CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io Zunica;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’indagato, il quale ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 agosto 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava la misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché gravemente indiziato del reato dipartecipazione a un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (capo1), nonché dei reati-fine di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990(capi 127, 128, 133, 197, 237 e 311), di un episodio di estorsione (capo 298) e ditre delitti in materia di armi (capi 299, 310 e 313).Con ordinanza del 22 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento genetico in relazione al reato di cui al capo 299 econfermava nel resto l’ordinanza del G.I.P.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale reggino, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzodei suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.2.1. Con il primo motivo, la difesa contesta, sotto il profilo della violazionedi legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria operato inrelazione alla contestazione associativa, sottolineando l’estraneità del ricorrente alsodalizio ed evidenziando che il Tribunale non ha considerato che l’occasionalitàdella relazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si è mai trasformata nell’adesione del primoal programma criminoso di un gruppo, non potendosi confondere la conoscenzada parte dell’indagato dell’esistenza dell’associazione con la coscienza e volontà difarne parte, tanto più ove si consideri che il nome del ricorrente non è stato maipronunciato da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi sodali nelle conversazioni intercettate,desumendosi anzi dai dialoghi in esame che gli interlocutori non si sentivanoaffatto legati da un vincolo associativo, perseguendo ciascuno la propria strada.2.2. Con il secondo motivo, si contesta la valutazione indiziaria riferita alcapo 310, rilevandosi che l’ordinanza impugnata, nel disattendere le censuredifensive volte a rimarcare l’idoneità della conversazione intercettata a escluderela detenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una pistola automatica con sparo a raffica,avrebbe commesso un errore di diritto, confondendo il concetto di detenzionedell’arma, indispensabile ai fini della configurabilità del reato contestato, conquello di disponibilità, che può anche derivare dalla detenzione da parte di altri.2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione della leggepenale e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata rispetto alla disamina delcapo 313, avendo i giudici cautelari desunto la gravità indiziaria da un’unicaconversazione dal significato non univoco e collidente con frasi di segno contrario.2.4. Con il quarto motivo, le critiche difensive investono la valutazione deigravi indizi di colpevolezza rispetto al capo 298, in ordine al quale si rileva che laricostruzione delle conversazioni intercettate operata dal Tribunale sarebbe deltutto illogica e incompatibile con il chiaro contenuto dei dialoghi di riferimento, daiquali si evince che l’interessamento di [OSCURATO:PERSONA] al furto dell’auto originava dalrapporto di parentela dell’amico [OSCURATO:PERSONA] con il proprietario dell’auto, [OSCURATO:PERSONA],dovendosi inoltre ritenere che la richiesta di 700 euro veicolata da [OSCURATO:PERSONA] aPalamara sia stata non il frutto di un intento truffaldino, ma piuttosto una cifra dicompromesso rispetto alla richiesta di somme maggiori fatta dagli autori del furto,per cui i due agenti non hanno guadagnato nulla dall’estorsione perpetrata dagliautori del furto, avendo solo recuperato le somme anticipate.2.5. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza, rispetto ai reati di cui ai capi127, 128 e 133, è il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità,osservandosi che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto, quanto ai capi 127 e133, del mancato accertamento del quantitativo di sostanza stupefacente e,quanto al capo 128, dell’esiguità del quantitativo detenuto (180 gr. di marijuana).2.6. Il sesto motivo, infine, è dedicato al giudizio sulla sussistenza delleesigenze cautelari e alla scelta della misura, non avendo il Tribunale del riesamespiegato, se non ricorrendo a mere clausole di stile e a deduzioni generiche, qualefosse il reale, concreto e attuale pericolo che [OSCURATO:PERSONA], ove rimesso in libertà osottoposto a una misura più gradata, possa reiterare i reati a lui contestati.[OSCURATO:PERSONA] meritevole di accoglimento la sola doglianza riferita al giudizio di gravitàindiziaria relativo al reato di cui al capo 313, mentre il ricorso è infondato nel resto.1. In primo luogo, in relazione alle censure in punto di gravità indiziaria,suscettibili di trattazione unitaria, occorre richiamare, per un inquadramentogenerale, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n.16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv.253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa aquella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio dicolpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficientel’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reatiaddebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteririchiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è perquesta ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il qualeoltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limitidel sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4,n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo dilogicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, nonessendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementiindizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristichesoggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenzecautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonchéal tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esamedell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a duerequisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delleragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza diillogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato.1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che ilgiudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancoradal G.I.P.) rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie di cui aicapi 1, 310 e 298 non presta il fianco a censure di irragionevolezza.Iniziando dalle doglianze riferite al reato di cui al capo 298, deve osservarsi che laricostruzione operata nell’ordinanza impugnata (cfr. pagine 5, 6 e 7) appare nonillogica, avendo i giudici del riesame ripercorso i singoli passaggi della vicendaestorsiva in maniera chiara e non distonica rispetto ai