, attività.2.3.

Il terzo e il quarto motivo, relativi alle assoluzioni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo c) e di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo m), per non avere commesso il fatto, possono essere trattati congiuntamente in quanto evidenziano aspetti comuni.

Entrambi i motivi sono inammissibili perché fondati su censure declinate in fatto, che dichiaratamente orientano per una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.

Di contro, esula dai compiti del giudice di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova.

Compete invece alla Corte di cassazione stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., (dep. 2021 ) Rv. 280601).

In applicazione di questi canoni, costituisce dunque questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784); più specificamente, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un colloquio diversa da quella ritenuta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558).

Ciò premesso, in relazione al reato di cui al capo c), la sentenza impugnata evidenzia come gli elementi di conoscenza acquisiti accreditino un ruolo meramente passivo della Cavallo, tale da integrare, al più, una connivenza non punibile (lì dove il compagno [OSCURATO:PERSONA] si limita a comunicarle la riuscita di una operazione, di cui ella sembra essere già a conoscenza, e lì dove ella risulta solo fisicamente presente all'incontro del dicembre 2014, in cui lo stesso Giannini disquisisce, ma con altro soggetto, non identificato, delle responsabilità che dovrà assumersi l'autista del camion, dopo l'intervenuto sequestro del carico di droga).

Quanto al reato di cui al capo m), ascritto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza motiva che non è provata l'effettività dell'apporto che il ricorrente avrebbe arrecato alla importazione di 250 kg. di hashish, nel maggio 2015, alla stregua dei deboli elementi indiziari costituiti dalla effettuazione di una ricarica telefonica pe lo zio [OSCURATO:PERSONA] e dalla presenza all'atto della consegna del carico; e ciò alla luce del dato - che introduce un profilo di dubbio, insuperato ed insuperabile, sulla responsabilità del Martinelli - della perentoria esclusione del ruolo di vedetta contestato al ricorrente da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe conoscenza diretta dei fatti per avervi partecipato, e che ha riferito essere stato svolto, detto ruolo, dal fratello di Matteo, [OSCURATO:PERSONA].

In entrambi i casi, nessun travisamento in fatto e nessuna distonia logica emergono nell'ordito argomentativo della decisione.

In diritto, è stata fatta corretta applicazione dei principi regolativi della responsabilità concorsuale, per cui è necessario distinguere l'ipotesi della connivenza non punibile dal concorso nel delitto.

Distinzione che va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede l'esplicazione di un contributo arrecato alla fase ideativa o esecutiva del reato che può manifestarsi in forme differenziate ed atipiche rispetto al paradigma normativo, ed anche solo a livello morale, ma, quantomeno, deve risolversi nell'agevolazione del proposito criminoso del concorrente, a cui deve essere stata garantita una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02, con riferimento a reati in materia di stupefacenti).

In ogni caso, un contributo che non può identificarsi nella mera consapevolezza o assistenza passiva all'altrui condotta.

3. Passando ad esaminare i ricorsi degli imputati ed invertendo, per comodità espositiva, l'ordine della trattazione, anzitutto è fondato quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo n).

E' fondato, in particolare, il primo motivo proposto.

La sentenza evidenzia una irrisolta carenza motivazionale, rispetto a quanto già evidenziato nella sentenza emessa da questa Corte, Sez. 6, con sentenza n. 49860, in data 2 ottobre 2018, in relazione alla vicenda cautelare, lì dove attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] la condotta di avere occultato la rilevante somma di 190,000,00 euro nella ruota di scorta dell'autovettura che l'indomani sarebbe stata condotta dal di lui padre, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], per finanziare l'acquisto di una partita di stupefacente.

La ricostruzione fonda essenzialmente sui contenuti della intercettazione del 12 giugno 2015, in cui il ricorrente informa il padre che "la ruota non si può smontare" e di non avere risposto tempestivamente alla sua chiamata per avere "le mani sporche di grasso"; nonché sulla domanda posta dallo stesso ricorrente allo zio [OSCURATO:PERSONA], per conto del quale aveva effettuato una ricarica telefonica, sul se fosse "tutto a posto" (premura ritenuta eccessiva in rapporto alla richiesta di ricarica, e che trova più coerente spiegazione nell'ottica di un interessamento alla vicenda che occupa).

Purtuttavia, la Corte distrettuale non ha chiarito perché i detti elementi accusatori siano da ritenere univocamente conducenti all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], alla luce degli ulteriori elementi di segno opposto, di elevata pregnanza sul piano logico, costituiti dalla ammissione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di avere inserito il danaro sotto la ruota, occultandolo in sacchi di cellophane e dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] non mosse alcun addebito, una volta riscontrato l'ammanco di 20.000,00 euro rispetto all'importo che avrebbe dovuto ricevere, nei confronti dei Martinelli, padre e figlio.

Non ha spiegato la Corte perché l'affermazione del ricorrente, che il padre, nell'occasione, gli avrebbe raccomandato cautela per non danneggiare dei televisori, risulti distonica con il contenuto del colloquio captato.

Da quanto innanzi consegue, assorbito il secondo motivo, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, sussistendo il ragionevole dubbio che l'imputato non abbia commesso il fatto.

4. Prima di affrontare l'esame degli ulteriori ricorsi, onde evitare inutili appesantimenti, è opportuno premettere alcune brevi considerazioni poste a base delle pronunce di inammissibilità di volta in volta adottate, che non è il caso di ripetere per ciascuno dei correi.

Sono stati valutati inammissibili i motivi di ricorso che, attraverso la denuncia di vizi di violazione di legge e di mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, attaccano la ricostruzione probatoria dei fatti ed il giudizio di attribuzione della responsabilità che sulla base di tale ricostruzione è stato sviluppato, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dai giudici del merito.Valgono, in proposito, gli argomenti sviluppati supra, al punto n. 2.3 del considerato in diritto, ai quali è sufficiente rinviare.

Deve aggiungersi che, lì dove i Giudici di appello hanno condiviso la ricostruzione probatoria della sentenza di primo grado con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica, e si è dunque in presenza di doppia pronuncia conforme, la proponibilità del ricorso per cassazione soggiace a limiti ancor più stringenti, essendo subordinato alla condizione che il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; ovvero presuppone che entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (tra le tante, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155).

5. Sempre in linea generale, è comune a diversi ricorsi la doglianza per cui difetterebbero i presupposti per ritenere integrata la condotta di partecipazione al reato associativo di cui al capo a), essendo semmai ravvisabili gli estremi del concorso in una pluralità di reati di importazione, reati fine della ipotizzata associazione.

Al riguardo, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi per cui la condotta di partecipazione riconducibile al paradigma dell'art. 74 cit. è reato a forma libera, che può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice; sicchè non è indispensabile, neppure ai fini della determinatezza dell'imputazione, l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante, il quale potrà semmai rilevare al fine di comprovare, soprattutto con riferimento alle ipotesi di direzione, promozione ed organizzazione, il grado ed il tipo di contributo dispiegato nel sodalizio (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139); né si richiede, ai fini della intraneità, che detto ruolo sia infungibile ed immutabile.

Ciò è coerente, del resto, con il carattere destrutturato dell'associazione dedita al narcotraffico.

Costituisce invero ius receptum che, ai fini della configurabilità di detto reato non sia richiesta l'esistenza di una organizzazione articolata e complessa, essendo sufficiente una struttura anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e suddivisione dei ruoli (tra le tante Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583), mentre ciò che rileva, quale tratto distintivo della associazione rispetto al concorso di persone, è piuttosto il carattere dell'accordo, che deve essere orientato alla realizzazione di una serie non predeterminata di reati in materia di stupefacenti, con disponibilità, indefinita nel tempo, al perseguimento del programma.

Non esclude il reato la temporaneità della condotta di partecipazione, siccome esauritasi in un arco temporale ristretto.

L'argomento, sviluppato in quasi tutti i ricorsi proposti, trova smentita nel principio, cui va data continuità, per il quale, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio", non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche limitato, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6 n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).

Ancora, è da rilevare che, in relazione al reato associativo de quo vertitur, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può essere dimostrativa della partecipazione al sodalizio, ma non è strettamente necessaria, sicché non può essere esclusa la configurabilità del reato per il solo limitato numero di reati fine che vengono in rilievo (tra le tante, v.

Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02 per la quale "In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro").

6. E' complessivamente inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Il primo motivo è reiterativo e generico.

La difesa ripete doglianze già formulate innanzi ai giudici di merito e in quel giudizio compiutamente disattese - salvo quella relativa alla esclusione del ruolo direttivo che egli avrebbe avuto in seno alla compagine, ritenuta invece fondata - con argomentazioni logiche con le quali il ricorso non si confronta.

Correttamente, dopo avere diffusamente illustrato il contributo arrecato dal Cavallo alla realizzazione dei reati-fine, la sentenza pone in luce una molteplicità di condotte, emerse proprio dalle modalità consumative di quei reati, che, in una prospettiva non parcellizzata, appaiono dimostrative dello stabile inserimento del Cavallo nella consorteria e di un'adesione consapevole ai suoi scopi, per giunta o per un arco temporale non ristretto (anni 2013 - 2015).

Tra queste, il trasporto di risorse finanziarie al capo dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA], in Spagna, per l'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e le esigenze personali di questi; l'accompagnamento in Spagna di un corriere; lo stoccaggio ed occultamento di partite di stupefacenti; la ricerca di acquirenti di un carico di copertura viaggiante su gomma; la partecipazione, variamente espressa, a significative operazioni di importazione, sempre alle direttive del predetto soggetto apicale.

6.2. Il secondo motivo, cumulativo, inerente alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi c), g), h), è inammissibile perché anch'esso reiterativo e proposto al di fuori del casi consentiti.

Le censure vertono anzitutto sulla ricostruzione probatoria accolta dai Giudici di merito, in particolare sull'interpretazione dei colloqui intercettati, interpretazione che, come detto, non è suscettibile di essere rivisitata in questa sede di legittimità, a meno di palesi travisamenti che nella specie sono da escludersi.

Dato atto dell'ammissione, da parte dell'imputato, di avere materialmente partecipato alle attività oggetto di addebito per ciascuno dei reati fine, la Corte distrettuale ha coerentemente argomentato come la rilevanza sul piano causale del contributo dallo stesso arrecato, rispetto alla realizzazione collettiva, non possa essere svilita.

Più in dettaglio: quanto al reato di cui al capo c), dal contenuto della conversazione n. 130 del 6 novembre 2014 si evidenzia la reazione emotiva di Ammirabile alla notizia della rapina subita da Cavallo e, al di là del grado di intensità di tale reazione, non possono essere trascurati i successivi passaggi, pure riportati in sentenza, da cui si evince come il Cavallo abbia ben rassicurato il proprio interlocutore: "si sono portati ...documenti...un poco di soldi...tutto ....La non però...la non..." al punto che l'altro, dopo una chiara manifestazione di apprensione ("Madonna"), replica, subito risollevato: "Ah sìì, ho capito" e alla fine commenta che "...è andata pure bene, dai ".

E' poi esente da illogicità la ricostruzione per la quale la telefonata n. 1608 del 28 novembre 2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di essere preoccupato per la sicurezza delle spedizioni e lo raccomandava di non affidarsi a Cosimo per tale incombente, conferma indirettamente che l'imputato aveva subito una rapina, in cui era stata messa a rischio la provvista economica per i traffici; in ordine al reato di cui al capo g), i Giudici di merito hanno ricostruito i diversi momenti della fattiva collaborazione prestata dal Cavallo alla specifica importazione, curata nei suoi diversi aspetti: dall'espletamento dell'incarico ricevuto da Ammirabile, di informarsi sulla commerciabilità in Puglia di una certa tipologia di arance ovvero di altri prodotti ortofrutticoli, da utilizzare quale carico di copertura; alla sua attivazione, a tali fini, presso vari rivenditori di frutta; al viaggio con volo di linea per recarsi in Spagna, in seguito alla richiesta rivoltagli da Ammirabile, veicolata dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], al fine di portare al detto la somma di 9000,00 euro da investire nell'acquisto; al successivo rientro in auto con Ammirabile da Siviglia a Bari, in cui viene fatto riferimento al furgone che trasporta il carico ed ai rischi insiti nella operazione; - quanto al reato di cui al capo h), è la stessa difesa a segnalare di avere espresso solo un'alternativa prospettazione rispetto a quella accusatoria, con l'affermare che il danaro era destinato a finanziare esclusivamente le spese del soggiorno dell'Ammirabile all'estero (e non invece l'acquisto dello stupefacente), alternativa che, come detto nelle premesse generali, non può essere valutata in questa sede (e che la sentenza ha comunque stimato ininfluente, posto che si tratta di spese pur sempre sostenute per il compimento di quella operazione).

Infine, assolutamente funzionali alla riuscita dell'operazione risultano le attività riferibili al prevenuto, ossia l'accompagnamento in Spagna del soggetto che avrebbe dovuto trasportare in Italia il carico e l'opera di convincimento intrapresa per vincerne le resistenze, a nulla rilevando in senso contrario la desistenza del potenziale corriere.

6.3. Inammissibile, perché reiterativo e versato in fatto, è il terzo motivo, inerente alla detenzione dell'arma di cui al capo v), che si assume essere non provata sul rilievo della pessima qualità sonora della intercettazione ambientale n. 3619 del 5 febbraio 2015, in cui [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA] che più tardi si sarebbe portato da lui, a casa, "a prendere la pistola".

La difesa non si confronta con la sentenza, nella parte in cui precisa che i rumori di fondo che hanno reso incomprensibili alcuni passi della registrazione non hanno riguardato la parte del colloquio in cui viene pronunciata detta espressione.

In tale contesto, il diniego di riascolto non può essere inquadrato come vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. perché, in ogni caso, la prova esiste ed è costituita dalla registrazione captata, ed era nella disponibilità delle parti, anche per l'estrazione di copia, dal momento in cui si è perfezionata la procedura di deposito delle risultanze dell'attività tecnica. 19 o Così pure, trattandosi di colloquio intercorso tra lo stesso indagato e un terzo, non ha pregio la deduzione difensiva per cui i suoi contenuti sarebbero inutilizzabili in assenza di elementi di riscontro, secondo quanto previsto, per le chiamate in reità o correità, dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc pen.

E' dunque appena il caso di richiamare al riguardo la pronuncia Sez.

U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo la quale le dichiarazioni carpite nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati, hanno piena valenza probatoria e non necessitano di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. 6.4.

Inammissibile per difetto di devoluzione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è il quarto motivo, con cui la difesa lamenta inosservanza di legge e carenza di motivazione in relazione all'inflizione al ricorrente delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, siccome mai prospettato in appello.

7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ai limiti della inammissibilità.

7.1. Il primo motivo, inerente alla insussistenza degli elementi costitutivi della condotta di partecipazione al reato associativo, è destituito di fondamento.

Si è evidenziato in precedenza (v. punto 5) come siano irrilevanti, ai fini della intraneità, sia il numero ridotto di reati-fine posti in essere nell'interesse del sodalizio, sia l'arco temporale in cui si è protratto l'inserimento nella struttura.

Sotto altro profilo è inammissibile, perché declinato in fatto, e comunque non fondato, il rilievo che ella non avesse la gestione della cassa dell'organizzazione, a fronte del colloquio di cui al n. 103 del 7 marzo 2015, interpretato senza travisamenti in sentenza, dal quale si evince come ella svolgesse un ruolo contabile per conto dello zio Ammirabile e che detto ruolo non era limitato ad una specifica operazione (i due parlano in termini criptici, e tuttavia fortemente allusivi, di pregresse "spedizioni"; di un "prezzo", che l'Ammirabile si duole non essere stato abbassato da tale "Antonello", il quale ha disatteso le sue indicazioni; di un "ordine"; il colloquio si chiude con la sollecitazione dello stesso Ammirabile alla nipote di fargli avere dei "numeri" e di occuparsi di "carte", dunque di rendicontargli l'esito degli affari).

Come precisato nelle generali considerazioni svolte, non vale ad escludere la responsabilità per la condotta di partecipazione il fatto che, nell'ambito di una struttura organizzativa articolata e con ripartizione di ruoli, ella non svolgesse compiti di trasporto ovvero di reperimento di fornitori, mentre non può dirsi privo di rilevanza causale il contributo consistito nella gestione delle risorse finanziarie di un gruppo criminale.

Anzi, la sentenza di merito ha bene evidenziato come il fatto che la Cavallo si sia prestata a svolgere anche altri ruoli - come dimostra l'attività di scorta all'automezzo proveniente dalla Spagna e la partecipazione alle operazioni di messa in sicurezza del relativo carico e definitiva consegna — costituisca la riprova di una generale condivisione degli scopi dell'organizzazione, integrativa dell'affectio societatis e, soprattutto, di una costante disponibilità ad operare fattivamente per essa.

7.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto le censure già espresse nell'atto di appello quanto alla insussistenza di elementi significativi della partecipazione al reato di cui al capo h), ha natura reiterativa ed è declinato in fatto, essendo inteso a contestare il significato del colloquio n. 103, richiamato al paragrafo che precede.

Al contrario, senza discrasie logiche si è interpretato quel colloquio nel senso che l'Ammirabile, capo dell'organizzazione, dalla Spagna, si sia rivolto alla nipote perché provvedesse a fargli pervenire, per il tramite del padre Cosimo, un quantitativo di danaro non certo modesto da investire nei loro traffici ("una quindicina da portare qua più cinque, poi serviranno un cinque di spese"). 49

7.3. Il terzo motivo, relativo alla carenza dei presupposti per ritenere la responsabilità dell'imputata in relazione al reato di cui al capo m), è anch'esso ripetitivo e versato in fatto.

Al contrario, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto, senza incoerenze logiche, costituire prova esaustiva del contributo effettivo e causalmente rilevante arrecato dalla ricorrente alla vicenda di importazione le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in uno al riconoscimento fotografico dallo stesso operato, essendo ininfluente che la imputata sia stata descritta da questi come una delle due donne, di nazionalità cubana, che rimasero presenti alla consegna dello stupefacente presso il cimitero di Ceglie del Campo; ogni ambiguità interpretativa, derivante dalla erronea indicazione della nazionalità, appare invero superata dal contenuto della intercettazione ambientale da cui è dato evincere che la stessa, in uno alla ragazza straniera, che accompagnava, ebbe a "scortare" il camion con il carico di stupefacente e che, quando il mezzo si ribaltò, prese parte alle operazioni di recupero della droga riversatasi sulla strada (a riprova della sua cointeressenza della Cavallo nell'affare)

7.4. Il quarto motivo, inerente alla insussistenza delle contestate aggravanti, è inammissibile per carenza di interesse.

Dall'accoglimento della doglianza alcun utile potrebbe derivare all'imputata, atteso che, nel bilanciamento tra elementi circostanziali di segno opposto, le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute prevalenti sulle ritenute aggravanti, sì da escluderne di fatto l'incidenza dosimetrica.

7.5. E' inammissibile, perché non devoluto in appello, il quinto motivo.

In quella sede, la difesa si era limitata a chiedere in termini del tutto generici la esclusione, ovvero la diversa modulazione delle pene accessorie, in ragione della dedotta assenza di pericolosità sociale dell'imputata, e la richiesta risulta in parte riscontrata dalla sostituzione della interdizione perpetua nella interdizione temporanea dai pubblici uffici (in correlazione alla riduzione della pena principale), mentre non vi erano riferimenti espliciti alle misure del divieto di espatrio o del ritiro della patente di guida.

Specifiche deduzioni sono state formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione e sono dunque da valutarsi inammissibili per il loro carattere di novità, finendo col risolversi in una violazione dei limiti del "devolutum" e, in definitiva, in un improprio ampliamento del tema di cognizione, rispetto a quello considerato dai Giudici del gravame.

Sul punto, occorre considerare che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, per tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura che sia solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).

7.6. Inammissibile perché generica e manifestamente infondata è la doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di revoca della confisca.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata non conterrebbe adeguata motivazione sulla sproporzione tra beni e redditi, limitandosi ad affermare il carattere obbligatorio della confisca, e non espliciterebbe quali siano i beni oggetto di ablazione, né il vincolo pertinenziale con i reati di cui l'imputata è ritenuta responsabile.

Deve al riguardo tenersi conto che la sentenza di primo grado - con cui quella impugnata si integra, formando un unitario corpo motivazionale - rinvia al sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 20-21 novembre 2017.

Il provvedimento, pronunciato ai sensi dell'art. 12- sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi confluito nell'art. 240-bis cod. pen), fonda sugli accertamenti patrimoniali del GICO di Bari, che hanno consentito di individuare una serie di beni nella disponibilità, anche indiretta, dell'imputata, il cui nucleo familiare risulta composto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituiti da una pluralità di terreni e da un fabbricato, in Mola di Bari, acquisiti nel 2014 (compiutamente indicati nello stesso provvedimento) e hanno dato atto di una consistente sproporzione — attestata negli anni 2010/2016, in circa 269mi1a euro - tra i valori di detti beni e i redditi prodotti ovvero l'effettiva attività economica delle predette persone fisiche.

Nel decreto, la ricostruzione delle capacità economiche risulta essere stata analiticamente operata in termini "scomposti", anno per anno e con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli incrementi patrimoniali, nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non solo in termini riassuntivi, secondo un metodo di confronto globale (sulla correttezza di tale metodo, per tutte, Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019, dep. 2020, Ruggeri, Rv. 278171-02).

Dunque, è alle puntuali risultanze del decreto del Giudice per le indagini preliminari che occorre far riferimento per individuare le ragioni dell'ablazione.

Al riguardo l'obbligo di motivazione, che sussiste quand'anche la misura, in relazione al titolo del reato, abbia natura obbligatoria (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 10/03/2014, Musaku, Rv. 260879), risulta essere stato compiutamente assolto, evidenziandosi che non sono state allegate giustificazioni da parte della ricorrente circa la provenienza del danaro, così da essere legittima la valutazione presuntiva che tali disponibilità siano da ricondurre alle attività illecite per cui è processo.

Ciò in applicazione del principio per il quale, nel caso di confisca c.d. allargata, dalla accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato, attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (cfr. Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04, in cui la Corte ha sottolineato che l'imputato, in considerazione del principio della cd.

"vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva).

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la confisca ex art. 12-sexies cit. non è subordinata all'esistenza di una relazione di "pertinenzialità" del bene con il reato-presupposto, sicché non spetta al giudice ricercare un nesso eziologico dei beni rispetto ai reati per cui si è qui proceduto, e ciò in coerenza con la natura giuridica di misura di sicurezza atipica che è propria di detta tipologia di confisca, in quanto fondata su una situazione di pericolosità espressa dal soggetto, in correlazione alla commissione del reato-spia (onde, si è osservato in dottrina che la confisca estesa è sempre più assimilata, nella logica e nelle finalità, alla confisca/misura di prevenzione patrimoniale).

Nella stessa ottica, non ha dunque rilevanza che il valore dei beni confiscati ecceda il provento derivato da detto reato (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490).

Avuto riguardo all'epoca a cui risalgono gli incrementi patrimoniali, nemmeno può farsi questione, in relazione alla disposta misura ablativa, del difetto di "ragionevolezza temporale", quale parametro entro il quale va circoscritta la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, enucleato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21 febbraio 2018, per cui i beni oggetto di ablazione non devono risultare 'ictu ocur estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (in tal senso, Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988).

8. E' complessivamente inammissibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

8.1. Il primo motivo - inerente al reato associativo - è inammissibile perchè reiterativo e generico.

A fronte della eccezione difensiva, per la quale il ricorrente non sarebbe mai stato inserito nel sodalizio, venendovi solo a contatto in ragione del suo legame di parentela con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha puntualmente chiarito come la consapevolezza da parte del Giannini delle attività della consorteria e la convinta adesione ai suoi scopi siano evincibili da una serie di elementi significativi, al di là della mera messa a disposizione dei mezzi di trasporto per il trasferimento delle sostanze: in particolare, dalla partecipazione attiva agli incontri con i sodali finalizzati ad organizzare le operazioni di importazione, tra cui quello con lo scafista di Fasano, [OSCURATO:PERSONA] (che aveva tentato di reclutare, nella speranza di ovviare ai ripetuti insuccessi dei trasferimenti in mare dal Marocco registrati nel novembre e dicembre 2014), all'utilizzo di accorgimenti e contromisure all'indomani del sequestro del 12 dicembre 2014, con il contestuale arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. da 25 a 35 della sentenza), alla partecipazione alle fasi di ricezione e prelievo di un carico, in vista del suo stoccaggio ed occultamento, su direttiva di [OSCURATO:PERSONA], del 4 febbraio 2015.

Si richiamano sul punto le considerazioni in precedenza svolte (par. 5) in riferimento ai requisiti della condotta di partecipazione.

8.2. Inammissibile perché ripetitivo è il motivo relativo alla estensione temporale delle pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, inflitte nella misura massima, ciò che si assume essere in contraddizione con l'avvenuta rimodulazione della pena interdittiva dai pubblici uffici, da perpetua a temporanea.

La sentenza impugnata motiva in termini esaustivi e logici che il radicamento nei canali criminogeni dediti alla veicolazione di sostanze stupefacenti, ma anche la dimensione internazionale del sodalizio, evidenziata dai contatti con circuiti di rifornimento esteri, unitamente alla allarmante pericolosità delle condotte riferibili all'imputato, impongono di confermare il giudizio reiettivo della chiesta riduzione dell'entità di tali pene.

Peraltro, non vi è alcuna contraddizione con la disposta sostituzione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, in quanto istituto, questo, che assolve a finalità differenti, ed il cui ridimensionamento discende ex lege dalla operata riduzione della pena principale.

9. Inammissibile nel suo complesso risulta essere il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

9.1. Reiterativo e declinato in fatto è il motivo inerente alla mancanza di prova della detenzione e del porto di una pistola, oggetto del reato di cui al capo z-bis).

La difesa pone una non consentita questione di valutazione del risultato probatorio, suggerendone una alternativa lettura, operata sulla base di differenti criteri di ricostruzione e apprezzamento; e pone, altresì, una questione di stretta interpretazione del contenuto delle intercettazioni.

Assume che non vi siano ragionevoli certezze sull'attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità dell'arma, anche alla luce dello scambio di battute tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di censure che investono l'interpretazione di una conversazione captata, rispetto alle quale non si evidenziano travisamenti, avendo la Corte d'appello ben precisato che da nessun elemento può arguirsi che, per la presenza di musica in sottofondo, lo scarrellamento dell'arma non sia stato correttamente percepito dai militari addetti alla trascrizione.

Tale ricostruzione, esente da distonie logiche, non trova affatto smentita nella domanda posta da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], tesa a conoscere se avesse l'arma addosso; ed è avvalorata dall'ulteriore scambio di battute riportato in sentenza nel quale lo stesso ricorrente, dopo avere detto che in un certo luogo bisognava "andare con il Kalashnikov", aggiunge di avere "cose addosso", "la cosa e il giubbotto" — che verosimilmente è il dispositivo di protezione antiproiettile - per cui non è in grado di "presentarsi così davanti al bar".Alla luce di tale ricostruzione, ove pure risultasse dubbia la percezione dello scarrellamento, la pretesa incongruenza argomentativa non avrebbe carattere decisivo e non sarebbe disarticolato il costrutto accusatorio.

9.2. Inammissibile è il motivo inerente alla richiesta di disapplicazione della recidiva, che la Corte ha disatteso facendo riferimento al numero e alla gravità dei precedenti, anche specifici (tra cui un omicidio e la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico), in ragione dei quali va escluso il carattere episodico delle condotte per cui si procede, le quali appaiono, anzi, espressive di rinnovata pericolosità sociale.

Sul punto, il Collegio condivide il principio per il quale, in tema di recidiva, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi, sia che escluda la sussistenza della stessa, e tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

In ogni caso, non ha pregio il rilievo che la recidiva non potrebbe operare per la risalenza temporale (peraltro del tutto genericamente affermata) dei precedenti che fondano la contestazione dell'aggravante, poiché il fattore tempo è uno dei parametri da apprezzare a tali fini ma non è l'unico, né prevalente.

Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato che, a tali fini, è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U., n. 35738 del 27/05/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247838).

Se è vero che la recidiva non può essere intesa come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato e la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, bensì deve costituire elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (arg. da Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419), nella sentenza impugnata tale profilo è stato considerato, avendo la Corte argomentato, sia pure in termini stringati, che, in rapporto al fatto pregresso, e valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (in particolare la gravità dei fatti, il titolo di reato, significativo della loro dimensione lesiva), le condotte di reato sono sintomo di maggiore pericolosità sociale dell'autore, vale a dire, di una sua perdurante inclinazione al delitto.

10. E' infondato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

10.1. Infondato è, anzitutto, il motivo inerente alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo c).

Rispetto alla censura difensiva secondo la quale la sentenza non specificherebbe quale contributo causale il ricorrente abbia arrecato alla realizzazione collettiva, secondo il paradigma di cui all'art. 110 cod. pen. (mentre sono sufficientemente descritte le condotte dei correi), si evidenzia che il Martinelli viene individuato, alla stregua delle risultanze dell'attività captativa, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti tra i quali avrebbe dovuto essere ripartito lo stupefacente importato dalla Spagna (caduto in sequestro in data 13 dicembre 2014), in vista della successiva rivendita.

La Corte di merito ha valorizzato alcuni colloqui intercettati di tenore criptico, e tuttavia intellegibili nel loro significato, tra cui: 1) il n. 52 dell'8 dicembre 2014, nel quale [OSCURATO:PERSONA] si lamenta con [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], del fatto che quest'ultimo non abbia ancora confermato il quantitativo che gli occorre e dice di avergli imposto di pronunciarsi a stretto giro ("l'unico problema è tuo cognato, io già glielo ho detto al ragazzo, ho detto bello vedi tu, altrimenti non si muove niente, massimo due giorni e la devi risolvere.

Ha detto va bene, mo' vediamo, non ti preoccupare"), significando che altri acquirenti hanno già reperito differenti fornitori, a Foggia, che ottengono la merce al medesimo prezzo che pagano da loro; 2) il n. 85 del 10 dicembre 2014, da leggere in sequenza con altri, in cui gli stessi interlocutori discutevano della qualità della merce arrivata, in numero di quindici cartoni ("prenditela la macchina che è buona! capir), e dei criteri di ripartizione tra i vari acquirenti, uno dei quali indicato come "il re del crimine"; dell'insolvenza di alcuni; della fragranza che lasciava percepire la freschezza della merce ( "è fresco...buono, buono!..., capì, nella macchina si sentiva assai"); colloquio nel quale, tra i due che discutono della ottima qualità della "mercedes", che è stata provata, si ode distintamente la voce di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede a [OSCURATO:PERSONA] di prendere dei "prosciutti" (che [OSCURATO:PERSONA], aveva risposto che avrebbero preso a Natale).

Per quanto ripetutamente precisato, non è questa la sede per censurare l'interpretazione dei colloqui, inerenti alla identificazione dei termini "prosciutti"e "ragazzo" con le sostanze stupefacenti e con la persona dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce del successivo sequestro del carico, non si evidenziano effettivi travisamenti, tali da inficiare, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intima coerenza della motivazione e, soprattutto, non è data prova incontestabile della prevalenza del diverso significato che dalla difesa si intende accreditare (in tal senso, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558).

Per tutto quanto precede, a nulla rileva che l'utenza del Martinelli sia stata intercettata solo l'anno successivo a quello cui risalgono i detti colloqui, e segnatamente tra i mesi di aprile e settembre 2015, e che non emerga dalle risultanze dell'attività tecnica un suo ruolo attivo nelle attività preparatorie del 17 novembre 2014 e 6 dicembre 2014, come indicato in contestazione.

10.2. Infondato è il motivo con cui la difesa invoca l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo per non avere commesso il fatto.

Le censure in ordine alla mancanza di prova della permanenza del vincolo associativo, nonché del contributo che egli avrebbe dato al consesso criminale non si confrontano con l'ampia motivazione delle sentenze di merito, e sono fondate su una visione frammentaria del compendio probatorio.

Di contro, dopo un'ampia disamina degli elementi istruttori relativi ai reati- fine, apprezzati nella loro valenza di dati indiziari sintomatici della partecipazione, si attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] di essersi adoperato in vario modo perché venissero portate a termine operazioni di importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente sul territorio nazionale, e dunque di avere prestato contributi significativi al perpetrarsi delle attività criminose dell'associazione .

La varietà delle condotte - che si sono concretizzate ora nel mandato ad acquistare una rilevante partita di stupefacenti da importare e rivendere ai pusher sul territorio; ora nell'assistenza alle delicate fasi di arrivo di un carico e nella messa a disposizione di un locale ove stoccare ed occultare temporaneamente lo stupefacente, così da impedirne l'apprensione da parte delle forze dell'ordine; ora nell'occultamento dell'ingente importo utile a finanziare l'acquisito di altra partita di stupefacente, così da farlo pervenire a [OSCURATO:PERSONA] - viene senza illogicità valutata come dimostrativa di piena condivisione degli scopi del gruppo criminale e di compenetrazione organica in esso.

Sotto altro profilo, non è ostativo alla configurabilità del reato il ristretto arco temporale in cui si sviluppano le condotte, giacché, come ripetutamente detto, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, essere la partecipazione di breve periodo (tra le tante Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698).10.3.

Quanto alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, relativa alla ingente quantità, in relazione alla condotta di importazione tentata, la censura è generica, non essendo specificato in relazione a quale reato sarebbe carente la motivazione della Corte di appello.

Ove la doglianza dovesse riferirsi, come sembra, al tentativo di importazione di hashish di cui al capo h), ascritto in concorso anche ai Cavallo, padre e figlia, e a [OSCURATO:PERSONA], non concretizzatosi in ragione della desistenza del corriere e, successivamente, per la perdita del carico in mare, la Corte si allinea alla valutazione presuntiva già operata dal giudice di prime cure, per la quale il quantitativo andato perduto, pur imprecisato, deve essere ritenuto ingente, avuto riguardo alla entità dello stupefacente oggetto delle importazioni invece andate a buon fine compiute dal gruppo criminale.

Sul punto la sentenza argomenta senza illogicità, rinviando alle argomentazioni espresse con riferimento alle posizioni dei correi (v. pag. 23 della sentenza), per le quali, pur non essendosi potuta accertare la quantità di principio attivo, per essere la sostanza andata perduta, nondimeno è inverosimile che l'organizzazione abbia sostenuto costi notevoli per corrieri, noleggio di mezzi, e spese (quindicimila + cinquemila), ed abbia affrontato i correlati rischi per quantitativi inferiori ai due chilogrammi di principio attivo.

Si tratta di una inferenza immune da illogicità, secondo il principio per il quale, in caso di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che il traffico ha raggiunto la "soglia minima", applicando il moltiplicatore al valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (v.

Sez., n. 42827 del 04/05/2016, Eke, Rv. 267902; nello stesso senso, più di recente Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512, che richiede in tale ipotesi una valutazione improntata a particolare attenzione e rigore; infine, Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 la quale ha sancito che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, in applicazione dei quali, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo, pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi).10.4.

E' infondato il motivo inerente alla mancanza di riscontro alla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, relativa al carattere armato dell'associazione, che sarebbe stato desunto da due episodi di detenzione/porto di armi da parte di altri associati, avvenuti tuttavia nel 2016, in epoca successiva all'arresto del ricorrente, risalente al 30 dicembre 2015.

Sul punto, la sentenza ha ripetutamente precisato che la disponibilità di armi da parte dell'associazione risulta, anzitutto, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], di cui si è ritenuta la piena attendibilità, sicché a nulla rileva che i due reati in materia di armi oggetto di addebito nei confronti di coimputati - che certamente hanno la valenza di riscontri estrinseci rispetto alle dette propalazioni accusatorie - siano cronologicamente posteriori o, più correttamente, che ne sia posteriore la data di accertamento (trattandosi di reati di detenzione e, dunque, di natura permanente).

In ogni caso, si tratta di elementi di riscontro che soddisfano i requisiti definiti dalla ermeneusi giurisprudenziale ormai consolidata, secondo la quale i riscontri corroborativi dei quali necessita la narrazione del chiamante possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, purché indipendente, mentre non è richiesto che esso abbia lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (tra le tante, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744); sicché, nella specie, non può rilevare che i fatti criminosi che suffragano la chiamata, nella parte inerente alla esistenza e alle connotazioni della organizzazione criminale di cui al capo a), non coprano l'intero arco temporale di operatività della organizzazione.

Il fatto che il Martinelli sia stato esponente di spicco di un gruppo criminale di stampo mafioso e che avesse la disponibilità di armi, ma per le esigenze correlate a tale diverso ruolo, non inficia tali conclusioni.

L'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso - non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, a condizione che si tratti di armi non di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (tra le tante, Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212); e comunque, tale rapporto di esclusività nella specie non sussisterebbe con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], che è risultato depositario della pistola per conto di Ammirabile.

10.5. Inammissibile, per la sua aspecificità, risulta il motivo inerente alla mancata revoca della confisca, con cui il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia respinto analoga richiesta contenuta nell'appello, facendo ricorso a mere clausole di stile.

Nell'atto di gravame, la difesa aveva stigmatizzato la mancata verifica: a) della sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato, ovvero la sua effettiva attività economica; b) delle giustificazioni "eventualmente" date al riguardo; c) della derivazione dei detti valori patrimoniali dalla attività di spaccio.

Anche in questo caso, come osservato a proposito di analogo motivo prospettato per [OSCURATO:PERSONA], deve tenersi conto del decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 20-21 novembre 2017, richiamato nelle sentenze di merito.

La misura ablativa, in linea col disposto sequestro, fonda sugli accertamenti patrimoniali compiuti dal GICO di Bari, i quali hanno dato atto di una consistente sproporzione - attestata negli anni tra il 2014 e il 2016 in complessivi 104mila euro circa - tra i valori patrimoniali nella disponibilità, anche indiretta, dell'imputato, censiti in capo a [OSCURATO:PERSONA] e ai componenti del nucleo familiare, [OSCURATO:PERSONA] (moglie), [OSCURATO:PERSONA] (figlio) e i redditi prodotti ovvero la effettiva attività economica degli stessi soggetti.

La ricostruzione delle capacità economiche risulta essere stata analiticamente operata in termini "scomposti", anno per anno e con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli incrementi patrimoniali, nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non solo in termini riassuntivi, secondo i criteri validati da questa Corte e non invece secondo un inaccettabile metodo di confronto globale (Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019, dep. 2020, Ruggeri, Rv. 278171-02).

Dunque, è alle puntuali risultanze del decreto del Giudice per le indagini preliminari che occorre far riferimento per individuare oggetto e ragioni dell'ablazione.

L'obbligo di motivazione risulta essere stato compiutamente assolto, evidenziandosi che non sono state allegate da parte dal ricorrente giustificazioni circa la provenienza del danaro - del resto definite meramente "eventuali" nello stesso ricorso - così da potersi ritenere legittima la valutazione presuntiva che tali disponibilità siano da ricondurre alle attività illecite per cui è processo.

Ciò, in applicazione del principio per il quale, nel caso di confisca c.d. allargata, dalla accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, mediante specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato dal patrimonio legittimamente accumulato, secondo il criterio della c.d.

"vicinanza della prova".

Infine, e contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la confisca ex art. 12-sexies cit. non è subordinata all'esistenza di una relazione di "pertinenzialità" del bene con il reato presupposto, sicché non spetta al giudice ricercare un nesso eziologico dei beni rispetto ai reati per cui si è qui proceduto (e tantomeno, rispetto alla "attività di spaccio" cui viene fatto riferimento in ricorso, che non è mai stata neppure in contestazione), e ciò in coerenza con la natura giuridica di misura di sicurezza atipica che è propria di detta tipologia di confisca, in quanto fondata su una situazione di pericolosità espressa dal soggetto, in correlazione alla commissione del reato-spia.

Avuto riguardo all'epoca cui risalgono gli incrementi patrimoniali, nemmeno può farsi questione, in relazione alla disposta confisca, del difetto di "ragionevolezza temporale", quale parametro entro il quale va circoscritta la presunzione di illegittima acquisizione enucleato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018, per cui i beni oggetto di ablazione non devono risultare "ictu ocu/i" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (in tal senso, Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988).

11. Inammissibili perché manifestamente infondati, oltre che generici, i ricorsi congiuntamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] rella . 11.1 Manifestamente infondato è il motivo per cui avrebbe dovuto essere esclusa in sentenza l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, cit. in assenza di previa condanna nei confronti degli imputati che integrano il numero delle tre o più persone in concorso, per i quali pende separato procedimento.

In realtà, da nessuna disposizione normativa si evince che l'accertamento di un reato plurisoggettivo, ovvero di una circostanza aggravante inerente al concorso di persone, presupponga il simultaneus processus nei confronti dei correi; né può dirsi che la condanna che ha valutato, pur incidentalmente, le posizioni individuali dei soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente, poggi — come sostiene la difesa — su un "ragionamento meramente prognostico".

Depone nel senso contrario la disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. che consente, ma non impone, la riunione dei procedimenti incardinati davanti a diverso giudice nello stesso ufficio giudiziario per ragioni di connessione soggettiva.

Né l'esigenza imperativa di un processo cumulativo può discendere dal rischio che la trattazione disgiunta determini un contrasto di giudicati, situazione in relazione alla quale, sempre che si sia concretizzata una effettiva contraddittorietà tra pronunce irrevocabili, è dato il rimedio straordinario della revisione.

Al contrario, nella vicenda in scrutinio la Corte ha esaminato - sia pure incidentalmente e proprio in replica ai motivi di gravame - le posizioni delle coimputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riportando i passaggi dei colloqui intercettati, per evidenziare come ad esse sia riferibile un apporto agevolatore alle attività di spaccio e riscossione dei relativi crediti, che erano svolte in prevalenza dagli odierni ricorrenti, provvedendo esse alla organizzazione degli appuntamenti e finanche al ritiro della sostanza, che movimentavano secondo le istruzioni impartite dai predetti Vitarella e Martinelli.

La sentenza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione al riguardo, sia pure a fini di un apprezzamento incidentale, del criterio discretivo tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto affermato tra le tante, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, da Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280244 - 02, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454, le quali hanno ribadito che la connivenza postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, mentre nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme di mera agevolazione all'operato altrui, modalità che possono comprendere anche solo l'occultamento ed il controllo della droga custodita nell'immobile comune.

11.2. Inammissibile perché generico è il secondo motivo, inerente al diniego della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti contestate.

Va premesso al riguardo che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come pure il loro bilanciamento, integrano un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, P.v. 271269).

