CassazionesentenzaSezione UDecisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 22246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al N.R.G. 651/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da se stesso ; -ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - e nei confronti di PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE; -intimato - R.G. 651/2022 UPCam5/7/2022 giurisdizione Ordinamento profes- sionale forense -2 - per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 207/2021, depositata il 22 novembre2021 e comunicata il 30 novem- bre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il dott. [OSCURATO:PERSONA] si è iscritto al registro speciale dei praticanti tenuto presso l’Ordine degli avvocati di Bolzano in data 3 luglio 2012. Nel mese di ottobre 2013, poiché aveva cambiato resi- denza, si è iscritto al registro speciale dei praticanti dell’Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA], senza che il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bolzano convalidasse i primi due semestri di pratican- tato forense. Ottenuta la certificazione della compiuta pratica in data 15 maggio 2015dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA]- tere, il dott. [OSCURATO:PERSONA] si è trasferito presso l’Ordine degli a vvocati di Foggia, innanzi al quale, in data 28 dicembre 2018, ha prestato giura- mento quale praticante avvocato con patrocinio abilitativo con i limiti di cui all’art. 8, secondo comma,del r egio d ecreto - legge n. 1578 del 1933, così come modificato dall’art. 246 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Foggia ha individuatoil ter- mine di conclusione della pratica abilitativa alla data del 3 luglio 2019, computando la decorrenza del sessennio di cui al citato art. 8dopo un anno dalla data di iscrizione al registro speciale dei praticanti del Con- siglio dell’ordine degli avvocatidi Bolzano, avvenuta il 3 luglio 2012. -3 - Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha p resentato istanza al Consiglio territoriale di Foggia affinché il termine di conclusione della pratica abilitativa forense venisse rivalutato, evidenziando che , ai fini di tale computo, doveva essere presain considerazione la data di iscrizione al registro dei pra- ticanti dell’Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA],avvenuta nell’ottobre 2013, giacché il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bol- zano non aveva convalidato i primi due semestri di pratica ivi svolta. Quella avvenuta presso il COA di [OSCURATO:PERSONA] doveva intendersi, secondoil dott. [OSCURATO:PERSONA], quale nuova iscrizione al registro dei praticanti, e non un mero trasferimento, non essendo stato richie- sto, e quindi neppure ottenuto, il relativo nulla osta al momento della nuova iscrizione. Con delibera n. 8 del 16 aprile 2019, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Foggia ha rigettato l’istanza, sul rilievo che il tirocinio do- veva considerarsi come un percorso formativo in continuum realizza- bile anche presso Ordini territoriali diversi. 2. -Avverso tale delibera, notificata in data 3 giugno 201 9 , il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense , con atto depositato il 4 giugno 2019. 3. -Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 207/2021, resa pubblica mediante deposito in segreteria il 22 novembre 2021 e notifi- cata in data 30 novembre 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere cessata la materia del contendere in ragione della cancella- zione deldott. [OSCURATO:PERSONA], su sua istanza, dal r egistro speciale dei prati- canti dell’Ordine degli avvocati di Foggia,cancellazione intervenuta con delibera del 10 maggio 2021, prodotta in giudizio dal medesimo Con- siglio dell’ordine territoriale. 4. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale fo - rense il dott.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 di- cembre 2021, sulla base di due motivi. -4 - 5. – Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede. 6. -Fissato all'udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, e dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dallalegge n. 15 del 2022, senza l'intervento del Procuratore Generale edella parte ricorrente, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di di- scussione orale. 7. – Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chie- dendoche la Corte respinga il ricorso. Secondo l’Ufficio del Procuratore Generale, la sopravvenuta cancel- lazione dal registro speciale dei praticanti comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio e del procedimento, in considerazione del venir meno dell'interesse ad ot- tenere una pronuncia sull'impugnazione, nonché della mancanza di in- teresse anche dell’Ordine professionale alla pronuncia medesima. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. Con il primo motivo, il dott. [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione del prin- cipio del contraddittorio, del diritto di difesa e conseguente nullità della decisione impugnata. Il ricorrente si duole che il CNF, dopo il deposito del ricorso, non abbia dato alcun seguito all’istanza di accesso agliatti amministrativi formulata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], così impedendogli di rap- presentare compiutamente la propria difesa. Il secondo motivo deduce la violazione del principio del contraddit- torio, del diritto di difesa e la nullità della sentenza. Il ricorrente cen- sura la sentenza impugnata in quanto fondata su un documento – la delibera di cancellazione dal registro speciale dei praticanti adottata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Foggia – che non sarebbe stato -5 - oggetto di discussione tra le parti.Il ricorrente prospetta altresì la nul- lità della sentenza impugnata perché carente dell’esplicitazione delle ragioni che hanno condotto il giudice speciale a ritenere rilevante e decisiva la documentazione depositata dal COA di Foggia. In ciò, la motivazione resa dal CNF sarebbe priva del c.d. “minimo costituzio- nale”. 2. –All’esame dei motivi è preliminare in ordine logico il rilievo di una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione. Il ricorso, infatti, è stato proposto personalmente dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], che non risulta iscritto all’albo degli avvocati (e che non risultava esserlo neppure quando ha notificato il ricorso),non spende, nel ricorso, il titolo di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] leggere la pagina 1 del ricorso (“Ricorso ex art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012 per Dott. [OSCURATO:PERSONA]”) e la pagina 6 dello stesso atto (“Per la impugnazionedella decisione adottata dal Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ricorre il Dott. [OSCURATO:PERSONA] per sotto- porre all’attenzione dell’on.le Corte a Sezioni Unite i seguenti specifici motivi di impugnazione”). Il ricorso non è neppure sottoscritto da un avvocato abilitato al pa- trociniodinanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale. Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente dott. [OSCURATO:PERSONA] senza il ministero di altro difensore abilitato ad esercitare le funzioni di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, è inammissibile ilricorso, avverso la deliberazione del Consiglio nazionale forense in tema di diniego di iscrizione all'albo dei praticanti avvocati, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale (Cass., Sez. Un., 7 novembre 2011, n. 23022; Cass., Sez. Un.,10 settembre 2013, n. 20697). -6 - Tale principio deve essere ribadito, in quanto la deroga apportata dall’art. 66, comma 3, del regio decreto n. 37del 1934, alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione anche da parte di soggetto non iscritto allo spe- ciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presup- pone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato: deve,comunque, essere coordinata con il princi- pio enunciato nell’art. 2 della legge n. 247 del 2012 , secondo cui “l’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato”. Detto principio rappresenta, quindi, il limite alla deroga apportata alla normativa contenuta nel codice di rito per quanto attiene alla pro- posizione del ricorso per cassazione anche da parte di soggetto non iscritto nell'albo speciale, in quanto presuppone che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato; con la conseguenza che colui il quale tali funzioni non possa esercitare per non essere iscritto nell'albo professionale non può a maggior ragione sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione. Lo stesso avviene per l’avvocato, cui il Consiglio nazionale forense abbia inflitto la sanzione disciplinare della sospensione d a ll'esercizio della professione forense: egli non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché la sanzione è immediatamente esecutiva enon rileva, in contrario, la circostanza che con il medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2021, n. 31570). In continuità con il principio enunciato da Cass., Sez. Un., 7 no- vembre 2011, n. 23022, deve essere, pertanto, dichiarato inammissi- bile il ricorso per cassazione , proposto personalmente dal praticante avvocato, con il quale si censura la sentenza, emessa dal Consiglio na- zionale forense, di cessazione della materia del contendere sull’istanza -7 - dell’interessato di rivalutazione del termine di conclusione del patroci- nio abilitativo per sopravvenuta cancellazione dell’interessato, su sua richiesta, dal registro speciale dei praticanti. A nalo gamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto al- meno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello ius postulandiindispensabile per stare in giudi- zio di persona. 3. –Il ricorso è inammissibile. Non viè luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il COA di Foggia svolto attività difensiva in questa sede. 4. –Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiarail ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo