CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 25292/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Catania, ha confermato la pronuncia GUP del Tribunale della stessa sede che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. 2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato ascritto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto versato interamente in fatto e manifestamente orientato a provocare nel giudizio di legittimità un nuovo apprezzamento delle fonti di prova esaminate nel corso del giudizio di merito, svoltosi con le modalità del rito abbreviato. 4. Il ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 giugno 2025 L