Le statuizioni che si leggono sul punto in sentenza danno conto di un esercizio della discrezionalità, sottesa alle statuizioni ex artt. 62 bis, 69, 99 e 132 cod pen., scevro da arbitrarietà, avendo la Corte evidenziato come il giudizio di prevalenza non sia riconoscibile per la sola ammissione di responsabilità resa dai ricorrenti (peraltro a fronte di un quadro univoco di responsabilità), e ciò alla luce del carattere continuativo delle condotte di spaccio poste in essere e per il collegamento con soggetti pienamente inseriti in un contesto di narcotraffico.Sono poi inammissibili, perché dedotte per la prima volta solo nel giudizio per cassazione, le deduzioni relative alla disparità di trattamento, così operata, con altre e decisamente più gravate posizioni, quali quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disparità che non sarebbe supportata da logica e adeguata motivazione, alla luce della diversa gravità dei fatti e/o della capacità a delinquere.

La difesa richiama sul punto il principio affermato da Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020, in virtù del quale non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali; principio puntualizzato da Sez. 3, n. 40322 del 23/06/2016, C., Rv. 268276, la quale ha affermato che non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati.

Rispetto a quanto affermato dalla Corte in dette pronunce, difetta tuttavia il requisito della identità dei reati, rispetto alla quale sia dato apprezzare una irragionevole difformità di valutazioni, dovendosi escludere che si sia al cospetto di posizioni processuale perfettamente sovrapponibili e identicamente valutate ad ogni altro fine.

12. E' infine inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

12.1. Il primo motivo difetta di specificità.

Ripete argomenti già disattesi dal giudice dell'appello in ordine al carattere asseritamente episodico dei contatti del ricorrente con l'organizzazione, limitati ad uno spazio temporale di pochi mesi, in cui si sono verificati i tre reati fine che gli sono ascritti - in relazione ai quali egli ha peraltro ammesso la propria responsabilità -.

Il ricorso non si confronta, invero, con l'ampiezza delle argomentazioni offerte dai Giudici di merito.

Non risponde al vero che la Corte di appello abbia stimato significativo di intraneità l'episodio del 27 ottobre 2014, avendo al contrario quei Giudici ritenuto che l'unica prova acquisita al riguardo è che il tlentino abbia prelevato [OSCURATO:PERSONA] per condurlo con la propria autovettura in un luogo rimasto ignoto, sicché la responsabilità di lui per il reato associativo - previa esclusione della aggravante relativa al ruolo sovraordinato - è stata confermata al netto dell'attività che ha svolto in quella occasione.

Piuttosto, la sentenza impugnata ha desunto lo stabile e continuativo inserimento del ricorrente nella consorteria, nella quale era bene integrato quale staffettista, per un tempo limitato e tuttavia apprezzabile, da una serie di elementi significativi.

Tra questi, il tenore complessivo delle captazioni intercorse in particolare con il suo capo indiscusso, [OSCURATO:PERSONA], relative al reato di cui al capo I) - riportate in sentenza negli stralci più pregnanti - in cui entrambi fanno uso di un linguaggio allusivo, mai esplicito, perché evidentemente consapevoli del rischio insito nell'uso del mezzo telefonico; linguaggio da cui si intende come il detto stia guidando Valentino verso il luogo dell'appuntamento, sito a Siviglia, che è quello in cui si incontrarono "la prima volta" e dove acquistarono i "telefoni".

Più in generale, rilevano a tali fine le trasferte avvenute con i sodali nella penisola iberica (monitorate dal rilevatore GPS, oltre che dall'attività tecnica), in attuazione delle disposizioni impartite dallo stesso Ammirabile anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non è a dubitare del carattere del tutto funzionale agli scopi del sodalizio dell'attività di corriere svolta per organizzare il trasferimento in Italia dello stupefacente prelevato all'estro, mentre non ha alcuna rilevanza ostativa, al riguardo, l'esito infruttuoso delle operazioni in cui Valentino risulta coinvolto, delle quali le prime due concluse con la perdita del carico in mare, l'altra con il sequestro in territorio francese della sostanza.

Il ricorso si limita, in definitiva, a proporre una non ammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, sulla scorta di un diverso apprezzamento degli elementi probatori acquisiti, a fronte di un tessuto argomentativo esente da illogicità.

13. L'esito del giudizi impone di disporre, ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; , letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 15 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenuti responsabili della partecipazione ad un'associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dedita ad acquisti ed importazioni di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish dal Marocco e dalla Spagna, con base operativa in Bari, attiva negli anni 2014/2016, nonché di plurimi reati-fine di importazione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, ex art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. cit., nonché di reati di detenzione e porto illegittimi di armi e di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinquies dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, condiviso l'impianto complessivo della pronuncia di primo grado, basato sui contenuti delle conversazioni intercettate, sulle propalazioni del collaboratore di giustizia e sugli esiti delle operazioni investigative esitate nei sequestri, in parziale riforma della detta pronuncia, escludeva per tutti gli imputati la circostanza aggravante di cui all'art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, e disponeva in riferimento alle ulteriori posizioni quanto segue: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il ruolo di partecipe, rideterminava la pena in anni cinque, mesi uno e giorno dieci di reclusione; sostituiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea della durata di anni cinque; revocava la libertà vigilata; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolveva l'imputata dal reato di cui al capo c) della rubrica per non aver commesso il fatto e, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione; sostituiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea della durata di anni cinque; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in anni quattro, mesi sette e giorni dieci di reclusione; sostituiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea della durata di anni cinque;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il ruolo di partecipe, rideterminava la pena in anni sette di reclusione; applicava la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena; revocava la libertà vigilata; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolveva l'imputato dal reato di cui al capo m) per non aver commesso il fatto e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena per il reato residuo di cui al capo n) in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa disponendone la sospensione condizionale; revocava la pena accessoria; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il ruolo di partecipe, rideterminava la pena in anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione; sostituiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea della durata di anni cinque; revocava la libertà vigilata. Confermava nel resto le ulteriori statuizioni, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese relative al grado. 3. Propongono ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari e gli imputati, a mezzo dei loro difensori, denunciando i motivi sotto riportati, sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. Ricorso del Procuratore Generale 4.1 Violazione di legge e vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla esclusione della aggravante della transnazionalità ex art. 4, legge n. 146 del 2006, con riferimento al reato associativo di cui al capo a). Dopo aver esaminato gli elementi costitutivi dell'aggravante come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale ne ha affermato l'insussistenza sulla base di quanto ritenuto nella sentenza, relativa a fatti connessi, pronunciata dallo stesso Ufficio in data 24 aprile 2020 - senza tuttavia richiamare gli elementi valutativi ivi considerati - sulla scorta della piena immedesimazione tra la compagine associativa ed il gruppo che avrebbe operato all'estero. Al contrario, le evidenze probatorie danno conto dell'esistenza di un segmento transnazionale distinto, ancorché integrato nel sodalizio, avuto in particolare riguardo alle attività poste in essere ai fini del reclutamento dello scafista [OSCURATO:PERSONA] il quale, all'esito di una serie di insuccessi e di rilevanti perdite di carico degli uomini della associazione, avrebbe dovuto organizzare autonomamente il trasferimento della droga dal nord Africa alla penisola iberica sulla rotta dei corrieri associati, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Violazione di legge in relazione all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di contraddittorietà della motivazione quanto alla esclusione del ruolo di capi, promotori e organizzatori della associazione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e in particolare: -- contraddittoriamente si è escluso il ruolo di direzione o, in subordine, di organizzazione, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del quale la stessa Corte territoriale ha riconosciuto il contributo insostituibile nel dirigere dall'estero le importazioni di stupefacente e nel tenere i contatti con i narcotrafficanti, attività che egli espletava in autonomia ma, al tempo stesso, in prossimità con i soggetti apicali, cui era legato da vincoli di parentela; -- Il disconoscimento dell'aggravante del ruolo di promotore od organizzatore in capo a [OSCURATO:PERSONA] è fondato sulla laconica assimilazione del suo contributo operativo a quello degli affiliati Cavallo e Valentino, ma è contraddetto dai dati istruttori dai quali emerge che egli ha intrattenuto rapporti privilegiati con [OSCURATO:PERSONA], di cui è cognato, e con [OSCURATO:PERSONA], entrambi al vertice del sodalizio, ed ha gestito e coordinato con autonomia organizzativa segmenti di una importazione di tonnellate di stupefacente; -- quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'assunto che egli abbia operato in posizione paritaria con altri partecipi, alle direttive di [OSCURATO:PERSONA], di cui era subalterno, non tiene conto del fatto che del predetto egli era piuttosto il fiduciario, investito del delicato ruolo, implicante anche autonomia operativa, di "staffetta" ma anche di procacciamento di acquirenti per una rilevante partita di stupefacente, denominata in gergo "Calabria", da immettere sul mercato francese. 4.3. Vizi di motivazione in relazione alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo c), per non aver commesso il fatto. La Corte di appello ha svalutato il significato concludente di alcuni colloqui intercettati, i quali non sarebbero esplicativi di uno specifico ruolo svolto dalla imputata nell'ambito delle diverse operazioni. Di contro, tali colloqui vanno inseriti nel contesto delle risultanze complessive dell'attività tecnica e raccordati al contenuto, opportunamente "decrittato", degli sms di cui ai progressivi nn. 455 e 456, da cui si evince che la Cavallo era a conoscenza dell'oggetto effettivo delle operazioni di acquisto ed importazione di cui [OSCURATO:PERSONA] discorreva con altro, in un incontro avvenuto il 13 dicembre 2014 (n. 420) alla presenza di lei. 4.4. Vizi di motivazione in relazione alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo m), per non aver commesso il fatto.La sentenza di primo grado - sul punto riformata dalla Corte di appello, che ha ritenuto indimostrato il ruolo concorsuale dell'imputato - aveva dato compiutamente e correttamente atto dell'interazione di Martinelli con [OSCURATO:PERSONA], del contatto continuativo con lo stesso nelle fasi convulse del trasporto, infine della presenza fisica dello stesso nel luogo convenuto per l'arrivo del furgone con il carico. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]). 5.1. Violazione di legge in relazione all'ad 74 del d.P.R. n 309 del 1990 e vizi di motivazione quanto alla attribuzione al ricorrente del ruolo di partecipe del sodalizio. Il compendio probatorio riferibile all'imputato fotografa un periodo temporalmente limitato (novembre 2013 - 23 marzo 2015) in cui gli vengono addebitate poche operazioni di importazione di stupefacenti. Egli non è mai coinvolto, quale interlocutore, in alcuna delle comunicazioni tra sodali relative ad operazioni in corso di esecuzione, né in esse risulta mai citato, o almeno evocato, quale assegnatario di compiti specifici; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non conoscerlo e neppure ne ha individuato l'effige nell'album fotografico postogli in visione; da nessun atto di indagine emerge che egli abbia svolto il ruolo di depositario ovvero di cedente della sostanza stupefacente, al punto che disertava l'incontro in cui si sarebbe dovuto discutere di una partita di droga risultata di qualità scadente, alla quale si assume che fosse cointeressato; infine non gestiva le risorse finanziarie del sodalizio, né si adoperava per procurarle. Escluso dalla Corte di appello che egli abbia rivestito il ruolo di organizzatore, gli è stato attribuito quello di mero partecipe, operante in posizione subalterna nei confronti del cognato, su un piano paritario rispetto a Valentino e a Giannini, senza tuttavia specificare l'entità del contributo che avrebbe arrecato all'organizzazione e ritenendone dimostrata l'affectio societatis sulla base di pochi reati fine. 5.2. Mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità per i reati di cui ai capi c), g), h) della rubrica. Più in dettaglio, quanto al capo c), dall'attività captativa non emerge un contributo significativo del Cavallo al trasferimento del danaro all'estero, che è stato ricostruito sulla base di mere congetture, segnatamente da: - la conversazione n. 1608 del 28 novembre 2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] invita [OSCURATO:PERSONA] a non affidare il danaro da trasferire in Spagna a Cosimo;- la conversazione n. 130 del 6 novembre 2014, in cui Cavallo rappresenta di essere stato rapinato in Spagna - quando avrebbe dovuto avere con sé, in tesi, il danaro da investire nell'operazione - suscitando l'apprensione di Ammirabile. In relazione al capo g), la Corte di merito ha apoditticamente ritenuto la responsabilità del ricorrente in ragione dell'incarico, che avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], di portare in Spagna la somma di 9000,00 euro da investire nell'acquisto di droga, nonché della fattiva partecipazione che avrebbe assicurato all'occultamento della droga in un carico di arance ed alla individuazione di un acquirente a cui rivendere la frutta utilizzata come copertura. In relazione al capo h), la Corte di appello non ha accolto la alternativa prospettazione della difesa secondo la quale il danaro portato in Spagna all' Ammirabile era destinato esclusivamente alle spese del soggiorno di questi all'estero, e non invece a finanziare l'acquisto dello stupefacente. 5.3. Violazione degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e vizi di motivazione in relazione al reato di cui al capo v). La Corte di appello ha ritenuto provata la detenzione della pistola da parte di Cavallo per conto di Ammirabile da un colloquio intercettato, di tenore equivoco e poco comprensibile per la qualità scadente della registrazione, senza preoccuparsi di acquisire elementi di riscontro. Di tale arma non sono in ogni caso specificate caratteristiche e tipologia. 5.4. Erronea applicazione dell'art. 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; mancanza di motivazione in relazione alle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, pur essendo la motivazione imposta dalla natura facoltativa di tali pene e, dunque, dalla discrezionalità della loro applicazione. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]). 6.1. Mancanza di motivazione in ordine alle censure contenute nell'atto di appello relative all'insussistenza della condotta di partecipazione della Cavallo al reato associativo. L'inserimento della ricorrente nell'organigramma dell'associazione è stato desunto essenzialmente dai rapporti con i correi, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], cui era legata da relazione sentimentale, e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui era, rispettivamente, figlia e nipote. Elementi denotativi di una sua fattiva partecipazione al gruppo sono dati - secondo i Giudici di merito - dal coinvolgimento in due soli episodi di importazione di stupefacenti e dalla gestione delle risorse finanziarie per conto del gruppo, ma non è dato intendere in quali modalità si sarebbe estrinsecata tale gestione, posto che non risulta che ella abbia mai avuto la disponibilità della cassa comune. [OSCURATO:PERSONA] non è parte di alcuna delle comunicazioni tra sodali relative ad operazioni illecite in corso di esecuzione, che sono state oggetto di attività captativa, né in esse risulta mai evocata la sua persona, quale assegnataria di compiti specifici di interesse del sodalizio, mentre la mera consapevolezza degli affari illeciti trattati dalla consorteria non è dimostrativa, ex se, di affectio societatis. 6.2. Mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate nell'atto di appello quanto alla insussistenza di elementi significativi della partecipazione al reato tentato di importazione di stupefacenti di cui al capo h). A riprova della disponibilità in capo alla ricorrente della provvista finanziaria del gruppo, dalla Corte viene addotta un'unica telefonata (n. 103 del 7 marzo 2015), in cui l'Ammirabile si era a lei rivolta perché provvedesse ad inviargli del danaro per il tramite del padre, circostanza che non risulta essere, tuttavia, univocamente concludente trattandosi di danaro destinato ad esigenze personali dello stesso Ammirabile. 6.3 . Mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate nell'atto di appello quanto alla insussistenza degli elementi significativi della partecipazione al reato di importazione di stupefacenti di cui al capo m). La Corte ha ritenuto essere prova esaustiva dell'interesse da parte della ricorrente al buon esito alla importazione le imprecise propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, aveva riconosciuto in fotografia la ricorrente come una delle due donne "di nazionalità cubana" che la mattina del 6 giugno 2015 erano state presenti alla consegna dello stupefacente presso il cimitero di Ceglie del Campo. 6.4. Mancanza di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza delle contestate aggravanti inerenti, rispettivamente: al numero dei soggetti associati, del quale la ricorrente non avrebbe avuto alcuna consapevolezza; al carattere armato dell'associazione, in realtà insussistente, in quanto un'unica arma sarebbe stata nella disponibilità del solo Ammirabile, nella totale inconsapevolezza di lei; quanto al delitto di importazione tentata, all'ingente quantitativo, in realtà non ricostruibile in assenza di sequestro. 6.5. Mancanza assoluta di motivazione quanto alla richiesta, formulata nei motivi di appello, di esclusione delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici; divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per la durata di anni tre), delle quali solo la prima è stata sostituita dalla Corte di appello.6.6. Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di revoca della confisca, disposta in ragione del carattere obbligatorio dell'ablazione ex art. 12- sexies della legge n. 356 del 1992, senza alcun riferimento alla sproporzione tra beni coerciti e redditi. Nulla è dato sapere della consistenza dei detti beni, della loro inerenza ai reati per cui si procede, dell'epoca di acquisto, della provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 7.Con un unico, complesso motivo si deduce la mancanza di prova in ordine alla partecipazione del Giannini al reato associativo, fondata sulla sola intestazione a suo nome dell'azienda di autotrasporti riferibile al suocero. L'operazione era avvenuta nella totale inconsapevolezza, da parte del ricorrente, dell'utilizzo dei relativi automezzi per effettuare trasporti di sostanza stupefacente. Egli aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con il fratello, [OSCURATO:PERSONA], ed il suocero, [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante le deduzioni difensive, la pena accessoria del ritiro della patente di guida è stata applicata nella massima estensione, senza procedere ad adeguata rimodulazione, sul presupposto dell'elevato allarme sociale delle condotte ( ma in contraddizione con la disposta sostituzione in favore del ricorrente, della pena interdittiva dai pubblici uffici, da perpetua a temporanea), con la conseguenza che il Giannini risulta definitivamente escluso dal mercato del lavoro. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 8.1.Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo z -bis) della rubrica. La condanna si fonda sulle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, in particolare sul dato, valutativo e del tutto congetturale, che in una di esse si ode un rumore attribuito allo scarrellare di una pistola. Illogicamente la responsabilità della detenzione viene attribuita dalla Corte al ricorrente in quanto presente, con altri, all'interno dell'autovettura oggetto di attività tecnica, senza sottoporre a vaglio critico il contenuto della conversazione in cui egli esplicitamente domanda a Brandosio se abbia "addosso" la pistola, così lasciando intendere di non averla lui. 8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, nonostante la ritenuta equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, senza considerare che il nuovo delitto non è espressivo di una più accentuata colpevolezza ovvero di maggiore pericolosità dell'agente, anche perché i fatti per cui egli aveva in precedenza riportato condanna sono datati nel tempo. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 9.1. Violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, (ritenuta equivalente alle attenuanti generiche), dal momento che nel computo si sono inclusi soggetti nei cui confronti pende separato procedimento penale, che non hanno riportato condanna. 9.2. Illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], benché aventi posizioni più gravate. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA] 10.1. Violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla responsabilità per il reato di cui al capo c). La sentenza non specifica quale contributo causale il ricorrente abbia arrecato alla realizzazione collettiva, secondo il paradigma di cui all'art. 110 cod. pen., mentre sono delineate con sufficiente chiarezza le condotte dei correi. Egli viene individuato, dalle risultanze dell'attività captativa, come uno dei soggetti tra i quali avrebbe dovuto essere ripartito lo stupefacente importato dalla Spagna (caduto in sequestro in data 13 dicembre 2014), in vista della successiva rivendita, sulla base di un'interpretazione meramente congetturale del termine "prosciutti" e "ragazzo", che emergono dai colloqui intercettati, lì dove identificati, rispettivamente, con le sostanze stupefacenti e con la persona dello stesso ricorrente. 10.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione alla associazione. Manca nel tessuto della sentenza impugnata la prova della permanenza del vincolo associativo, nonché del contributo che egli avrebbe dato al sodalizio criminale. 10.3. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 - inerente al carattere armato dell'associazione - posto che: a) i due episodi di detenzione/porto di armi da parte di altri associati, su cui si fonda l'aggravante, risultano essere avvenuti nel 2016, in epoca successiva all'arresto del ricorrente, risalente al dicembre 2015; b) il ricorrente, in quanto esponente apicale del clan [OSCURATO:PERSONA], deteneva armi proprie. 10.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, del tutto carente in ordine alla invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla revoca della confisca, non avendo la Corte dato riscontro alle deduzioni formulate, al proposito, nell'atto di appello. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 11.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato in relazione al capo n) della rubrica. La sentenza non ha colmato le lacune motivazionali già evidenziate nella sentenza della Sesta Sezione del 2 ottobre 2018, di annullamento della pronuncia reiettiva dell'appello cautelare relativo ai medesimi fatti, essendo rimasta deficitaria la prova della consapevolezza in capo al ricorrente che la ruota di scorta che, su indicazioni del padre, egli aveva provveduto a smontare, contenesse il danaro che vi era stato occultato da [OSCURATO:PERSONA], destinato a [OSCURATO:PERSONA], che vi avrebbe finanziato acquisti di stupefacente. 