CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 giugno 2020
Cassazione n. 38836/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 29692-2020 tra [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente nell'originario procedimento r.g. ri. 16327/2015- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente nell'originario ricorso r.g. n. 16327/2015- avverso la sentenza n. 12369/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29692 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 29692/2020 RILEVATO che è stata formulata proposta per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 12369/2020; che il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati rinnovati a seguito della Ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 18160/2021 e che le parti nulla hanno opposto; il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti che nulla hanno opposto; LETTA l'ordinanza n. 12369/2020 di questa Corte, in cui compare come componente del collegio il cons. [OSCURATO:PERSONA], mentre era subentrato il cons. [OSCURATO:PERSONA] in quanto la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era incompatibile, avendo fatto parte del collegio giudicante della sentenza impugnata quale componente, di talchè la composizione esatta del collegio di questa Corte era la seguente: Pres. [OSCURATO:PERSONA]; Consiglieri: [OSCURATO:PERSONA] rel., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che la citata ordinanza appare affetta da errore materiale, laddove, nella intestazione della sentenza non si è provveduto ad indicare la corretta composizione del collegio; che, pertanto, si è proposto di eliminare il suddetto errore modificando la intestazione dell'ordinanza nei sensi sopra indicati; che nulla va disposto in ordine alle spese (cfr. Cass. 12184/2020); VISTI gli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ., come novellati dall'art. 1 bis del d.l. 31 agosto 2016 n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016 n. 197; FISSATA per la correzione dell'errore materiale occorso l'adunanza camerale del 12 ottobre 2021, nel corso della quale nessuno ha presentato osservazioni; PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza n. 27345/2019 in modo che, nella intestazione, laddove è scritto RG 29692/2020 "[OSCURATO:PERSONA]" si legga "[OSCURATO:PERSONA]", con rispetto dell'ordine di anzianità dei componenti del collegio. Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della ordinanza. Roma 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa Ad