dialoghi intercettati,evidenziando come dagli stessi si desuma nitidamente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA],intervenuto con [OSCURATO:PERSONA] al fine di indurre [OSCURATO:PERSONA] a versareuna somma di denaro a coloro che avevano rubato la sua autovettura, ciò alloscopo di ottenere la restituzione del veicolo (cd. metodo del “cavallo di ritorno”).Ora, rispetto al significato attribuito ai dialoghi intercettati, scrutinati in manieraanalitica dai giudici del riesame, non si ravvisano aporie o profili di irrazionalità,né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi di travisamento, percui sul punto l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata risulta privo dicriticità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenza n. 22471 del26/02/2015, Rv. 2637159) che, in tema di intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.Parimenti infondate risultano le censure riferite a capo 310, rispetto al quale ilTribunale in modo pertinente ha richiamato la conversazione captata (riportataalle pagine 3 e 4 dell’ordinanza gravata), da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva ladisponibilità di un’arma a raffica, essendo evidente che il concetto di disponibilitàevocato dai giudici del riesame coincide con quello di detenzione penalmenterilevante, posto che, nel corso del dialogo, il ricorrente, parlando con il suointerlocutore, lasciava chiaramente intendere di avere l’immediata detenzione epossibilità di utilizzo dell’arma, in un’accezione concreta e non solo futura.Allo stesso modo, alcuna incongruenza argomentativa è configurabile rispetto alladisamina del capo 1, relativo alla contestazione associativa, rispetto alla qualedeve innanzitutto osservarsi che, in ordine all’esistenza del sodalizio, noncontestata in modo specifico dal ricorrente, il Tribunale ha legittimamenterichiamato i contenuti sia dell’ordinanza genetica (pagine 721 ss.), siadell’informativa conclusiva della Sezione Operativa della [OSCURATO:PERSONA] diReggio [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 2024, a sua volta scaturita dalla continuativa eampia attività di indagine degli operanti della Stazione C.C. di Catona, che haconsentito di delineare l’esistenza di un gruppo criminale impegnato nel traffico disostanze stupefacenti che ruotava intorno alla figura apicale di [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, il Tribunale ha evidenziato (cfr. pagine 8, 9 e 10 dell’ordinanzaimpugnata) che tra gli appartenenti all’associazione figurava, tra gli altri, FilippoCristiano, il quale ha fornito un apprezzabile e costante contributo alle dinamicheillecite del sodalizio, mettendo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrenteaveva uno stretto legame, nuovi canali di rifornimento della droga (“se haidifficoltà, io faccio una telefonata e vedo come sono messi”), collaborandocoadiuvando gli altri sodali nell’individuazione di un nuovo posto sicuro in cuidepositare lo stupefacente dopo che l’appartamento prima utilizzato a tal fine erastato scoperto dalla P.G. in occasione dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], avendo ilricorrente raccolto lo stupefacente in sacchi al fine di facilitarne le operazioni ditrasporto, venendo in rilievo iniziative che, almeno a livello indiziario, risultanosintomatiche della partecipazione consapevole di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di cuial capo 1, non essendo dirimente in senso contrario il fatto che nel contempol’indagato abbia condotto un’attività di spaccio parallela a quella dei sodalizio.Immune da censure, in relazione ai reati-fine, risulta inoltre il mancatoriconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del1990, avendo al riguardo il Tribunale ragionevolmente rimarcato, in senso ostativoalla qualificazione dei fatti in termini di lieve entità, la molteplicità degli episodi dispaccio, inseriti in un contesto associativo connotato da una certa professionalità.1.2. Orbene, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica dellafase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguodel procedimento penale in corso, deve ribadirsi che la valutazione sui gravi indizidi colpevolezza compiuta dai giudici cautelari rispetto ai reati di cui ai capi 1, 310e 298, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con leacquisizioni investigative, resiste alle censure difensive, che invero sollecitanosostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili,operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosiin tal senso ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema diimpugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunciala violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fattiovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione dellecircostanze esaminate dal giudice di merito.2. Sono invece fondate le doglianze riferite al reato di cui al capo 313.E invero al riguardo l’ordinanza impugnata (pagine 4 e 5) ha valorizzato un dialogointercettato i cui interlocutori parlano di alcuni oggetti di cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto disfarsi perché non in possesso del porto d’armi: ora, pur dando atto cheil porto d’armi è necessario anche per la detenzione di altro materiale esplodente,come i fuochi d’artificio, il Tribunale ha osservato che tale locuzione dovesse essereparametrata al resto del compendio probatorio, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] inplurime occasioni ha avuto la detenzione di armi comuni da sparo e da guerra.Orbene, ritiene il Collegio che in tal caso l’apparato argomentativo dell’ordinanzaimpugnata non può ritenersi immune da censure, in quanto ancorato a deduzionimeramente probabilistiche, prive del necessario livello di specificità, non essendostata neanche chiarita, ad esempio, l’eventuale contestualità della conversazionein esame rispetto ad altre vicende sicuramente riferite alla detenzione di armi.3. Alla luce di tali considerazioni, si impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata limitatamente al reato di cui al capo 313, con rinvio al Tribunale delriesame di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio, dovendosi approfondire in sede dimerito se vi siano ulteriori elementi investigativi o comunque altri profili indiziaria carico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla condotta oggetto di imputazione provvisoria.4. L’accoglimento parziale delle censure in punto di gravità indiziaria deveritenersi assorbente rispetto alla valutazione del motivo sulle esigenze cautelari. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 313) e rinviaper nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell’art.309, co. 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria pergli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 18.02.2026Il Consigliere estensore Il Presidente