11.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e della recidiva. La sentenza non avrebbe riscontrato le deduzioni difensive articolate, al proposito, nell'atto di appello. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 12.1 Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato associativo. Gli elementi a cui è àncorata la condanna sono costituiti dalla conoscenza pregressa tra il Valentino e l'Ammirabile, a sua volta evinta dal tenore "colloquiale" della loro interazione nella vicenda di cui al capo I), nella quale il primo avrebbe operato come staffettista. Si tratta, tuttavia, di un episodio di importazione, non andato a buon fine stante l'intervenuto sequestro, che con gli altri a carico del ricorrente si colloca nell'arco temporale di soli tre mesi, troppo breve per far ritenere l'inserimento stabile e continuativo di lui nella compagine associativa. Non si intende, poi, quale contributo egli possa avere dato alla realizzazione degli scopi comuni quanto all'incontro, avvenuto in data 27 ottobre 2014 in Mola di Bari, in cui si discusse tra i sodali della necessità di restituire una partita di droga di qualità scadente, posto che a tale incontro pacificamente il ricorrente non partecipò. 13. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Considerato in diritto 1.La sentenza va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, mentre vanno rigettati per infondatezza i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Sono inammissibili i ricorsi proposti dal Procuratore Generale e da tutti gli altri imputati. 2.11 ricorso del Procuratore Generale è nel suo complesso inammissibile. 2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, oramai sedimentato, in ragione del quale l'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "immedesimazione" fra le due strutture criminose (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255038; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-08), implicando logicamente la previsione di un apporto causale, che costituisce il tratto identitario della aggravante, l'alterità tra esse strutture. Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che, nella vicenda in scrutinio, la diversità ontologica tra gruppo c.d. ausiliatore, che avrebbe dovuto agevolare la compagine associativa, e gruppo ausiliato non solo risulta negata in radice dalla configurazione dell'imputazione - che descrive l'associazione di cui al capo a) come avente base operativa nella provincia di Bari, ma "impegnata in attività criminali in più di uno Stato" - ma va altresì esclusa per una pluralità di elementi, quali la presenza, tra i sodali, di soggetti stabilmente operanti all'estero (tra cui il fornitore 3osè [OSCURATO:PERSONA]), la disponibilità logistica da parte dell'associazione di una ditta di autotrasporto (la "Univers" di [OSCURATO:PERSONA]), capace di coprire i collegamenti transnazionali via terra, e di propri scafi per il trasbordo dello stupefacente dal Marocco alla penisola iberica. L'esistenza, dedotta dal ricorrente, di un segmento autonomo dalla realtà associativa, ancorché in essa integrato, facente capo al "pilota di Fasano", [OSCURATO:PERSONA], è smentita nello stesso ricorso, lì dove è precisato che il tentativo di costituire, attraverso il suo reclutamento, una cellula separata (di cui peraltro avrebbero dovuto far parte gli intranei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad un gruppo di scafisti da impiegare sulla rotta dal nord- Africa alla penisola iberica), non andò a buon fine per la rinuncia del detto. 2.2 Il secondo motivo, con cui si censura l'esclusione delle qualifiche soggettive di promotori, organizzatori o capi nei confronti dei sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. A fronte della ricostruzione operata dalla Corte di merito, che ha ritenuto non sussistenti detti ruoli, attribuiti a tutti gli affiliati in forma indistinta nell'atto imputativo, il ricorrente ne invoca il riconoscimento sulla base di elementi fattuali quali i rapporti di prossimità o, in senso lato, fiduciari, con soggetti al vertice del sodalizio delinquenziale, elementi che, all'evidenza, non assumono rilevanza pregnante in un gruppo a base familistica. Neppure ricorrono i presupposti per accedere alla riqualificazione giuridica nei termini auspicati dal ricorrente, il quale ha dedotto che, in linea subordinata, lì dove sono contestati "compiti direttivi in tutti i reati scopo accertati", dovrebbe quantomeno ritenersi il ruolo organizzativo dei sodali i quali hanno coordinato l'azione dei correi. Se può, in linea teorica, condividersi che il ruolo dell'organizzatore non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, in quanto presenta una connotazione più propriamente esecutiva ed è compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, anche con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02), ovvero paritaria rispetto a quella degli altri associati, tuttavia dalla sentenza in scrutinio, come è dato evincere già dal tenore della contestazione, l'attività di coordinamento/gestione svolta dai predetti imputati è riferita a specifiche, pur se articolate, vicende di importazione. Di contro, nel contesto associativo, può ritenersi organizzatore chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, se non con riferimento all'associazione nella sua interezza, almeno quanto ad una sua rilevante articolazione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 02) o ad un settore operativo del narcotraffico (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256), e non invece in relazione a singole, ancorché complesse, attività.2.3. Il terzo e il quarto motivo, relativi alle assoluzioni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo c) e di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo m), per non avere commesso il fatto, possono essere trattati congiuntamente in quanto evidenziano aspetti comuni. Entrambi i motivi sono inammissibili perché fondati su censure declinate in fatto, che dichiaratamente orientano per una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie. Di contro, esula dai compiti del giudice di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova. Compete invece alla Corte di cassazione stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., (dep. 2021 ) Rv. 280601). In applicazione di questi canoni, costituisce dunque questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784); più specificamente, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un colloquio diversa da quella ritenuta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Ciò premesso, in relazione al reato di cui al capo c), la sentenza impugnata evidenzia come gli elementi di conoscenza acquisiti accreditino un ruolo meramente passivo della Cavallo, tale da integrare, al più, una connivenza non punibile (lì dove il compagno [OSCURATO:PERSONA] si limita a comunicarle la riuscita di una operazione, di cui ella sembra essere già a conoscenza, e lì dove ella risulta solo fisicamente presente all'incontro del dicembre 2014, in cui lo stesso Giannini disquisisce, ma con altro soggetto, non identificato, delle responsabilità che dovrà assumersi l'autista del camion, dopo l'intervenuto sequestro del carico di droga). Quanto al reato di cui al capo m), ascritto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza motiva che non è provata l'effettività dell'apporto che il ricorrente avrebbe arrecato alla importazione di 250 kg. di hashish, nel maggio 2015, alla stregua dei deboli elementi indiziari costituiti dalla effettuazione di una ricarica telefonica pe lo zio [OSCURATO:PERSONA] e dalla presenza all'atto della consegna del carico; e ciò alla luce del dato - che introduce un profilo di dubbio, insuperato ed insuperabile, sulla responsabilità del Martinelli - della perentoria esclusione del ruolo di vedetta contestato al ricorrente da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe conoscenza diretta dei fatti per avervi partecipato, e che ha riferito essere stato svolto, detto ruolo, dal fratello di Matteo, [OSCURATO:PERSONA]. In entrambi i casi, nessun travisamento in fatto e nessuna distonia logica emergono nell'ordito argomentativo della decisione. In diritto, è stata fatta corretta applicazione dei principi regolativi della responsabilità concorsuale, per cui è necessario distinguere l'ipotesi della connivenza non punibile dal concorso nel delitto. Distinzione che va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede l'esplicazione di un contributo arrecato alla fase ideativa o esecutiva del reato che può manifestarsi in forme differenziate ed atipiche rispetto al paradigma normativo, ed anche solo a livello morale, ma, quantomeno, deve risolversi nell'agevolazione del proposito criminoso del concorrente, a cui deve essere stata garantita una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02, con riferimento a reati in materia di stupefacenti). In ogni caso, un contributo che non può identificarsi nella mera consapevolezza o assistenza passiva all'altrui condotta. 3. Passando ad esaminare i ricorsi degli imputati ed invertendo, per comodità espositiva, l'ordine della trattazione, anzitutto è fondato quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo n). E' fondato, in particolare, il primo motivo proposto. La sentenza evidenzia una irrisolta carenza motivazionale, rispetto a quanto già evidenziato nella sentenza emessa da questa Corte, Sez. 6, con sentenza n. 49860, in data 2 ottobre 2018, in relazione alla vicenda cautelare, lì dove attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] la condotta di avere occultato la rilevante somma di 190,000,00 euro nella ruota di scorta dell'autovettura che l'indomani sarebbe stata condotta dal di lui padre, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], per finanziare l'acquisto di una partita di stupefacente. La ricostruzione fonda essenzialmente sui contenuti della intercettazione del 12 giugno 2015, in cui il ricorrente informa il padre che "la ruota non si può smontare" e di non avere risposto tempestivamente alla sua chiamata per avere "le mani sporche di grasso"; nonché sulla domanda posta dallo stesso ricorrente allo zio [OSCURATO:PERSONA], per conto del quale aveva effettuato una ricarica telefonica, sul se fosse "tutto a posto" (premura ritenuta eccessiva in rapporto alla richiesta di ricarica, e che trova più coerente spiegazione nell'ottica di un interessamento alla vicenda che occupa). Purtuttavia, la Corte distrettuale non ha chiarito perché i detti elementi accusatori siano da ritenere univocamente conducenti all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], alla luce degli ulteriori elementi di segno opposto, di elevata pregnanza sul piano logico, costituiti dalla ammissione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di avere inserito il danaro sotto la ruota, occultandolo in sacchi di cellophane e dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] non mosse alcun addebito, una volta riscontrato l'ammanco di 20.000,00 euro rispetto all'importo che avrebbe dovuto ricevere, nei confronti dei Martinelli, padre e figlio. Non ha spiegato la Corte perché l'affermazione del ricorrente, che il padre, nell'occasione, gli avrebbe raccomandato cautela per non danneggiare dei televisori, risulti distonica con il contenuto del colloquio captato. Da quanto innanzi consegue, assorbito il secondo motivo, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, sussistendo il ragionevole dubbio che l'imputato non abbia commesso il fatto. 4. Prima di affrontare l'esame degli ulteriori ricorsi, onde evitare inutili appesantimenti, è opportuno premettere alcune brevi considerazioni poste a base delle pronunce di inammissibilità di volta in volta adottate, che non è il caso di ripetere per ciascuno dei correi. Sono stati valutati inammissibili i motivi di ricorso che, attraverso la denuncia di vizi di violazione di legge e di mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, attaccano la ricostruzione probatoria dei fatti ed il giudizio di attribuzione della responsabilità che sulla base di tale ricostruzione è stato sviluppato, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dai giudici del merito.Valgono, in proposito, gli argomenti sviluppati supra, al punto n. 2.3 del considerato in diritto, ai quali è sufficiente rinviare. Deve aggiungersi che, lì dove i Giudici di appello hanno condiviso la ricostruzione probatoria della sentenza di primo grado con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica, e si è dunque in presenza di doppia pronuncia conforme, la proponibilità del ricorso per cassazione soggiace a limiti ancor più stringenti, essendo subordinato alla condizione che il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; ovvero presuppone che entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (tra le tante, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155). 5. Sempre in linea generale, è comune a diversi ricorsi la doglianza per cui difetterebbero i presupposti per ritenere integrata la condotta di partecipazione al reato associativo di cui al capo a), essendo semmai ravvisabili gli estremi del concorso in una pluralità di reati di importazione, reati fine della ipotizzata associazione. Al riguardo, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi per cui la condotta di partecipazione riconducibile al paradigma dell'art. 74 cit. è reato a forma libera, che può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice; sicchè non è indispensabile, neppure ai fini della determinatezza dell'imputazione, l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante, il quale potrà semmai rilevare al fine di comprovare, soprattutto con riferimento alle ipotesi di direzione, promozione ed organizzazione, il grado ed il tipo di contributo dispiegato nel sodalizio (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139); né si richiede, ai fini della intraneità, che detto ruolo sia infungibile ed immutabile. Ciò è coerente, del resto, con il carattere destrutturato dell'associazione dedita al narcotraffico. Costituisce invero ius receptum che, ai fini della configurabilità di detto reato non sia richiesta l'esistenza di una organizzazione articolata e complessa, essendo sufficiente una struttura anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e suddivisione dei ruoli (tra le tante Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583), mentre ciò che rileva, quale tratto distintivo della associazione rispetto al concorso di persone, è piuttosto il carattere dell'accordo, che deve essere orientato alla realizzazione di una serie non predeterminata di reati in materia di stupefacenti, con disponibilità, indefinita nel tempo, al perseguimento del programma. Non esclude il reato la temporaneità della condotta di partecipazione, siccome esauritasi in un arco temporale ristretto. L'argomento, sviluppato in quasi tutti i ricorsi proposti, trova smentita nel principio, cui va data continuità, per il quale, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio", non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche limitato, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6 n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). Ancora, è da rilevare che, in relazione al reato associativo de quo vertitur, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può essere dimostrativa della partecipazione al sodalizio, ma non è strettamente necessaria, sicché non può essere esclusa la configurabilità del reato per il solo limitato numero di reati fine che vengono in rilievo (tra le tante, v. Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02 per la quale "In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro"). 6. E' complessivamente inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo è reiterativo e generico. La difesa ripete doglianze già formulate innanzi ai giudici di merito e in quel giudizio compiutamente disattese - salvo quella relativa alla esclusione del ruolo direttivo che egli avrebbe avuto in seno alla compagine, ritenuta invece fondata - con argomentazioni logiche con le quali il ricorso non si confronta. Correttamente, dopo avere diffusamente illustrato il contributo arrecato dal Cavallo alla realizzazione dei reati-fine, la sentenza pone in luce una molteplicità di condotte, emerse proprio dalle modalità consumative di quei reati, che, in una prospettiva non parcellizzata, appaiono dimostrative dello stabile inserimento del Cavallo nella consorteria e di un'adesione consapevole ai suoi scopi, per giunta o per un arco temporale non ristretto (anni 2013 - 2015). Tra queste, il trasporto di risorse finanziarie al capo dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA], in Spagna, per l'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e le esigenze personali di questi; l'accompagnamento in Spagna di un corriere; lo stoccaggio ed occultamento di partite di stupefacenti; la ricerca di acquirenti di un carico di copertura viaggiante su gomma; la partecipazione, variamente espressa, a significative operazioni di importazione, sempre alle direttive del predetto soggetto apicale. 6.2. Il secondo motivo, cumulativo, inerente alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi c), g), h), è inammissibile perché anch'esso reiterativo e proposto al di fuori del casi consentiti. Le censure vertono anzitutto sulla ricostruzione probatoria accolta dai Giudici di merito, in particolare sull'interpretazione dei colloqui intercettati, interpretazione che, come detto, non è suscettibile di essere rivisitata in questa sede di legittimità, a meno di palesi travisamenti che nella specie sono da escludersi. Dato atto dell'ammissione, da parte dell'imputato, di avere materialmente partecipato alle attività oggetto di addebito per ciascuno dei reati fine, la Corte distrettuale ha coerentemente argomentato come la rilevanza sul piano causale del contributo dallo stesso arrecato, rispetto alla realizzazione collettiva, non possa essere svilita. Più in dettaglio: quanto al reato di cui al capo c), dal contenuto della conversazione n. 130 del 6 novembre 2014 si evidenzia la reazione emotiva di Ammirabile alla notizia della rapina subita da Cavallo e, al di là del grado di intensità di tale reazione, non possono essere trascurati i successivi passaggi, pure riportati in sentenza, da cui si evince come il Cavallo abbia ben rassicurato il proprio interlocutore: "si sono portati ...documenti...un poco di soldi...tutto ....La non però...la non..." al punto che l'altro, dopo una chiara manifestazione di apprensione ("Madonna"), replica, subito risollevato: "Ah sìì, ho capito" e alla fine commenta che "...è andata pure bene, dai ". E' poi esente da illogicità la ricostruzione per la quale la telefonata n. 1608 del 28 novembre 2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di essere preoccupato per la sicurezza delle spedizioni e lo raccomandava di non affidarsi a Cosimo per tale incombente, conferma indirettamente che l'imputato aveva subito una rapina, in cui era stata messa a rischio la provvista economica per i traffici; in ordine al reato di cui al capo g), i Giudici di merito hanno ricostruito i diversi momenti della fattiva collaborazione prestata dal Cavallo alla specifica importazione, curata nei suoi diversi aspetti: dall'espletamento dell'incarico ricevuto da Ammirabile, di informarsi sulla commerciabilità in Puglia di una certa tipologia di arance ovvero di altri prodotti ortofrutticoli, da utilizzare quale carico di copertura; alla sua attivazione, a tali fini, presso vari rivenditori di frutta; al viaggio con volo di linea per recarsi in Spagna, in seguito alla richiesta rivoltagli da Ammirabile, veicolata dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], al fine di portare al detto la somma di 9000,00 euro da investire nell'acquisto; al successivo rientro in auto con Ammirabile da Siviglia a Bari, in cui viene fatto riferimento al furgone che trasporta il carico ed ai rischi insiti nella operazione; - quanto al reato di cui al capo h), è la stessa difesa a segnalare di avere espresso solo un'alternativa prospettazione rispetto a quella accusatoria, con l'affermare che il danaro era destinato a finanziare esclusivamente le spese del soggiorno dell'Ammirabile all'estero (e non invece l'acquisto dello stupefacente), alternativa che, come detto nelle premesse generali, non può essere valutata in questa sede (e che la sentenza ha comunque stimato ininfluente, posto che si tratta di spese pur sempre sostenute per il compimento di quella operazione). Infine, assolutamente funzionali alla riuscita dell'operazione risultano le attività riferibili al prevenuto, ossia l'accompagnamento in Spagna del soggetto che avrebbe dovuto trasportare in Italia il carico e l'opera di convincimento intrapresa per vincerne le resistenze, a nulla rilevando in senso contrario la desistenza del potenziale corriere. 