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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 03790/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13678/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliataex lege in Roma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione erappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iandolo, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 2212 / 1 4 , depositata il 28/04/2014; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre con due motivi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste co n controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, invece, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, era stato accertati costi non deducibili ai fini irpeg e componenti negativi di reddito non deducibili ai fini Irap con le conseguenti riprese fiscali.

2. L’Ufficio accertava che la società rientrava tra i soggetti che avevano fruito degli artifizi fiscali messi a disposizione da un insieme di società note come «gruppo Mythos», allequal i , in corso di indagini penali, era stato imputato lo svolgimento di attività di consulenza finalizzata a fornire ai propri clienti pacchetti elusivi.

Nella specie, assumeva che, attraverso una serie di operazioni straordinarie , consistenti in fusioni societarie e trasferimenti di azienda, era stato creato un avviamento fittizio con lo scopo di generare in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata dalla contribuente, poste negative di reddito con le quali abbattere l’utile di esercizio.

3. La C.t.p. accoglieva il ricorso dellacontribuente ritenendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere accertativo non potendosi applicare il termine raddoppiato di cui all’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in ragione dell’archiviazione del procedimento penale a carico del rappresentante legale della società contribuente.

La C.t.r. accoglieva l’Appello dell’Ufficio ritenendo sussistenti i presupposti per il c.d.

«raddoppio dei termini».

4. Con memoria depositata il 21 marzo 2022 la ricorrente si è costituita a mezzo nuovo difensore.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n 4, cod. proc. civ., di ricorso error in procedendo e violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. per vizio di motivazione su un’eccezione ritualmente introdotta.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, a fronte dell’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, che operasse il c.d. raddoppio dei termini previstodall’artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 nonostante la mancanza di una valida denuncia penale nei confronti del rappresentante legale.

Osserva, in proposito, che la società incorporata aveva «totalmente perso la propria identità» a seguito della incorporazione e che, per tale ragione l’avviso di accertamento era stato notificato esclusivamente ad essa incorporante; che, infatti, per il proprio rappresentante legale era stato emesso decreto di archiviazione e lo stesso Ufficio aveva ritenuto quest’ultimo estraneo alla notizia di reato.

2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in rela zione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Rileva che l’[OSCURATO:SOCIETA]., società incorporata , aveva proposto domanda di accesso al c.d.

« condono tombale » ex legge n. 289 del 2002 che copriva tutte le eventuali irregolarità fiscali commesse dalla stessa; che, sebbene l’Ufficio avesse notificato la revoca del detto condono, essa deducente aveva impugnato d etta ultima e che il giudizio era ancora pendente.

Aggiunge che l’eccezione, superata in primo grado in ragione della decadenza dal potere accertativo rilevata dalla C.t.p., era stata riproposta nell’atto di costituzione in appello e che, ciononostante, la C.t.r. aveva omesso qualsiasi pronuncia sul punto.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. La ricorrente assume l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto l’avviso di accertamento era stato emesso nei propri confrontiin qualità di incorporante dell’[OSCURATO:SOCIETA]., mentre il proprio rappresentante legale era estraneo ai fatti contestati con la notizia di reato.

3.2. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha statuito che i termini previsti dagli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass. 03/05/2018, n. 10483).

Si è precisato, in proposito che i termini così detti raddoppiati non si innestano su quelli ordinari, ma operano autonomamente allorché si riscontrino elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. 03/05/2018, n. 1048, Cass. 16/12/2016, n. 26037).

In particolare, come chiarito dalla Corte costituzionale, i termini ordinari operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000; mentre i termini raddoppiati operano in presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia (Corte cost. 25/07/2011, n. 247).Pertanto, ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia, perché essa soltanto connota obiettivamente, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento.Viceversa, è irrilevante l’estraneità della persona fisica del rappresentante legale della società attinta dall’avviso di accertamento ai fatti di reato astrattamenti configurabili.

In tal senso depone anche la giurisprudenza che haritenuto che i termini raddoppiati operano nonostante l’eventuale prescrizione del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 reato, poiché ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di c.d.

«doppio binario»tra giudizio penale e procedimento tributario(Cass. 11/04/2017, n. 9322).

3.3. La C.t.r. si è attenuta a questi principi.

Infatti, dopo aver fedelmente ricostruito la giurisprudenza di legittimità,ha concluso per la sussistenza astratta dei presupposti per la denuncia penale e, di conseguenza,per l’applicabilità dei termini c.d. raddoppiati.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

4.1. La ricorrente individua quale fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso dalla C.t.r. l’adesione della società incorporata, cui era imputabile la condotta elusiva contestata, al c.d.

«condono tombale».

La stessa, inoltre, pur riconoscendo che il beneficio era stato revocato, precisa che il provvedimento di revoca era stato impugnato e che il giudizio era ancora pendente.

4.2. L’Ufficio, in sede di controricorso, ha precisato che la domanda di sanatoria presentata dall’[OSCURATO:SOCIETA]., esclusivamente con riferimento all’anno 2002, era stata oggetto di un provvedimento di diniego autonomamente impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l..

Il giudizio, tuttavia, si era concluso con sentenza n. 174/2013 della C.t.r. della Lombardia avverso la quale pendeva ricorso in Cassazione.

4.3. Ciò posto, deve rilevarsi in primo luogochela censura proposta dal ricorrente non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., non riflettendo la pretermissione di fatti storici, quanto piuttosto l’omessa valutazione degli effetti sul processo della pendenza del giudizio ritenuto pregiudiziale.

Ciò trova conferma nel fatto che la stessa ricorrente sollecita su punto la sospensionedel giudizio in attesa della defini zione di quello avente ad oggetto la validità del condono.

4.4. A ciò deve aggiungersi che la richiesta di condono si riferiva ad altro anno d’imposta (il 2002, oggetto di separato ricorso),così come Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 rilevato dall’Ufficio e non contestatodalla contribuente.

La circostanza, pertanto, non poteva avere rilievo con riferimento all’accertamento notificato in relazione ai redditi del 2003.

4.5. In ogni caso,risulta che i l ricorso avverso il diniego di condono (e non avversola revoca del medesimo, come impropriamente riferito dalla contribuente) è stato definitivamente rigettato da questa Corte con sentenza n. 29375 del 10/10/2022 che si è pronunciata sulla richiamata sentenza n. 174/ 2 0 13 e la cui cognizione può legittimamente avvenire anche mediante quell'attività di ricerca (inclusa laconsultazione del CED) che costituisce corredo del collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziarioe del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem ( cfr. Cass.04/12/2015 n. 24740).

5. In conclusione, in ricorso va complessivamente rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 8.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. del R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13678/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliataex lege in Roma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione erappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iandolo, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2212 / 1 4 , depositata il 28/04/2014; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre con due motivi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste co n controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, invece, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, era stato accertati costi non deducibili ai fini irpeg e componenti negativi di reddito non deducibili ai fini Irap con le conseguenti riprese fiscali. 2. L’Ufficio accertava che la società rientrava tra i soggetti che avevano fruito degli artifizi fiscali messi a disposizione da un insieme di società note come «gruppo Mythos», allequal i , in corso di indagini penali, era stato imputato lo svolgimento di attività di consulenza finalizzata a fornire ai propri clienti pacchetti elusivi. Nella specie, assumeva che, attraverso una serie di operazioni straordinarie , consistenti in fusioni societarie e trasferimenti di azienda, era stato creato un avviamento fittizio con lo scopo di generare in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata dalla contribuente, poste negative di reddito con le quali abbattere l’utile di esercizio. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso dellacontribuente ritenendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere accertativo non potendosi applicare il termine raddoppiato di cui all’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in ragione dell’archiviazione del procedimento penale a carico del rappresentante legale della società contribuente. La C.t.r. accoglieva l’Appello dell’Ufficio ritenendo sussistenti i presupposti per il c.d. «raddoppio dei termini». 4. Con memoria depositata il 21 marzo 2022 la ricorrente si è costituita a mezzo nuovo difensore. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n 4, cod. proc. civ., di ricorso error in procedendo e violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. per vizio di motivazione su un’eccezione ritualmente introdotta. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, a fronte dell’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, che operasse il c.d. raddoppio dei termini previstodall’artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 nonostante la mancanza di una valida denuncia penale nei confronti del rappresentante legale. Osserva, in proposito, che la società incorporata aveva «totalmente perso la propria identità» a seguito della incorporazione e che, per tale ragione l’avviso di accertamento era stato notificato esclusivamente ad essa incorporante; che, infatti, per il proprio rappresentante legale era stato emesso decreto di archiviazione e lo stesso Ufficio aveva ritenuto quest’ultimo estraneo alla notizia di reato. 2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in rela zione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Rileva che l’[OSCURATO:SOCIETA]., società incorporata , aveva proposto domanda di accesso al c.d. « condono tombale » ex legge n. 289 del 2002 che copriva tutte le eventuali irregolarità fiscali commesse dalla stessa; che, sebbene l’Ufficio avesse notificato la revoca del detto condono, essa deducente aveva impugnato d etta ultima e che il giudizio era ancora pendente. Aggiunge che l’eccezione, superata in primo grado in ragione della decadenza dal potere accertativo rilevata dalla C.t.p., era stata riproposta nell’atto di costituzione in appello e che, ciononostante, la C.t.r. aveva omesso qualsiasi pronuncia sul punto. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. La ricorrente assume l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto l’avviso di accertamento era stato emesso nei propri confrontiin qualità di incorporante dell’[OSCURATO:SOCIETA]., mentre il proprio rappresentante legale era estraneo ai fatti contestati con la notizia di reato. 3.2. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha statuito che i termini previsti dagli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass. 03/05/2018, n. 10483). Si è precisato, in proposito che i termini così detti raddoppiati non si innestano su quelli ordinari, ma operano autonomamente allorché si riscontrino elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. 03/05/2018, n. 1048, Cass. 16/12/2016, n. 26037). In particolare, come chiarito dalla Corte costituzionale, i termini ordinari operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000; mentre i termini raddoppiati operano in presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia (Corte cost. 25/07/2011, n. 247).Pertanto, ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia, perché essa soltanto connota obiettivamente, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento.Viceversa, è irrilevante l’estraneità della persona fisica del rappresentante legale della società attinta dall’avviso di accertamento ai fatti di reato astrattamenti configurabili. In tal senso depone anche la giurisprudenza che haritenuto che i termini raddoppiati operano nonostante l’eventuale prescrizione del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 reato, poiché ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di c.d. «doppio binario»tra giudizio penale e procedimento tributario(Cass. 11/04/2017, n. 9322). 3.3. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Infatti, dopo aver fedelmente ricostruito la giurisprudenza di legittimità,ha concluso per la sussistenza astratta dei presupposti per la denuncia penale e, di conseguenza,per l’applicabilità dei termini c.d. raddoppiati. 4. Il secondo motivo è inammissibile. 4.1. La ricorrente individua quale fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso dalla C.t.r. l’adesione della società incorporata, cui era imputabile la condotta elusiva contestata, al c.d. «condono tombale». La stessa, inoltre, pur riconoscendo che il beneficio era stato revocato, precisa che il provvedimento di revoca era stato impugnato e che il giudizio era ancora pendente. 4.2. L’Ufficio, in sede di controricorso, ha precisato che la domanda di sanatoria presentata dall’[OSCURATO:SOCIETA]., esclusivamente con riferimento all’anno 2002, era stata oggetto di un provvedimento di diniego autonomamente impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l.. Il giudizio, tuttavia, si era concluso con sentenza n. 174/2013 della C.t.r. della Lombardia avverso la quale pendeva ricorso in Cassazione. 4.3. Ciò posto, deve rilevarsi in primo luogochela censura proposta dal ricorrente non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., non riflettendo la pretermissione di fatti storici, quanto piuttosto l’omessa valutazione degli effetti sul processo della pendenza del giudizio ritenuto pregiudiziale. Ciò trova conferma nel fatto che la stessa ricorrente sollecita su punto la sospensionedel giudizio in attesa della defini zione di quello avente ad oggetto la validità del condono. 4.4. A ciò deve aggiungersi che la richiesta di condono si riferiva ad altro anno d’imposta (il 2002, oggetto di separato ricorso),così come Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 rilevato dall’Ufficio e non contestatodalla contribuente. La circostanza, pertanto, non poteva avere rilievo con riferimento all’accertamento notificato in relazione ai redditi del 2003. 4.5. In ogni caso,risulta che i l ricorso avverso il diniego di condono (e non avversola revoca del medesimo, come impropriamente riferito dalla contribuente) è stato definitivamente rigettato da questa Corte con sentenza n. 29375 del 10/10/2022 che si è pronunciata sulla richiamata sentenza n. 174/ 2 0 13 e la cui cognizione può legittimamente avvenire anche mediante quell'attività di ricerca (inclusa laconsultazione del CED) che costituisce corredo del collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziarioe del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem ( cfr. Cass.04/12/2015 n. 24740). 5. In conclusione, in ricorso va complessivamente rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 8.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. del R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell
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