6.3. Inammissibile, perché reiterativo e versato in fatto, è il terzo motivo, inerente alla detenzione dell'arma di cui al capo v), che si assume essere non provata sul rilievo della pessima qualità sonora della intercettazione ambientale n. 3619 del 5 febbraio 2015, in cui [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA] che più tardi si sarebbe portato da lui, a casa, "a prendere la pistola". La difesa non si confronta con la sentenza, nella parte in cui precisa che i rumori di fondo che hanno reso incomprensibili alcuni passi della registrazione non hanno riguardato la parte del colloquio in cui viene pronunciata detta espressione. In tale contesto, il diniego di riascolto non può essere inquadrato come vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. perché, in ogni caso, la prova esiste ed è costituita dalla registrazione captata, ed era nella disponibilità delle parti, anche per l'estrazione di copia, dal momento in cui si è perfezionata la procedura di deposito delle risultanze dell'attività tecnica. 19 o Così pure, trattandosi di colloquio intercorso tra lo stesso indagato e un terzo, non ha pregio la deduzione difensiva per cui i suoi contenuti sarebbero inutilizzabili in assenza di elementi di riscontro, secondo quanto previsto, per le chiamate in reità o correità, dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc pen. E' dunque appena il caso di richiamare al riguardo la pronuncia Sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo la quale le dichiarazioni carpite nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati, hanno piena valenza probatoria e non necessitano di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. 6.4. Inammissibile per difetto di devoluzione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è il quarto motivo, con cui la difesa lamenta inosservanza di legge e carenza di motivazione in relazione all'inflizione al ricorrente delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, siccome mai prospettato in appello. 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ai limiti della inammissibilità. 7.1. Il primo motivo, inerente alla insussistenza degli elementi costitutivi della condotta di partecipazione al reato associativo, è destituito di fondamento. Si è evidenziato in precedenza (v. punto 5) come siano irrilevanti, ai fini della intraneità, sia il numero ridotto di reati-fine posti in essere nell'interesse del sodalizio, sia l'arco temporale in cui si è protratto l'inserimento nella struttura. Sotto altro profilo è inammissibile, perché declinato in fatto, e comunque non fondato, il rilievo che ella non avesse la gestione della cassa dell'organizzazione, a fronte del colloquio di cui al n. 103 del 7 marzo 2015, interpretato senza travisamenti in sentenza, dal quale si evince come ella svolgesse un ruolo contabile per conto dello zio Ammirabile e che detto ruolo non era limitato ad una specifica operazione (i due parlano in termini criptici, e tuttavia fortemente allusivi, di pregresse "spedizioni"; di un "prezzo", che l'Ammirabile si duole non essere stato abbassato da tale "Antonello", il quale ha disatteso le sue indicazioni; di un "ordine"; il colloquio si chiude con la sollecitazione dello stesso Ammirabile alla nipote di fargli avere dei "numeri" e di occuparsi di "carte", dunque di rendicontargli l'esito degli affari). Come precisato nelle generali considerazioni svolte, non vale ad escludere la responsabilità per la condotta di partecipazione il fatto che, nell'ambito di una struttura organizzativa articolata e con ripartizione di ruoli, ella non svolgesse compiti di trasporto ovvero di reperimento di fornitori, mentre non può dirsi privo di rilevanza causale il contributo consistito nella gestione delle risorse finanziarie di un gruppo criminale. Anzi, la sentenza di merito ha bene evidenziato come il fatto che la Cavallo si sia prestata a svolgere anche altri ruoli - come dimostra l'attività di scorta all'automezzo proveniente dalla Spagna e la partecipazione alle operazioni di messa in sicurezza del relativo carico e definitiva consegna — costituisca la riprova di una generale condivisione degli scopi dell'organizzazione, integrativa dell'affectio societatis e, soprattutto, di una costante disponibilità ad operare fattivamente per essa. 7.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto le censure già espresse nell'atto di appello quanto alla insussistenza di elementi significativi della partecipazione al reato di cui al capo h), ha natura reiterativa ed è declinato in fatto, essendo inteso a contestare il significato del colloquio n. 103, richiamato al paragrafo che precede. Al contrario, senza discrasie logiche si è interpretato quel colloquio nel senso che l'Ammirabile, capo dell'organizzazione, dalla Spagna, si sia rivolto alla nipote perché provvedesse a fargli pervenire, per il tramite del padre Cosimo, un quantitativo di danaro non certo modesto da investire nei loro traffici ("una quindicina da portare qua più cinque, poi serviranno un cinque di spese"). 49 7.3. Il terzo motivo, relativo alla carenza dei presupposti per ritenere la responsabilità dell'imputata in relazione al reato di cui al capo m), è anch'esso ripetitivo e versato in fatto. Al contrario, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto, senza incoerenze logiche, costituire prova esaustiva del contributo effettivo e causalmente rilevante arrecato dalla ricorrente alla vicenda di importazione le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in uno al riconoscimento fotografico dallo stesso operato, essendo ininfluente che la imputata sia stata descritta da questi come una delle due donne, di nazionalità cubana, che rimasero presenti alla consegna dello stupefacente presso il cimitero di Ceglie del Campo; ogni ambiguità interpretativa, derivante dalla erronea indicazione della nazionalità, appare invero superata dal contenuto della intercettazione ambientale da cui è dato evincere che la stessa, in uno alla ragazza straniera, che accompagnava, ebbe a "scortare" il camion con il carico di stupefacente e che, quando il mezzo si ribaltò, prese parte alle operazioni di recupero della droga riversatasi sulla strada (a riprova della sua cointeressenza della Cavallo nell'affare) 7.4. Il quarto motivo, inerente alla insussistenza delle contestate aggravanti, è inammissibile per carenza di interesse. Dall'accoglimento della doglianza alcun utile potrebbe derivare all'imputata, atteso che, nel bilanciamento tra elementi circostanziali di segno opposto, le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute prevalenti sulle ritenute aggravanti, sì da escluderne di fatto l'incidenza dosimetrica. 7.5. E' inammissibile, perché non devoluto in appello, il quinto motivo. In quella sede, la difesa si era limitata a chiedere in termini del tutto generici la esclusione, ovvero la diversa modulazione delle pene accessorie, in ragione della dedotta assenza di pericolosità sociale dell'imputata, e la richiesta risulta in parte riscontrata dalla sostituzione della interdizione perpetua nella interdizione temporanea dai pubblici uffici (in correlazione alla riduzione della pena principale), mentre non vi erano riferimenti espliciti alle misure del divieto di espatrio o del ritiro della patente di guida. Specifiche deduzioni sono state formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione e sono dunque da valutarsi inammissibili per il loro carattere di novità, finendo col risolversi in una violazione dei limiti del "devolutum" e, in definitiva, in un improprio ampliamento del tema di cognizione, rispetto a quello considerato dai Giudici del gravame. Sul punto, occorre considerare che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, per tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura che sia solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). 7.6. Inammissibile perché generica e manifestamente infondata è la doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di revoca della confisca. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata non conterrebbe adeguata motivazione sulla sproporzione tra beni e redditi, limitandosi ad affermare il carattere obbligatorio della confisca, e non espliciterebbe quali siano i beni oggetto di ablazione, né il vincolo pertinenziale con i reati di cui l'imputata è ritenuta responsabile. Deve al riguardo tenersi conto che la sentenza di primo grado - con cui quella impugnata si integra, formando un unitario corpo motivazionale - rinvia al sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 20-21 novembre 2017. Il provvedimento, pronunciato ai sensi dell'art. 12- sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi confluito nell'art. 240-bis cod. pen), fonda sugli accertamenti patrimoniali del GICO di Bari, che hanno consentito di individuare una serie di beni nella disponibilità, anche indiretta, dell'imputata, il cui nucleo familiare risulta composto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituiti da una pluralità di terreni e da un fabbricato, in Mola di Bari, acquisiti nel 2014 (compiutamente indicati nello stesso provvedimento) e hanno dato atto di una consistente sproporzione — attestata negli anni 2010/2016, in circa 269mi1a euro - tra i valori di detti beni e i redditi prodotti ovvero l'effettiva attività economica delle predette persone fisiche. Nel decreto, la ricostruzione delle capacità economiche risulta essere stata analiticamente operata in termini "scomposti", anno per anno e con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli incrementi patrimoniali, nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non solo in termini riassuntivi, secondo un metodo di confronto globale (sulla correttezza di tale metodo, per tutte, Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019, dep. 2020, Ruggeri, Rv. 278171-02). Dunque, è alle puntuali risultanze del decreto del Giudice per le indagini preliminari che occorre far riferimento per individuare le ragioni dell'ablazione. Al riguardo l'obbligo di motivazione, che sussiste quand'anche la misura, in relazione al titolo del reato, abbia natura obbligatoria (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 10/03/2014, Musaku, Rv. 260879), risulta essere stato compiutamente assolto, evidenziandosi che non sono state allegate giustificazioni da parte della ricorrente circa la provenienza del danaro, così da essere legittima la valutazione presuntiva che tali disponibilità siano da ricondurre alle attività illecite per cui è processo. Ciò in applicazione del principio per il quale, nel caso di confisca c.d. allargata, dalla accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato, attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (cfr. Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04, in cui la Corte ha sottolineato che l'imputato, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva). Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la confisca ex art. 12-sexies cit. non è subordinata all'esistenza di una relazione di "pertinenzialità" del bene con il reato-presupposto, sicché non spetta al giudice ricercare un nesso eziologico dei beni rispetto ai reati per cui si è qui proceduto, e ciò in coerenza con la natura giuridica di misura di sicurezza atipica che è propria di detta tipologia di confisca, in quanto fondata su una situazione di pericolosità espressa dal soggetto, in correlazione alla commissione del reato-spia (onde, si è osservato in dottrina che la confisca estesa è sempre più assimilata, nella logica e nelle finalità, alla confisca/misura di prevenzione patrimoniale). Nella stessa ottica, non ha dunque rilevanza che il valore dei beni confiscati ecceda il provento derivato da detto reato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490). Avuto riguardo all'epoca a cui risalgono gli incrementi patrimoniali, nemmeno può farsi questione, in relazione alla disposta misura ablativa, del difetto di "ragionevolezza temporale", quale parametro entro il quale va circoscritta la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, enucleato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21 febbraio 2018, per cui i beni oggetto di ablazione non devono risultare 'ictu ocur estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (in tal senso, Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988). 8. E' complessivamente inammissibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Il primo motivo - inerente al reato associativo - è inammissibile perchè reiterativo e generico. A fronte della eccezione difensiva, per la quale il ricorrente non sarebbe mai stato inserito nel sodalizio, venendovi solo a contatto in ragione del suo legame di parentela con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha puntualmente chiarito come la consapevolezza da parte del Giannini delle attività della consorteria e la convinta adesione ai suoi scopi siano evincibili da una serie di elementi significativi, al di là della mera messa a disposizione dei mezzi di trasporto per il trasferimento delle sostanze: in particolare, dalla partecipazione attiva agli incontri con i sodali finalizzati ad organizzare le operazioni di importazione, tra cui quello con lo scafista di Fasano, [OSCURATO:PERSONA] (che aveva tentato di reclutare, nella speranza di ovviare ai ripetuti insuccessi dei trasferimenti in mare dal Marocco registrati nel novembre e dicembre 2014), all'utilizzo di accorgimenti e contromisure all'indomani del sequestro del 12 dicembre 2014, con il contestuale arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. da 25 a 35 della sentenza), alla partecipazione alle fasi di ricezione e prelievo di un carico, in vista del suo stoccaggio ed occultamento, su direttiva di [OSCURATO:PERSONA], del 4 febbraio 2015. Si richiamano sul punto le considerazioni in precedenza svolte (par. 5) in riferimento ai requisiti della condotta di partecipazione. 8.2. Inammissibile perché ripetitivo è il motivo relativo alla estensione temporale delle pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, inflitte nella misura massima, ciò che si assume essere in contraddizione con l'avvenuta rimodulazione della pena interdittiva dai pubblici uffici, da perpetua a temporanea. La sentenza impugnata motiva in termini esaustivi e logici che il radicamento nei canali criminogeni dediti alla veicolazione di sostanze stupefacenti, ma anche la dimensione internazionale del sodalizio, evidenziata dai contatti con circuiti di rifornimento esteri, unitamente alla allarmante pericolosità delle condotte riferibili all'imputato, impongono di confermare il giudizio reiettivo della chiesta riduzione dell'entità di tali pene. Peraltro, non vi è alcuna contraddizione con la disposta sostituzione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, in quanto istituto, questo, che assolve a finalità differenti, ed il cui ridimensionamento discende ex lege dalla operata riduzione della pena principale. 9. Inammissibile nel suo complesso risulta essere il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Reiterativo e declinato in fatto è il motivo inerente alla mancanza di prova della detenzione e del porto di una pistola, oggetto del reato di cui al capo z-bis). La difesa pone una non consentita questione di valutazione del risultato probatorio, suggerendone una alternativa lettura, operata sulla base di differenti criteri di ricostruzione e apprezzamento; e pone, altresì, una questione di stretta interpretazione del contenuto delle intercettazioni. Assume che non vi siano ragionevoli certezze sull'attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità dell'arma, anche alla luce dello scambio di battute tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di censure che investono l'interpretazione di una conversazione captata, rispetto alle quale non si evidenziano travisamenti, avendo la Corte d'appello ben precisato che da nessun elemento può arguirsi che, per la presenza di musica in sottofondo, lo scarrellamento dell'arma non sia stato correttamente percepito dai militari addetti alla trascrizione. Tale ricostruzione, esente da distonie logiche, non trova affatto smentita nella domanda posta da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], tesa a conoscere se avesse l'arma addosso; ed è avvalorata dall'ulteriore scambio di battute riportato in sentenza nel quale lo stesso ricorrente, dopo avere detto che in un certo luogo bisognava "andare con il Kalashnikov", aggiunge di avere "cose addosso", "la cosa e il giubbotto" — che verosimilmente è il dispositivo di protezione antiproiettile - per cui non è in grado di "presentarsi così davanti al bar".Alla luce di tale ricostruzione, ove pure risultasse dubbia la percezione dello scarrellamento, la pretesa incongruenza argomentativa non avrebbe carattere decisivo e non sarebbe disarticolato il costrutto accusatorio. 9.2. Inammissibile è il motivo inerente alla richiesta di disapplicazione della recidiva, che la Corte ha disatteso facendo riferimento al numero e alla gravità dei precedenti, anche specifici (tra cui un omicidio e la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico), in ragione dei quali va escluso il carattere episodico delle condotte per cui si procede, le quali appaiono, anzi, espressive di rinnovata pericolosità sociale. Sul punto, il Collegio condivide il principio per il quale, in tema di recidiva, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi, sia che escluda la sussistenza della stessa, e tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). In ogni caso, non ha pregio il rilievo che la recidiva non potrebbe operare per la risalenza temporale (peraltro del tutto genericamente affermata) dei precedenti che fondano la contestazione dell'aggravante, poiché il fattore tempo è uno dei parametri da apprezzare a tali fini ma non è l'unico, né prevalente. Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato che, a tali fini, è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247838). Se è vero che la recidiva non può essere intesa come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato e la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, bensì deve costituire elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (arg. da Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419), nella sentenza impugnata tale profilo è stato considerato, avendo la Corte argomentato, sia pure in termini stringati, che, in rapporto al fatto pregresso, e valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (in particolare la gravità dei fatti, il titolo di reato, significativo della loro dimensione lesiva), le condotte di reato sono sintomo di maggiore pericolosità sociale dell'autore, vale a dire, di una sua perdurante inclinazione al delitto. 10. E' infondato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. Infondato è, anzitutto, il motivo inerente alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo c). Rispetto alla censura difensiva secondo la quale la sentenza non specificherebbe quale contributo causale il ricorrente abbia arrecato alla realizzazione collettiva, secondo il paradigma di cui all'art. 110 cod. pen. (mentre sono sufficientemente descritte le condotte dei correi), si evidenzia che il Martinelli viene individuato, alla stregua delle risultanze dell'attività captativa, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti tra i quali avrebbe dovuto essere ripartito lo stupefacente importato dalla Spagna (caduto in sequestro in data 13 dicembre 2014), in vista della successiva rivendita. La Corte di merito ha valorizzato alcuni colloqui intercettati di tenore criptico, e tuttavia intellegibili nel loro significato, tra cui: 1) il n. 52 dell'8 dicembre 2014, nel quale [OSCURATO:PERSONA] si lamenta con [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], del fatto che quest'ultimo non abbia ancora confermato il quantitativo che gli occorre e dice di avergli imposto di pronunciarsi a stretto giro ("l'unico problema è tuo cognato, io già glielo ho detto al ragazzo, ho detto bello vedi tu, altrimenti non si muove niente, massimo due giorni e la devi risolvere. Ha detto va bene, mo' vediamo, non ti preoccupare"), significando che altri acquirenti hanno già reperito differenti fornitori, a Foggia, che ottengono la merce al medesimo prezzo che pagano da loro; 2) il n. 85 del 10 dicembre 2014, da leggere in sequenza con altri, in cui gli stessi interlocutori discutevano della qualità della merce arrivata, in numero di quindici cartoni ("prenditela la macchina che è buona! capir), e dei criteri di ripartizione tra i vari acquirenti, uno dei quali indicato come "il re del crimine"; dell'insolvenza di alcuni; della fragranza che lasciava percepire la freschezza della merce ( "è fresco...buono, buono!..., capì, nella macchina si sentiva assai"); colloquio nel quale, tra i due che discutono della ottima qualità della "mercedes", che è stata provata, si ode distintamente la voce di [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede a [OSCURATO:PERSONA] di prendere dei "prosciutti" (che [OSCURATO:PERSONA], aveva risposto che avrebbero preso a Natale). Per quanto ripetutamente precisato, non è questa la sede per censurare l'interpretazione dei colloqui, inerenti alla identificazione dei termini "prosciutti"e "ragazzo" con le sostanze stupefacenti e con la persona dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce del successivo sequestro del carico, non si evidenziano effettivi travisamenti, tali da inficiare, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intima coerenza della motivazione e, soprattutto, non è data prova incontestabile della prevalenza del diverso significato che dalla difesa si intende accreditare (in tal senso, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Per tutto quanto precede, a nulla rileva che l'utenza del Martinelli sia stata intercettata solo l'anno successivo a quello cui risalgono i detti colloqui, e segnatamente tra i mesi di aprile e settembre 2015, e che non emerga dalle risultanze dell'attività tecnica un suo ruolo attivo nelle attività preparatorie del 17 novembre 2014 e 6 dicembre 2014, come indicato in contestazione. 10.2. Infondato è il motivo con cui la difesa invoca l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo per non avere commesso il fatto. Le censure in ordine alla mancanza di prova della permanenza del vincolo associativo, nonché del contributo che egli avrebbe dato al consesso criminale non si confrontano con l'ampia motivazione delle sentenze di merito, e sono fondate su una visione frammentaria del compendio probatorio. Di contro, dopo un'ampia disamina degli elementi istruttori relativi ai reati- fine, apprezzati nella loro valenza di dati indiziari sintomatici della partecipazione, si attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] di essersi adoperato in vario modo perché venissero portate a termine operazioni di importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente sul territorio nazionale, e dunque di avere prestato contributi significativi al perpetrarsi delle attività criminose dell'associazione . La varietà delle condotte - che si sono concretizzate ora nel mandato ad acquistare una rilevante partita di stupefacenti da importare e rivendere ai pusher sul territorio; ora nell'assistenza alle delicate fasi di arrivo di un carico e nella messa a disposizione di un locale ove stoccare ed occultare temporaneamente lo stupefacente, così da impedirne l'apprensione da parte delle forze dell'ordine; ora nell'occultamento dell'ingente importo utile a finanziare l'acquisito di altra partita di stupefacente, così da farlo pervenire a [OSCURATO:PERSONA] - viene senza illogicità valutata come dimostrativa di piena condivisione degli scopi del gruppo criminale e di compenetrazione organica in esso. Sotto altro profilo, non è ostativo alla configurabilità del reato il ristretto arco temporale in cui si sviluppano le condotte, giacché, come ripetutamente detto, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, essere la partecipazione di breve periodo (tra le tante Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698).10.3. Quanto alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, relativa alla ingente quantità, in relazione alla condotta di importazione tentata, la censura è generica, non essendo specificato in relazione a quale reato sarebbe carente la motivazione della Corte di appello. Ove la doglianza dovesse riferirsi, come sembra, al tentativo di importazione di hashish di cui al capo h), ascritto in concorso anche ai Cavallo, padre e figlia, e a [OSCURATO:PERSONA], non concretizzatosi in ragione della desistenza del corriere e, successivamente, per la perdita del carico in mare, la Corte si allinea alla valutazione presuntiva già operata dal giudice di prime cure, per la quale il quantitativo andato perduto, pur imprecisato, deve essere ritenuto ingente, avuto riguardo alla entità dello stupefacente oggetto delle importazioni invece andate a buon fine compiute dal gruppo criminale. Sul punto la sentenza argomenta senza illogicità, rinviando alle argomentazioni espresse con riferimento alle posizioni dei correi (v. pag. 23 della sentenza), per le quali, pur non essendosi potuta accertare la quantità di principio attivo, per essere la sostanza andata perduta, nondimeno è inverosimile che l'organizzazione abbia sostenuto costi notevoli per corrieri, noleggio di mezzi, e spese (quindicimila + cinquemila), ed abbia affrontato i correlati rischi per quantitativi inferiori ai due chilogrammi di principio attivo. Si tratta di una inferenza immune da illogicità, secondo il principio per il quale, in caso di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che il traffico ha raggiunto la "soglia minima", applicando il moltiplicatore al valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (v. Sez., n. 42827 del 04/05/2016, Eke, Rv. 267902; nello stesso senso, più di recente Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512, che richiede in tale ipotesi una valutazione improntata a particolare attenzione e rigore; infine, Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 la quale ha sancito che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, in applicazione dei quali, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo, pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi).10.4. E' infondato il motivo inerente alla mancanza di riscontro alla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, relativa al carattere armato dell'associazione, che sarebbe stato desunto da due episodi di detenzione/porto di armi da parte di altri associati, avvenuti tuttavia nel 2016, in epoca successiva all'arresto del ricorrente, risalente al 30 dicembre 2015. Sul punto, la sentenza ha ripetutamente precisato che la disponibilità di armi da parte dell'associazione risulta, anzitutto, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], di cui si è ritenuta la piena attendibilità, sicché a nulla rileva che i due reati in materia di armi oggetto di addebito nei confronti di coimputati - che certamente hanno la valenza di riscontri estrinseci rispetto alle dette propalazioni accusatorie - siano cronologicamente posteriori o, più correttamente, che ne sia posteriore la data di accertamento (trattandosi di reati di detenzione e, dunque, di natura permanente). In ogni caso, si tratta di elementi di riscontro che soddisfano i requisiti definiti dalla ermeneusi giurisprudenziale ormai consolidata, secondo la quale i riscontri corroborativi dei quali necessita la narrazione del chiamante possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, purché indipendente, mentre non è richiesto che esso abbia lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (tra le tante, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744); sicché, nella specie, non può rilevare che i fatti criminosi che suffragano la chiamata, nella parte inerente alla esistenza e alle connotazioni della organizzazione criminale di cui al capo a), non coprano l'intero arco temporale di operatività della organizzazione. Il fatto che il Martinelli sia stato esponente di spicco di un gruppo criminale di stampo mafioso e che avesse la disponibilità di armi, ma per le esigenze correlate a tale diverso ruolo, non inficia tali conclusioni. L'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso - non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, a condizione che si tratti di armi non di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (tra le tante, Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212); e comunque, tale rapporto di esclusività nella specie non sussisterebbe con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], che è risultato depositario della pistola per conto di Ammirabile. 10.5. Inammissibile, per la sua aspecificità, risulta il motivo inerente alla mancata revoca della confisca, con cui il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia respinto analoga richiesta contenuta nell'appello, facendo ricorso a mere clausole di stile. Nell'atto di gravame, la difesa aveva stigmatizzato la mancata verifica: a) della sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato, ovvero la sua effettiva attività economica; b) delle giustificazioni "eventualmente" date al riguardo; c) della derivazione dei detti valori patrimoniali dalla attività di spaccio. Anche in questo caso, come osservato a proposito di analogo motivo prospettato per [OSCURATO:PERSONA], deve tenersi conto del decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 20-21 novembre 2017, richiamato nelle sentenze di merito. La misura ablativa, in linea col disposto sequestro, fonda sugli accertamenti patrimoniali compiuti dal GICO di Bari, i quali hanno dato atto di una consistente sproporzione - attestata negli anni tra il 2014 e il 2016 in complessivi 104mila euro circa - tra i valori patrimoniali nella disponibilità, anche indiretta, dell'imputato, censiti in capo a [OSCURATO:PERSONA] e ai componenti del nucleo familiare, [OSCURATO:PERSONA] (moglie), [OSCURATO:PERSONA] (figlio) e i redditi prodotti ovvero la effettiva attività economica degli stessi soggetti. La ricostruzione delle capacità economiche risulta essere stata analiticamente operata in termini "scomposti", anno per anno e con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli incrementi patrimoniali, nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non solo in termini riassuntivi, secondo i criteri validati da questa Corte e non invece secondo un inaccettabile metodo di confronto globale (Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019, dep. 2020, Ruggeri, Rv. 278171-02). Dunque, è alle puntuali risultanze del decreto del Giudice per le indagini preliminari che occorre far riferimento per individuare oggetto e ragioni dell'ablazione. L'obbligo di motivazione risulta essere stato compiutamente assolto, evidenziandosi che non sono state allegate da parte dal ricorrente giustificazioni circa la provenienza del danaro - del resto definite meramente "eventuali" nello stesso ricorso - così da potersi ritenere legittima la valutazione presuntiva che tali disponibilità siano da ricondurre alle attività illecite per cui è processo. Ciò, in applicazione del principio per il quale, nel caso di confisca c.d. allargata, dalla accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, mediante specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato dal patrimonio legittimamente accumulato, secondo il criterio della c.d. "vicinanza della prova". Infine, e contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la confisca ex art. 12-sexies cit. non è subordinata all'esistenza di una relazione di "pertinenzialità" del bene con il reato presupposto, sicché non spetta al giudice ricercare un nesso eziologico dei beni rispetto ai reati per cui si è qui proceduto (e tantomeno, rispetto alla "attività di spaccio" cui viene fatto riferimento in ricorso, che non è mai stata neppure in contestazione), e ciò in coerenza con la natura giuridica di misura di sicurezza atipica che è propria di detta tipologia di confisca, in quanto fondata su una situazione di pericolosità espressa dal soggetto, in correlazione alla commissione del reato-spia. Avuto riguardo all'epoca cui risalgono gli incrementi patrimoniali, nemmeno può farsi questione, in relazione alla disposta confisca, del difetto di "ragionevolezza temporale", quale parametro entro il quale va circoscritta la presunzione di illegittima acquisizione enucleato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018, per cui i beni oggetto di ablazione non devono risultare "ictu ocu/i" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (in tal senso, Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988). 11. Inammissibili perché manifestamente infondati, oltre che generici, i ricorsi congiuntamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] rella . 11.1 Manifestamente infondato è il motivo per cui avrebbe dovuto essere esclusa in sentenza l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, cit. in assenza di previa condanna nei confronti degli imputati che integrano il numero delle tre o più persone in concorso, per i quali pende separato procedimento. In realtà, da nessuna disposizione normativa si evince che l'accertamento di un reato plurisoggettivo, ovvero di una circostanza aggravante inerente al concorso di persone, presupponga il simultaneus processus nei confronti dei correi; né può dirsi che la condanna che ha valutato, pur incidentalmente, le posizioni individuali dei soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente, poggi — come sostiene la difesa — su un "ragionamento meramente prognostico". Depone nel senso contrario la disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. che consente, ma non impone, la riunione dei procedimenti incardinati davanti a diverso giudice nello stesso ufficio giudiziario per ragioni di connessione soggettiva. Né l'esigenza imperativa di un processo cumulativo può discendere dal rischio che la trattazione disgiunta determini un contrasto di giudicati, situazione in relazione alla quale, sempre che si sia concretizzata una effettiva contraddittorietà tra pronunce irrevocabili, è dato il rimedio straordinario della revisione. Al contrario, nella vicenda in scrutinio la Corte ha esaminato - sia pure incidentalmente e proprio in replica ai motivi di gravame - le posizioni delle coimputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riportando i passaggi dei colloqui intercettati, per evidenziare come ad esse sia riferibile un apporto agevolatore alle attività di spaccio e riscossione dei relativi crediti, che erano svolte in prevalenza dagli odierni ricorrenti, provvedendo esse alla organizzazione degli appuntamenti e finanche al ritiro della sostanza, che movimentavano secondo le istruzioni impartite dai predetti Vitarella e Martinelli. La sentenza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione al riguardo, sia pure a fini di un apprezzamento incidentale, del criterio discretivo tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto affermato tra le tante, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, da Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280244 - 02, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454, le quali hanno ribadito che la connivenza postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, mentre nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme di mera agevolazione all'operato altrui, modalità che possono comprendere anche solo l'occultamento ed il controllo della droga custodita nell'immobile comune. 11.2. Inammissibile perché generico è il secondo motivo, inerente al diniego della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti contestate. Va premesso al riguardo che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come pure il loro bilanciamento, integrano un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, P.v. 271269). Le statuizioni che si leggono sul punto in sentenza danno conto di un esercizio della discrezionalità, sottesa alle statuizioni ex artt. 62 bis, 69, 99 e 132 cod pen., scevro da arbitrarietà, avendo la Corte evidenziato come il giudizio di prevalenza non sia riconoscibile per la sola ammissione di responsabilità resa dai ricorrenti (peraltro a fronte di un quadro univoco di responsabilità), e ciò alla luce del carattere continuativo delle condotte di spaccio poste in essere e per il collegamento con soggetti pienamente inseriti in un contesto di narcotraffico.Sono poi inammissibili, perché dedotte per la prima volta solo nel giudizio per cassazione, le deduzioni relative alla disparità di trattamento, così operata, con altre e decisamente più gravate posizioni, quali quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disparità che non sarebbe supportata da logica e adeguata motivazione, alla luce della diversa gravità dei fatti e/o della capacità a delinquere. La difesa richiama sul punto il principio affermato da Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020, in virtù del quale non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali; principio puntualizzato da Sez. 3, n. 40322 del 23/06/2016, C., Rv. 268276, la quale ha affermato che non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati. Rispetto a quanto affermato dalla Corte in dette pronunce, difetta tuttavia il requisito della identità dei reati, rispetto alla quale sia dato apprezzare una irragionevole difformità di valutazioni, dovendosi escludere che si sia al cospetto di posizioni processuale perfettamente sovrapponibili e identicamente valutate ad ogni altro fine. 12. E' infine inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. Il primo motivo difetta di specificità. Ripete argomenti già disattesi dal giudice dell'appello in ordine al carattere asseritamente episodico dei contatti del ricorrente con l'organizzazione, limitati ad uno spazio temporale di pochi mesi, in cui si sono verificati i tre reati fine che gli sono ascritti - in relazione ai quali egli ha peraltro ammesso la propria responsabilità -. Il ricorso non si confronta, invero, con l'ampiezza delle argomentazioni offerte dai Giudici di merito. Non risponde al vero che la Corte di appello abbia stimato significativo di intraneità l'episodio del 27 ottobre 2014, avendo al contrario quei Giudici ritenuto che l'unica prova acquisita al riguardo è che il tlentino abbia prelevato [OSCURATO:PERSONA] per condurlo con la propria autovettura in un luogo rimasto ignoto, sicché la responsabilità di lui per il reato associativo - previa esclusione della aggravante relativa al ruolo sovraordinato - è stata confermata al netto dell'attività che ha svolto in quella occasione. Piuttosto, la sentenza impugnata ha desunto lo stabile e continuativo inserimento del ricorrente nella consorteria, nella quale era bene integrato quale staffettista, per un tempo limitato e tuttavia apprezzabile, da una serie di elementi significativi. Tra questi, il tenore complessivo delle captazioni intercorse in particolare con il suo capo indiscusso, [OSCURATO:PERSONA], relative al reato di cui al capo I) - riportate in sentenza negli stralci più pregnanti - in cui entrambi fanno uso di un linguaggio allusivo, mai esplicito, perché evidentemente consapevoli del rischio insito nell'uso del mezzo telefonico; linguaggio da cui si intende come il detto stia guidando Valentino verso il luogo dell'appuntamento, sito a Siviglia, che è quello in cui si incontrarono "la prima volta" e dove acquistarono i "telefoni". Più in generale, rilevano a tali fine le trasferte avvenute con i sodali nella penisola iberica (monitorate dal rilevatore GPS, oltre che dall'attività tecnica), in attuazione delle disposizioni impartite dallo stesso Ammirabile anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non è a dubitare del carattere del tutto funzionale agli scopi del sodalizio dell'attività di corriere svolta per organizzare il trasferimento in Italia dello stupefacente prelevato all'estro, mentre non ha alcuna rilevanza ostativa, al riguardo, l'esito infruttuoso delle operazioni in cui Valentino risulta coinvolto, delle quali le prime due concluse con la perdita del carico in mare, l'altra con il sequestro in territorio francese della sostanza. Il ricorso si limita, in definitiva, a proporre una non ammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, sulla scorta di un diverso apprezzamento degli elementi probatori acquisiti, a fronte di un tessuto argomentativo esente da illogicità. 13. L'esito del giudizi impone di disporre, ai sen
Sentenza Cassazione n. 18475/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris