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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 25760/2023

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seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 23/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; letta la memoria dei difensori degli imputati contenente motivi aggiunti ed i relativi allegati; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per 'l'annullamento con rinvio dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Lupi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'Agenzia delle entrate, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili; uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di Avellino, in data 29 gennaio 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione, previo riconoscimento in favore di queste ultime delle circostanze attenuanti generiche, ed aveva condannato gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, da liquidare in separato giudizio.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili, in concorso, del reato di peculato perché, nelle qualità di incaricati di pubblico servizio e di membri del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi nella provincia irpina - avendo la disponibilità, in ragione dell'ufficio o servizio, delle somme versate dai contribuenti a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) tramite bollettini postali, nonché tramite modelli RAV ed F35, se ne appropriavano, specificamente riversando con ritardo o non riversando i relativi importi (come dettagliati in imputazione) negli anni dal 2004 al 2006 - previa rideterminazione, quanto all'ICI dovuta per l'anno 2004, nella differenza tra l'ammontare di euro 18.724.324,29 e gli importi erogati a titolo di acconto - e ritenendo i versamenti effettuati dai contribuenti in eccedenza fino all'anno 2006.

2. Propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Motivi comuni a tutti i ricorsi 2.1.1 II primo motivo denuncia cumulativamente violazioni di legge e vizi di motivazione, per erronea applicazione dell'art. 22, d.

Igs. 22 luglio 1999, n. 112, mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale e mancanza di motivazione in ordine alla indicazione dei ritardi relativi ai riversamenti dell'anno 2004.

Erroneamente la Corte di appello ha considerato quale dies a quo del termine di dieci giorni per i riversamenti, stabilito dall'art. 22 cit., quello di riscossione, ignorando il meccanismo delle anticipazioni previsto dalle convenzioni stipulate dalla società concessionaria con gli enti locali sulla base del protocollo d'intesa con Asco-Tributi, in forza del quale la prima anticipava ai comuni le somme riscosse dai contribuenti in ragione dell'80°/0 del gettito del tributo dell'anno precedente, in due rate annuali, rispettivamente in misura del 45 % entro il 5 luglio, e del 35% entro il 27 dicembre, mentre il residuo 20% era riversato con cadenza decadale dal momento in cui risultava contabilizzato un importo di riscossione superiore a quello anticipato.

L'obbligo di riversamento, nel regime convenzionale, sorgeva solo dal momento in cui i versamenti superavano le anticipazioni già erogate.

L'analisi dei consulenti del Pubblico Ministero, posta a base delle conformi decisioni di merito, è inficiata, con riguardo a tali aspetti, da plurimi vizi metodologici.

Nel dettaglio: --le date di ricezione dei modelli CH52, trasmessi da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riepilogativi dei tributi riscossi per conto dei comuni, sono state individuate su base presuntiva, in relazione al dato statistico indicato da [OSCURATO:PERSONA] per il recapito della corrispondenza e non sono stati correttamente indicati i giorni di ritardo; --agli importi complessivi che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe tardivamente riversato ai comuni, indicati dai consulenti, sono riferibili plurimi modelli CH52, rivenienti dalle plurime spedizioni effettuate dai centri postali di smistamento (CUAS) dislocati nella provincia irpina, per cui le date di spedizione e di ricezione non potevano essere assunte unitariamente; --non risultano scomputate dalle somme asseritamente riversate con ritardo le anticipazioni erogate e non è dato conoscere l'ammontare delle appropriazioni.

I medesimi vizi connotano la interpretazione delle tabelle allegate alla relazione di consulenza negli esempi di calcolo citati in sentenza.

La Corte di merito non ha inoltre tenuto conto, ai fini dell'apprezzamento dei pretesi ritardi, dei tempi di lavorazione dei moduli CH52.

Erroneamente è stato ritenuto significativo di interversio possessionis il trasferimento delle somme ricevute dai contribuenti dal conto postale dedicato ad altri conti, il cui utilizzo è stato consentito dalla intervenuta abrogazione del "comma 2, art. 5, d.l. 88/96", i quali erano pur sempre intestati alla società concessionaria e produttivi di interessi in egual misura.Sotto altro profilo, ai fini della configurabilità del peculato, il danaro riscosso, fino al pareggio con quello anticipato, non aveva connotazione pubblicistica, non essendo configurabile fino a tale momento alcun obbligo di riversamento.

2.1.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge, quanto al reato di peculato contestato per le annualità 2005-2006, anche in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in ordine alle condotte appropriative relative alle medesime annualità.

E' stata inflitta condanna, quanto alle annualità 2005-2006, per un fatto - il tardivo riversamento - diverso dall'appropriazione, oggetto di contestazione.

La lavorazione dei bollettini di pagamento, dal 18 ottobre 2006, è stata di fatto impedita dal sequestro dei supporti informativi nonché dalla intervenuta cessione di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., cui è subentrata, da ultimo, [OSCURATO:SOCIETA]., avendo il riordino del sistema delle riscossioni imposto esigenze di rendiconto di carattere straordinario.

E' stato valorizzato, come elemento dimostrativo di reità, l'ordine di servizio interno a GEI nel 2005 (e dunque posteriore alla maggior parte dei fatti in addebito), con il quale si era stabilito che dovessero essere i funzionari ad autorizzare i riversannenti; lì dove tale disposizione organizzativa era intesa a definire .unicamente un corretto riparto di responsabilità tra livelli impiegatizi e dirigenziali, anche al fine di prevenire contestazioni di natura sindacale.

2.1.3. Violazione o erronea interpretazione dell'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine ai versamenti eccedentari.

Secondo la Corte di appello gli imputati sarebbero responsabili per non aver provveduto a restituire i versamenti effettuati in eccedenza dai contribuenti, lì dove nessuna normativa disciplinava, ai tempi, le modalità e i termini di restituzione, che hanno trovato compiuta regolamentazione per effetto dell'inserimento, nel corpo dell'art. 22 cit., del comma 1-bis, ad opera dell'art. 83, dl. 25 giugno 2008, n. 112.

Prima della novella, non essendo configurabile alcun obbligo restitutorio, quanto percepito in eccedenza da GEI non era classificabile come pecunia publica, sicchè il trattenimento di relativi importi integrerebbe, al più, un indebito arricchimento, di rilevanza solo civilistica.

2.1.4. Violazione o erronea interpretazione dell'art. 314 cod. pen., con riguardo alla configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di peculato, e contraddittorietà della motivazione in relazione ai medesimi profili.La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo in ragione del trasferimento in blocco delle somme riscosse dai contribuenti dal conto dedicato a diversi conti correnti intestati a [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla gestione delle stesse somme uti dominus, anche mediante investimenti.

Di contro, lo spostamento era consentito a seguito dell'abrogazione del "comma 2 dell'art. 5, d.l. n. 88 del 1996".

Non è significativo di volontà appropriativa, il preteso investimento di circa 500.000,00 euro, trattandosi di un deposito cauzionale acceso a garanzia dell'Erario per la durata della concessione di riscossione, peraltro confluito nell'attivo di cessione della società.

Per il resto, GEI utilizzava il danaro dei versamenti ICI - costituente danaro privato, fino ad integrale compensazione delle anticipazioni - al solo scopo di garantirsi operatività.

2.1.5. Vizi di motivazione in relazione alle statuizioni civili.

La sentenza impugnata ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili: 1) Agenzia delle Entrate, per avere la stessa dovuto provvedere alla restituzione dei versamenti eccedentari, non effettuata da [OSCURATO:SOCIETA].; 2) comune di [OSCURATO:PERSONA], per il disagio creato all'ente locale dall'assenza di rendicontazione.

Di contro, alcun pregiudizio è derivato dai fatti in addebito ai detti enti, come emerso in istruttoria dibattimentale dalle deposizioni di: -- [OSCURATO:PERSONA], designato amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:SOCIETA] al momento dell'acquisizione della società irpina, il quale ha escluso di avere ricevuto lamentele o sollecitazioni legate al mancato o tardivo riversamento dell'ICI; -- [OSCURATO:PERSONA], responsabile del settore Tributi del comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato essere avvenuti i riversamenti in maniera regolare e nel rispetto della convenzione.

Inoltre: -- non consta che Agenzia delle Entrate abbia provveduto alle restituzioni ai privati aventi diritto, né la relativa presa in carico è stata mai allegata dalla costituita parte civile; -- il comune di [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere incontrato difficoltà per la mancata rendicontazione, atteso che l'art.

"10, comma 5, d.

Igs. 30 dicembre 1992, n. 304" prevede che la formazione dell'anagrafe dei dati sia gestita dal consorzio ANCl/CNC per la fiscalità locale, che raccoglie i dati dai concessionari per trasmetterli ai comuni, rendendoli disponibili sul sito www.fondazioneifel.it ;3.

Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Violazione o erronea interpretazione dell'art. 47, comma 3, cod. pen.

L'utilizzo del danaro da parte dei concessionari prima del conguaglio, nella convinzione di poterne usare fino a concorrenza degli acconti effettuati in favore dei comuni, integra un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ossia un errore su norma - non amministrativa di contabilità ma - di natura convenzionale.

4. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla responsabilità concorsuale delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] e Lupi non rivestono la qualifica di incaricate di pubblico servizio, né mai sono state partecipi del consiglio di amministrazione di GEI, alle cui dipendenze hanno lavorato con vincolo di subordinazione, in qualità di socie di Servizi informatici s.r.I., società cui erano state esternalizzate le lavorazioni.

Non è stato ricostruito un effettivo contributo causale, di natura materiale o morale, dalle stesse prestato alle condotte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato in diritto

1. I ricorsi di Roberto e [OSCURATO:PERSONA] sono per diversi aspetti inammissibili, ma complessivamente infondati, e vanno respinti.

Sono invece fondati i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle quali si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei limiti e per le ragioni che saranno in seguito esposte.

2. Il primo motivo, comune a tutti i ricorsi, è aspecifico perché ripetitivo, e comunque infondato.

2.1. Il tema attiene, anzitutto, al regime normativo dei riversamenti da parte delle società concessionarie dei servizi di riscossione dei tributi.

Le difese contestano la decorrenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, per i riversamenti in favore degli enti impositori, individuata in sentenza nella riscossione del tributo, senza tener conto delle anticipazioni.

Di contro, i Giudici di merito, le cui pronunce conformi si integrano in un unitario corpo argomentativo, hanno fatto buon governo della detta norma, la quale prevede in linea generale un termine decadale con dies a quo dalla riscossione, ma demanda a fonti di rango subprimario (un decreto interministeriale) di individuarne la decorrenza ove la riscossione avvenga per il tramite delle agenzie postali e delle banche.

La sentenza impugnata ha considerato che i rapporti tra la maggior parte degli enti impositori e la società concessionaria dei servizi di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI, in seguito soppressa come tale) erano regolati da convenzioni, nel quadro di un sistema di fiscalità locale disegnato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, basato sulla attribuzione agli stessi enti di potestà regolamentare nella gestione delle proprie entrate; ed hanno compiutamente descritto il meccanismo, congegnato al fine di garantire una tempestiva acquisizione di flussi finanziari agli enti impositori, delle anticipazioni, le quali erano calcolate sul gettito del tributo dell'anno precedente ed erogate dai concessionari in due rate, con successivo conguaglio.

Il termine di dieci giorni è indicato nel protocollo d'intesa ANCI [OSCURATO:PERSONA] del 1997, schema tipo su cui erano modellate le convenzioni singolarmente concluse con gli enti locali, le quali prevedevano una tempistica dei riversamenti mai superiore, talvolta inferiore e non risponde a verità che nella sentenza impugnata ne sia stata individuata la decorrenza nelle date di riscossione dell'imposta.

La Corte di appello ha spiegato come uno sfalsamento temporale tra la riscossione e il riversamento agli enti dei relativi proventi, fosse imposto dalla necessità, per il concessionario, di acquisire dagli uffici postali i modelli riepilogativi CH52 da cui evincere l'identificativo dei contribuenti, i tributi versati e i comuni a cui imputare i pagamenti (posto che le riscossioni, eseguite per conto dei diversi enti locali della provincia, confluivano tutte su un unico conto postale), per concludere infine - in perfetta coerenza con tali premesse - che detto termine decorresse dalla data di ricezione dei plichi, contenenti i predetti prospetti di sintesi, da parte della società concessionaria.

Le censure svolte al riguardo dalle difese, benché prospettate come vizio di motivazione, sono in realtà declinate in fatto ed ambiscono ad una alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede.

E' difatti granitico il principio per cui, nel vagliare il vizio di motivazione, questa Corte deve limitarsi a ripercorrere i passaggi argomentativi delineati nella sentenza impugnata e a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza alcuna possibilità di controllo della rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Le censure difensive investono, all'evidenza, il merito laddove:- contestano l'attendibilità delle date di consegna dei plichi, verificate presso [OSCURATO:PERSONA]; il dato acquisito, al contrario, è parametrato sui tempi medi di spedizione, valutato attendibile per avere trovato conferma nelle prove, anche testimoniali, assunte in dibattimento; - contestano la adeguatezza del detto termine in rapporto ai tempi occorrenti per la lavorazione delle reversali, senza tener conto delle significative anomalie rilevate dalla indagine dei consulenti della [OSCURATO:PERSONA], lì dove hanno evidenziato come le inadempienze siano state via via ingravescenti, fornendo elementi per ritenere che l'entità dei ritardi (pari a 2/3 mesi nel 2004, cresciuti fino a 5 mesi nei periodi successivi, seguiti dalla totale assenza di versamenti da ottobre 2005 fino al momento in cui, nel novembre 2006, nell'imminenza del subentro di [OSCURATO:SOCIETA] alla società concessionaria, furono definitivamente regolate le pendenze) sia stata non ragionevole, in rapporto alla limitata complessità delle operazioni da compiere per imputare le riscossioni agli enti aventi diritto.

In ogni caso, alla luce del quadro ricostruttivo tratteggiato in sentenza, un più analitico accertamento della tempistica delle ricezioni resta privo di decisiva rilevanza, essendosi accertato che la prassi operativa della società era di non protocollare tempestivamente i prospetti riepilogativi dei pagamenti e gli acclusi bollettini, ma di postergare la registrazione al protocollo dei plichi provenienti dagli uffici postali, modalità organizzativa che non faceva emergere lo sforamento dei termini decadali imposti dalla legge o inferiori risultanti dalle convenzioni.

Parimenti ininfluente, ai fini della determinazione delle somme oggetto di tardivo riversamento, è l'accertamento dei termini e delle modalità di conguaglio, atteso che il presupposto logico argomentativo da cui muovono i Giudici di appello, fondato sulle risultanze dell'indagine dei consulenti, è che intanto venivano effettuati riversamenti, in quanto GEI avesse verificato che le somme riscosse eccedevano quelle anticipate, e dunque previa detrazione di quanto necessario a coprire le anticipazioni e le commissioni.

Alle luce di quanto precede, le censure relative alla erroneità degli esempi citati in sentenza, volte a supportare, da parte della difesa, le lamentate lacune e incongruenze, non solo attengono al merito della decisione, ma non colgono nel segno perché non evidenziano profili di portata decisiva.

2.2. In perfetta coerenza con tale premessa ricostruttiva, è stata disattesa la domanda di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - mediante nuovo esame dei consulenti di parte o conferimento di incarico peritale - stante l'irrilevanza dell'acquisizione di dati più analitici con riguardo alle modalità di calcolo delle eccedenze da restituire sulle anticipazioni e delle relative scadenze, e di dati disaggregati per singoli comuni.

Peraltro, è il caso di precisare che, essendosi in sentenza ritenuta la unicità del reato di peculato in addebito, con termine finale ad ottobre 2006, ed essendo stata inflitta una pena contenuta nel minimo edittale, non è dato apprezzare - né la difesa lo ha evidenziato - un interesse concreto alla impugnazione, correlato ad una più dettagliata ricostruzione dei tempi e della misura dei ritardi, né al fine della determinazione del momento consunnativo della condotta, né in relazione alla dosimetria della pena (posto che, in relazione alla mancata concessione degli elementi circostanziali, non vi è motivo di ricorso).

Al riguardo, giova ribadire che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dei presupposti individuati da tale norma, costituiti dalla incompletezza dell'indagine dibattimentale e dalla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, secondo un accertamento che è tuttavia rimesso alla valutazione del giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666).

Ed è principio di diritto parimenti consolidato che non possa dar luogo ad un vizio di mancata assunzione di una prova decisiva - e neppure a vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 507 cod. proc. pen. - la mancata assunzione di una prova che sia stata sollecitata dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria officiosa e che sia stata da questi ritenuta non necessaria ai fini della decisione (ex plurimis, Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep. 2017, Fiaschetti e altro, Rv. 269270 - 01).

2.3. La doglianza per cui il danaro riscosso non costituiva pecunia publica fino ad integrale compensazione delle anticipazioni, di tal che non sarebbe nemmeno configurabile il delitto di peculato per il tardivo riversamento, ripropone a sua volta rilievi già svolti nei gradi di merito ed è manifestamente infondata.

Nella struttura della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen., il danaro oggetto di appropriazione non deve necessariamente appartenere alla pubblica amministrazione, stante l'ampiezza di latitudine della locuzione "denaro o altra cosa mobile altrui" contenuto nell'art. 314 cod. pen., presupponendo invece la norma che l'agente pubblico ne abbia il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio.E' stato ripetutamente spiegato dalla giurisprudenza di questa Corte che un possesso così qualificato non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Abbondanza; Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278; Sez. 6, n.12368 del 17/10/2012, dep. 2013, Medugno, Rv. 255998).

Nella vicenda in esame, non è dubbio che la disponibilità delle somme riscosse a titolo di ICI sia stata acquisita in ragione del servizio espletato da [OSCURATO:SOCIETA]. quale agente di riscossione.

Peraltro, invocando un meccanismo compensativo che ha fondamento nel regime convenzionale, si assume dai ricorrenti che gli importi riscossi fossero di spettanza della stessa società concessionaria fino a totale copertura delle anticipazioni; ma, così opinando, il ricorso non si confronta con la sentenza che ha ritenuto, sulla scorta di quanto accertato in istruttoria, che le anticipazioni fossero già state recuperate al momento in cui venivano effettuati i riversamenti.

Dunque, il danaro oggetto di riversamento aveva una inequivoca destinazione pubblicistica, trattandosi di importi dovuti agli enti a titolo di imposte, ed è stato sviato dalle finalità sue proprie.

2.3. Altro profilo posto in discussione dai ricorrenti attiene alla configurabilità dei ritardi nei riversamenti quale elemento costitutivo oggettivo del reato loro ascritto.

La sentenza impugnata richiama un precedente arresto in forza del quale integra il reato di peculato la condotta del pubblico agente che ritardi il versamento all'ente del danaro riscosso in ragione della funzione svolta oltre il ragionevole limite di tempo derivante dalla complessità delle operazioni di versamento o dalla necessità di attendere anche a doveri di ufficio di diversa natura (Sez. 6, n. 3601 del 14/01/2021; Baglivo, Rv. 280486, in fattispecie relativa ad un impiegato dell'ufficio anagrafe di un comune che si era appropriato delle somme consegnategli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità rilasciate, restituendole parzialmente solo dopo l'avvio di un procedimento amministrativo a suo carico).

Tale pronuncia si pone in linea di continuità con il consolidato orientamento per il quale è ritenuta di valenza appropriativa la condotta di sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente lo apprezzabile (Sez. 6, n. 2963 del 29/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272131, con riferimento alla riscossione delle tasse automobilistiche; Sez. 6, n. 15853 del 01/02/2018, Munafò, Rv. 272910 con riferimento alla rivendita di valori bollati; Sez. 6, n. 32058 del 17/05/2018, Locane, Rv. 273446 con riferimento all'omesso versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva residenziale), ovvero l'inosservanza del termine indicato dalla pubblica amministrazione con la intimazione inviata, per contestare e sollecitare il versamento delle somme dovute (Sez. 6, n. 31920 del 06/06/2019, Orsi, Rv. 276805, con riferimento a concessionario del servizio di ricevitoria del lotto).

La difesa invoca, di contro, il principio di diritto per cui la condotta appropriativa dei proventi della riscossione si realizza non già per effetto della mera inosservanza del termine di adempimento, bensì allorquando si determina la certa interversione del titolo del possesso, ossia allorché il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, Rv. 281335-02, con riferimento ad appropriazione del denaro riscosso dal notaio a titolo di imposte da riversare all'Erario; Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Boggione, Rv. 278708).

Pur essendo corretta la premessa argomentativa del ragionamento, la tesi difensiva ignora che, nella vicenda al vaglio, i Giudici di merito non hanno affatto ritenuto significativo di interversio possessionis il solo tardivo riversamento all'erario degli importi dovuti, per un tempo che ha comunque superato la soglia di ragionevolezza, tenuto conto della entità del ritardo in rapporto alla limitata complessità delle operazioni da compiere; sul punto la sentenza ha valorizzato, con argomenti non censurabili sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa, quale elemento inequivocamente significativo di interversio, il trasferimento delle somme ricevute dai contribuenti ICI dal conto postale dedicato intestato a GEI ad altri conti autonomamente produttivi di interessi - incrementi che la società ha potuto lucrare - e la mancanza di ogni preliminare e doverosa attività di rendiconto e verifica.

Da tali conti, gli importi sono stati prelevati ed utilizzati per finalità proprie della società, sia pure correlate all'esercizio delle attività di riscossione (tra le quali la sottoscrizione di una polizza fideiussoria richiesta ai fini dell'esercizio della concessione).

Questa Corte ha da epoca risalente spiegato come l'agente che riscuote denaro pubblico non possa utilizzarlo per fini propri, sia pure assumendo l'obbligo di erogare all'amministrazione l'equivalente, o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza e che, in tali casi, non ha alcuna influenza, ai fini della rilevanza penale del fatto, l'intenzione di restituire le somme né la restituzione del tantundem, in quanto la lesione del bene giuridico si è già verificata con l'appropriazione (Sez.

U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190; Sez. 6, n. 53125 del 25/11/2014, Renni, Rv. 261680 Sez. 6, n. 1256 del 03/11/2003, dep. 2004, Bosinco, Rv. 229766).

Non è poi corretto quanto riferito dalle difese sull'utilizzo consentito, da parte del concessionario di conti non dedicati, per effetto della intervenuta abrogazione del "comma 2 dell'art. 5 di. 88/96".

Il decreto legge richiamato, decaduto per mancata conversione, ha introdotto disposizioni regolative della materia del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo, del tutto inconferenti rispetto alla vicenda processuale in disamina.

Le difese hanno verosimilmente inteso riferirsi alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5 d.l. 8 agosto 1996, n. 437, conv. con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che prevedeva l'obbligo per il concessionario di disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'ICI esclusivamente a fronte del contestuale versamento dell'imposta a favore dei comuni, tramite postagiro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per i comuni in regime di tesoreria unica.

In realtà, la norma abrogata consentiva ai concessionari di riversare le somme riscosse anche tramite conto corrente postale, direttamente alle tesorerie comunali, senza passare per il tramite delle tesorerie provinciali dello Stato, ma nulla prevedeva a proposito dell'obbligo di tenere un conto apposito per le esigenze del servizio di riscossione.

Un tale obbligo discende piuttosto dall'art. 10 della legge n. 504 del 1992, istitutiva dell'Imposta comunale sugli immobili, come ha ribadito la Corte di cassazione civile, nella sua massima espressione nomofilattica (pronunciatasi in relazione alla debenza di corrispettivi per i servizi di accensione e tenuta del conto corrente dedicato, nonché alla incidenza del sistema di monopolio legale sull'obbligo a contrarre da parte dell'ente che espleta i servizi postali).

In tale arresto si è evidenziato come la disposizione richiamata "stabilisce che l'ICI deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione o su apposito conto corrente postale intestato al concessionario stesso" sicché "quest'ultimo è obbligato all'accensione del conto corrente all'uopo destinato" (Sez.

U civili, n. 7169 del 26/03/2014, Rv. 629693- 01; nello stesso senso, si veda la recentissima Sez. 5, n. 36094 del 23/11/2021, Rv. 663055 - 02).

Ad ogni buon conto, nella vicenda che occupa, non rileva tanto l'esistenza o meno di un obbligo giuridico, per il concessionario, di accendere il conto, quanto il dato oggettivo che detto conto esistesse e che il danaro sullo stesso accreditato venisse in automatico trasferito su altri conti; operazione che, da un lato, permetteva alla società di lucrare gli interessi maturati sulla relative giacenze (i quali, diversamente, sarebbero stati di spettanza dell'ente impositore, come è dato argomentare dal comma 3, art. 5. d.l. 8 agosto 1996, n. 437, conv. in legge 24 ottobre 1996, n. 556, che ne prevedeva il versamento in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta comunale spettante a ciascun ente); dall'altro ha consentito alla stessa di farne uso, uti dominus, così sviandolo dalla sua destinazione pubblicistica, come dimostra l'assenza di preventiva contabilizzazione e verifica.

Non vale osservare in senso contrario che i conti di destinazione fossero intestati alla medesima società concessionaria, essendo questa un ente privato di lucro, nel cui ambito i Godas avevano un ruolo apicale ed una evidente cointeressenza, in quanto componenti del consiglio di amministrazione e soci.

Come la sentenza ha correttamente precisato, la destinazione dei proventi della riscossione all'acquisto di una polizza necessaria per l'esercizio di tale attività ancor più dimostra come il danaro oggetto di riscossione sia stato confuso con risorse proprie della società.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1.Non .sussiste il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, lamentato dai ricorrenti sul presupposto che sia stata pronunciata condanna per un fatto - il tardivo riversamento - diverso da quello - l'appropriazione - oggetto di contestazione.

Invero, le condotte hanno un nucleo comune in quanto il ritardo è ritenuto sintomatico di pur temporanea appropriazione, attesa la natura fungibile dei valori pecuniari.

Il tema è stato inoltre esplorato in tutte le sue implicazioni nel corso del dibattimento e i ricorrenti non hanno dedotto, quale conseguenza di tale pretesa discrasia, un qualsivoglia pregiudizio all'esercizio delle proprie prerogative difensive.

E' principio consolidato di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Sez.

U, n. 36551 I 3 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619 - 01).

In linea con questa consolidata impostazione, è stato detto che non sussiste violazione del principio di correlazione cristallizzato dall'art. 521 cod. proc. pen. allorquando, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti che sia stata arricchita e conformata - nella specifica vicenda, quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno - alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 01).

3.2. La deduzione per cui l'omessa lavorazione delle reversali di pagamento, a partire dal mese di ottobre 2006, sarebbe dipesa da fatto non imputabile alla volontà dei ricorrenti, siccome impedita dall'intervenuto sequestro dei relativi supporti informativi, nonché dalle straordinarie esigenze di rendiconto correlate al subentro a [OSCURATO:SOCIETA]. dapprima di [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è inconferente, quanto alla pronuncia ablativa, avuto riguardo al perimetro temporale della contestazione, mentre è puramente assertiva, quanto alle esigenze di rendicontazione di eccezionale portata, alle quali in sentenza, senza illogicità, non si è attribuita alcuna valenza impeditiva.

3.3. Ancora, hanno natura di censure in fatto e tendono ad un differente apprezzamento delle risultanze istruttorie - come detto, non consentito in questa sede - le deduzioni relative alla valenza dell'ordine di servizio del 2005, con il quale si era stabilito che dovessero essere i funzionari ad autorizzare i riversamenti.

Tale ordine, in tesi accusatoria, condivisa nelle sentenze di merito, sarebbe dimostrativo di reità posto che legittimava contestualmente il ritardo nei controlli, mentre, secondo le difese, era esclusivamente una disposizione organizzativa intesa a definire, anche al fine di prevenire contestazioni di natura sindacale, un corretto riparto di responsabilità tra livelli impiegatizi e dirigenziali.

La chiave di lettura alternativa offerta non giustifica la verificazione dei richiamati ritardi, cui era strettamente connessa la possibilità di storno degli importi sui propri autonomi conti correnti, ed il lucro conseguente.

4. Il terzo motivo, relativo all'impossibilità di configurare come ipotesi di peculato la ritenzione degli importi versati in eccedenza dai contribuenti, è infondato.Le difese deducono, nella sostanza, che la Corte di appello abbia ritenuto la responsabilità degli imputati senza considerare che la disciplina regolativa delle modalità e dei termini di restituzione delle somme eccedentarie è stata definita, in epoca successiva ai fatti, dal comma 1-bis dell'art. 22 del d.lgs. n. 122 del 1999, introdotto dall'art. 83, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e non potrebbe trovare applicazione retroattiva.

Di qui l'assunto per cui non vi sarebbe stato, ai tempi, alcun obbligo restitutorio con riferimento a tali eccedenze.

Di contro, la sentenza ha compiutamente spiegato come l'assunto che il danaro non costituisse pecunia publica muove da una non corretta analisi ricostruttiva della fattispecie incriminatrice del peculato, che non richiede affatto - per i motivi esposti al paragrafo n. 2.3. cui si rinvia - l'appartenenza della res oggetto di appropriazione alla pubblica amministrazione, ma solo la necessità di una relazione funzionale, che si sia instaurata per ragioni di ufficio o servizio, che ne abbia reso possibile la appropriazione.

L'assenza, ai tempi, di una compiuta disciplina delle procedure di restituzione, in seguito introdotta anche per regolare l'onere economico delle correlate attività, non legittimava la società concessionaria a ritenere, e per giunta per importi considerevoli e via via ingravescenti, somme percepite in ragione delle attività di riscossione; risulta dalla relazione dei consulenti richiamata in sentenza, alle pagg. 12 e ss., che GEI era perfettamente consapevole della eccedenza degli importi rispetto al debito tributario, somme che avrebbero dovuto confluire sui conti dell'ente impositore, in quanto soggetto in ultima analisi obbligato a valutare le eccedenze e a provvedere alle restituzioni.

E' questione dunque diversa e non sovrapponibile, perché inerente alla sola relazione civilistica tra [OSCURATO:SOCIETA]. e privati contribuenti, la possibilità di ravvisare nella ritenzione di tali importi gli estremi di un indebito arricchimento, mentre la contestazione attiene all'appropriazione di somme acquisite solo in virtù della funzione pubblica svolta, della cui restituzione l'amministrazione pubblica era responsabile.

5. Il quarto motivo, relativo alla non configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di peculato, è a sua volta inammissibile, perché reiterativo di argomentazioni già sottoposte alla Corte di appello ed afferenti al merito.

Con ragionamento esente da contraddittorietà, i Giudici di secondo grado hanno dedotto il dolo di peculato da una duplicità di elementi, da leggere sinergicamente, in quanto significativi, nella loro coordinazione logica, di volontà di interversione, quali:1) il trasferimento in blocco delle somme percepite dai contribuenti, avvenuto a prescindere da qualsiasi contabilizzazione e verifica - attività doverose, trattandosi di riscossione nell'interesse altrui - dal conto dedicato a diversi conti correnti societari intestati a [OSCURATO:SOCIETA].; 2) l'artificio della sistematica contabilizzazione in ritardo dei versamenti.

Le modalità di tali condotte, poste in essere a beneficio della società, sia pure per garantirne l'operatività, sottendono una volontà elusiva, a sua volta presupponente la consapevolezza della illiceità di un diretto prelievo di quel danaro e dei relativi frutti civili, nonché della illiceità di non ragionevoli ritardi.

6. Le doglienze relative alle statuizioni civili sono inammissibili perché in parte reiterative e comunque manifestamente infondate.

E stata, invero, inflitta condanna solo generica al risarcimento dei danni - senza anticipazione di provvisionale - i cui presupposti fondativi sono stati correttamente individuati: 1) nella astratta potenzialità lesiva del fatto; 2) nella esistenza di un nesso causale tra il fatto e il pregiudizio lamentato.

Quest'ultimo è stato coerentemente correlato: - quanto ad Agenzia delle Entrate, all'avere dovuto, tramite la società [OSCURATO:SOCIETA], avviare le procedure di restituzione dei versamenti eseguiti dai privati sine titulo, non completate, nel periodo di interesse; - quanto al comune di [OSCURATO:PERSONA], all'assenza di rendicontazione, foriera di difficoltà per l'ente locale, per la impossibilità di controllare la correttezza dell'operato del concessionario anche in relazione alla tempistica dei riversamenti dovuti al netto delle anticipazioni.

Le censure fondate sui contenuti - peraltro parziali - delle deposizioni dei testi Mariotti e Melucci sono declinate essenzialmente in fatto e comunque ininfluenti, in quanto la effettività e misura di tali pregiudizi saranno oggetto di valutazione nel separato giudizio civile.

Quanto alla rendicontazione, la questione della esistenza di una anagrafe dati gestita dal consorzio ANCl/CNC per la fiscalità locale, prevista dall'art. 10, comma 5, d.

Igs. n. 504 - e non 304 - del 1992 costituisce deduzione inammissibile perché non devoluta in appello e, in ogni caso, infondata.

La norma richiamata si limitava a prevedere che i dati di riscossione fossero trasmessi ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze e che l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) dovesse organizzare le relative attività strumentali e provvedere, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale; il che non esimeva la società dall'obbligo di rendicontazione correlato all'espletamento del servizio, che ha fondamento nell'art. 23 del d.

Igs. 112 del 1999, in forza del quale " Il concessionario rende la contabilita' delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita' e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica."

7. Inammissibile, perché reiterativa e manifestamente infondata, è la pretesa violazione dell'art. 47, comma 3, cod. pen. lamentata nei ricorsi nell'interesse dei soli Godas, i quali deducono che integrerebbe errore di fatto su norma di natura non penale, bensì convenzionale, la convinzione, avuta dai ricorrenti, di poter fare uso delle somme riscosse fino a concorrenza delle anticipazioni eseguite.

La asserita mancata conoscenza, da parte di un operatore professionale, quale GEI, delle prescrizioni delle convenzioni, cadendo su norma integratrice del precetto, refluisce in errore sul precetto stesso e non è idonea ad escludere il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., non emergendo una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto di essa, che possa far ritenere l'ignoranza inevitabile.

Deve invero considerarsi errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per legge diversa dalla legge penale, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808 - 01).

E del resto, come argomentato in sentenza senza contraddittorietà ed aporie sul piano logico, il difetto di consapevolezza della altruità del danaro è smentito dalle condotte elusive poste in essere per farne uso, per le esigenze della società, tale essendo l'artificio per registrare con ritardo al protocollo i plichi provenienti dai centri postali e il trasferimento in blocco delle somme su conti diversi da quello apposito, senza previamente rendicontare.

8. Appaiono fondati, di contro, i ricorsi formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto al difetto di motivazione in ordine alla ipotizzata responsabilità concorsuale nel reato di peculato.

La sentenza individua in termini del tutto generici i presupposti su cui va ricostruita in capo alle imputate la qualifica pubblicistica di incaricate di pubblico servizio, avendo evidenziato che le stesse operarono alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., essendo socie - [OSCURATO:PERSONA] anche amministratore delegato - di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ossia della società alla quale erano stati esternalizzati da [OSCURATO:SOCIETA]. i soli servizi di data entry relativi alla riscossione dell'ICI.

Non sono illustrate, tuttavia, né le mansioni espletate per ritenerle compartecipi della attività di pubblico servizio di riscossione tout court, né le loro modalità di interazione con la società concessionaria, alla cui compagine non consta che fossero intranee.

Avrebbe dovuto essere meglio precisata l'affermazione, che si legge in sentenza, che si occupavano della gestione dei servizi, non essendosi indicato quali, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che firmava gli ordini di pagamento a mezzo bonifico bancario, anche in tal caso, senza specificare di quali bonifici si trattasse.

Neppure è spiegato se vi sia stata compartecipazione delle imputate alla condotta appropriativa ascritta ai rispettivi coniugi, Roberto e [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato ricostruito un contributo causale, di natura materiale o morale, alle stesse riferibile.

Una condotta ausiliatrice da parte di Biase parrebbe individuata nell'avere la stessa sottoscritto, unitamente ad altri, l'ordine di servizio del 13 ottobre 2005, con cui si era rimesso in esclusiva ai funzionari il potere di firma dei riversamenti.

Ma se è vero che, nella ricostruzione accusatoria, tale disposizione aveva stabilizzato il sistematico differimento nella lavorazione delle reversali, è anche vero che, nella versione difensiva, essa era intesa a definire un corretto riparto di responsabilità tra livelli impiegatizi e dirigenziali, onde prevenire contestazioni di natura sindacale; sicchè i Giudici di merito avrebbero dovuto precisare perché, da parte di [OSCURATO:PERSONA], estranea alla società concessionaria, e priva di una reale cointeressenza alla condotta appropriativa, l'avere sottoscritto tale atto sottendesse una finalità agevolatrice dei ritardi nei riversamenti, e non invece un'esigenza di più razionale ripartizione delle attribuzioni tra dipendenti, nell'ambito della organizzazione delle prestazioni di lavoro.

Per entrambe le imputate, la Corte di appello non spiega da quali elementi possa evincersi la consapevolezza in capo alle ricorrenti della condotta criminosa posta in essere dai Godas e dell'apporto che, con il proprio operato, queste avrebbero dato ad essa, avendo costruito una sorta di responsabilità da posizione, non accettabile se basata sul presupposto (implicito) che le ricorrenti non potessero non ignorare la circostanza, in ragione del vincolo di coniugio con i coimputati.

Con le censure difensive la sentenza non si confronta e la motivazione risulta carente, dovendosene conseguentemente disporre l'annullamento per nuova valutazione, da operare alla luce delle considerazioni che precedono.9.

Quanto al regime delle spese, al rigetto dei ricorsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, con vincolo solidale, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi nel giudizio di legittimità, nella misura indicata in dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 23/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; letta la memoria dei difensori degli imputati contenente motivi aggiunti ed i relativi allegati; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per 'l'annullamento con rinvio dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Lupi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'Agenzia delle entrate, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili; uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di Avellino, in data 29 gennaio 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione, previo riconoscimento in favore di queste ultime delle circostanze attenuanti generiche, ed aveva condannato gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, da liquidare in separato giudizio. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili, in concorso, del reato di peculato perché, nelle qualità di incaricati di pubblico servizio e di membri del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi nella provincia irpina - avendo la disponibilità, in ragione dell'ufficio o servizio, delle somme versate dai contribuenti a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) tramite bollettini postali, nonché tramite modelli RAV ed F35, se ne appropriavano, specificamente riversando con ritardo o non riversando i relativi importi (come dettagliati in imputazione) negli anni dal 2004 al 2006 - previa rideterminazione, quanto all'ICI dovuta per l'anno 2004, nella differenza tra l'ammontare di euro 18.724.324,29 e gli importi erogati a titolo di acconto - e ritenendo i versamenti effettuati dai contribuenti in eccedenza fino all'anno 2006. 2. Propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Motivi comuni a tutti i ricorsi 2.1.1 II primo motivo denuncia cumulativamente violazioni di legge e vizi di motivazione, per erronea applicazione dell'art. 22, d. Igs. 22 luglio 1999, n. 112, mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale e mancanza di motivazione in ordine alla indicazione dei ritardi relativi ai riversamenti dell'anno 2004. Erroneamente la Corte di appello ha considerato quale dies a quo del termine di dieci giorni per i riversamenti, stabilito dall'art. 22 cit., quello di riscossione, ignorando il meccanismo delle anticipazioni previsto dalle convenzioni stipulate dalla società concessionaria con gli enti locali sulla base del protocollo d'intesa con Asco-Tributi, in forza del quale la prima anticipava ai comuni le somme riscosse dai contribuenti in ragione dell'80°/0 del gettito del tributo dell'anno precedente, in due rate annuali, rispettivamente in misura del 45 % entro il 5 luglio, e del 35% entro il 27 dicembre, mentre il residuo 20% era riversato con cadenza decadale dal momento in cui risultava contabilizzato un importo di riscossione superiore a quello anticipato. L'obbligo di riversamento, nel regime convenzionale, sorgeva solo dal momento in cui i versamenti superavano le anticipazioni già erogate. L'analisi dei consulenti del Pubblico Ministero, posta a base delle conformi decisioni di merito, è inficiata, con riguardo a tali aspetti, da plurimi vizi metodologici. Nel dettaglio: --le date di ricezione dei modelli CH52, trasmessi da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riepilogativi dei tributi riscossi per conto dei comuni, sono state individuate su base presuntiva, in relazione al dato statistico indicato da [OSCURATO:PERSONA] per il recapito della corrispondenza e non sono stati correttamente indicati i giorni di ritardo; --agli importi complessivi che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe tardivamente riversato ai comuni, indicati dai consulenti, sono riferibili plurimi modelli CH52, rivenienti dalle plurime spedizioni effettuate dai centri postali di smistamento (CUAS) dislocati nella provincia irpina, per cui le date di spedizione e di ricezione non potevano essere assunte unitariamente; --non risultano scomputate dalle somme asseritamente riversate con ritardo le anticipazioni erogate e non è dato conoscere l'ammontare delle appropriazioni. I medesimi vizi connotano la interpretazione delle tabelle allegate alla relazione di consulenza negli esempi di calcolo citati in sentenza. La Corte di merito non ha inoltre tenuto conto, ai fini dell'apprezzamento dei pretesi ritardi, dei tempi di lavorazione dei moduli CH52. Erroneamente è stato ritenuto significativo di interversio possessionis il trasferimento delle somme ricevute dai contribuenti dal conto postale dedicato ad altri conti, il cui utilizzo è stato consentito dalla intervenuta abrogazione del "comma 2, art. 5, d.l. 88/96", i quali erano pur sempre intestati alla società concessionaria e produttivi di interessi in egual misura.Sotto altro profilo, ai fini della configurabilità del peculato, il danaro riscosso, fino al pareggio con quello anticipato, non aveva connotazione pubblicistica, non essendo configurabile fino a tale momento alcun obbligo di riversamento. 2.1.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge, quanto al reato di peculato contestato per le annualità 2005-2006, anche in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in ordine alle condotte appropriative relative alle medesime annualità. E' stata inflitta condanna, quanto alle annualità 2005-2006, per un fatto - il tardivo riversamento - diverso dall'appropriazione, oggetto di contestazione. La lavorazione dei bollettini di pagamento, dal 18 ottobre 2006, è stata di fatto impedita dal sequestro dei supporti informativi nonché dalla intervenuta cessione di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., cui è subentrata, da ultimo, [OSCURATO:SOCIETA]., avendo il riordino del sistema delle riscossioni imposto esigenze di rendiconto di carattere straordinario. E' stato valorizzato, come elemento dimostrativo di reità, l'ordine di servizio interno a GEI nel 2005 (e dunque posteriore alla maggior parte dei fatti in addebito), con il quale si era stabilito che dovessero essere i funzionari ad autorizzare i riversannenti; lì dove tale disposizione organizzativa era intesa a definire .unicamente un corretto riparto di responsabilità tra livelli impiegatizi e dirigenziali, anche al fine di prevenire contestazioni di natura sindacale. 2.1.3. Violazione o erronea interpretazione dell'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine ai versamenti eccedentari. Secondo la Corte di appello gli imputati sarebbero responsabili per non aver provveduto a restituire i versamenti effettuati in eccedenza dai contribuenti, lì dove nessuna normativa disciplinava, ai tempi, le modalità e i termini di restituzione, che hanno trovato compiuta regolamentazione per effetto dell'inserimento, nel corpo dell'art. 22 cit., del comma 1-bis, ad opera dell'art. 83, dl. 25 giugno 2008, n. 112. Prima della novella, non essendo configurabile alcun obbligo restitutorio, quanto percepito in eccedenza da GEI non era classificabile come pecunia publica, sicchè il trattenimento di relativi importi integrerebbe, al più, un indebito arricchimento, di rilevanza solo civilistica. 2.1.4. Violazione o erronea interpretazione dell'art. 314 cod. pen., con riguardo alla configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di peculato, e contraddittorietà della motivazione in relazione ai medesimi profili.La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo in ragione del trasferimento in blocco delle somme riscosse dai contribuenti dal conto dedicato a diversi conti correnti intestati a [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla gestione delle stesse somme uti dominus, anche mediante investimenti. Di contro, lo spostamento era consentito a seguito dell'abrogazione del "comma 2 dell'art. 5, d.l. n. 88 del 1996". Non è significativo di volontà appropriativa, il preteso investimento di circa 500.000,00 euro, trattandosi di un deposito cauzionale acceso a garanzia dell'Erario per la durata della concessione di riscossione, peraltro confluito nell'attivo di cessione della società. Per il resto, GEI utilizzava il danaro dei versamenti ICI - costituente danaro privato, fino ad integrale compensazione delle anticipazioni - al solo scopo di garantirsi operatività. 2.1.5. Vizi di motivazione in relazione alle statuizioni civili. La sentenza impugnata ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili: 1) Agenzia delle Entrate, per avere la stessa dovuto provvedere alla restituzione dei versamenti eccedentari, non effettuata da [OSCURATO:SOCIETA].; 2) comune di [OSCURATO:PERSONA], per il disagio creato all'ente locale dall'assenza di rendicontazione. Di contro, alcun pregiudizio è derivato dai fatti in addebito ai detti enti, come emerso in istruttoria dibattimentale dalle deposizioni di: -- [OSCURATO:PERSONA], designato amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:SOCIETA] al momento dell'acquisizione della società irpina, il quale ha escluso di avere ricevuto lamentele o sollecitazioni legate al mancato o tardivo riversamento dell'ICI; -- [OSCURATO:PERSONA], responsabile del settore Tributi del comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato essere avvenuti i riversamenti in maniera regolare e nel rispetto della convenzione. Inoltre: -- non consta che Agenzia delle Entrate abbia provveduto alle restituzioni ai privati aventi diritto, né la relativa presa in carico è stata mai allegata dalla costituita parte civile; -- il comune di [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere incontrato difficoltà per la mancata rendicontazione, atteso che l'art. "10, comma 5, d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 304" prevede che la formazione dell'anagrafe dei dati sia gestita dal consorzio ANCl/CNC per la fiscalità locale, che raccoglie i dati dai concessionari per trasmetterli ai comuni, rendendoli disponibili sul sito www.fondazioneifel.it ;3. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Violazione o erronea interpretazione dell'art. 47, comma 3, cod. pen. L'utilizzo del danaro da parte dei concessionari prima del conguaglio, nella convinzione di poterne usare fino a concorrenza degli acconti effettuati in favore dei comuni, integra un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ossia un errore su norma - non amministrativa di contabilità ma - di natura convenzionale. 4. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla responsabilità concorsuale delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] e Lupi non rivestono la qualifica di incaricate di pubblico servizio, né mai sono state partecipi del consiglio di amministrazione di GEI, alle cui dipendenze hanno lavorato con vincolo di subordinazione, in qualità di socie di Servizi informatici s.r.I., società cui erano state esternalizzate le lavorazioni. Non è stato ricostruito un effettivo contributo causale, di natura materiale o morale, dalle stesse prestato alle condotte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. I ricorsi di Roberto e [OSCURATO:PERSONA] sono per diversi aspetti inammissibili, ma complessivamente infondati, e vanno respinti. Sono invece fondati i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle quali si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei limiti e per le ragioni che saranno in seguito esposte. 2. Il primo motivo, comune a tutti i ricorsi, è aspecifico perché ripetitivo, e comunque infondato. 2.1. Il tema attiene, anzitutto, al regime normativo dei riversamenti da parte delle società concessionarie dei servizi di riscossione dei tributi. Le difese contestano la decorrenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, per i riversamenti in favore degli enti impositori, individuata in sentenza nella riscossione del tributo, senza tener conto delle anticipazioni. Di contro, i Giudici di merito, le cui pronunce conformi si integrano in un unitario corpo argomentativo, hanno fatto buon governo della detta norma, la quale prevede in linea generale un termine decadale con dies a quo dalla riscossione, ma demanda a fonti di rango subprimario (un decreto interministeriale) di individuarne la decorrenza ove la riscossione avvenga per il tramite delle agenzie postali e delle banche. La sentenza impugnata ha considerato che i rapporti tra la maggior parte degli enti impositori e la società concessionaria dei servizi di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI, in seguito soppressa come tale) erano regolati da convenzioni, nel quadro di un sistema di fiscalità locale disegnato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, basato sulla attribuzione agli stessi enti di potestà regolamentare nella gestione delle proprie entrate; ed hanno compiutamente descritto il meccanismo, congegnato al fine di garantire una tempestiva acquisizione di flussi finanziari agli enti impositori, delle anticipazioni, le quali erano calcolate sul gettito del tributo dell'anno precedente ed erogate dai concessionari in due rate, con successivo conguaglio. Il termine di dieci giorni è indicato nel protocollo d'intesa ANCI [OSCURATO:PERSONA] del 1997, schema tipo su cui erano modellate le convenzioni singolarmente concluse con gli enti locali, le quali prevedevano una tempistica dei riversamenti mai superiore, talvolta inferiore e non risponde a verità che nella sentenza impugnata ne sia stata individuata la decorrenza nelle date di riscossione dell'imposta. La Corte di appello ha spiegato come uno sfalsamento temporale tra la riscossione e il riversamento agli enti dei relativi proventi, fosse imposto dalla necessità, per il concessionario, di acquisire dagli uffici postali i modelli riepilogativi CH52 da cui evincere l'identificativo dei contribuenti, i tributi versati e i comuni a cui imputare i pagamenti (posto che le riscossioni, eseguite per conto dei diversi enti locali della provincia, confluivano tutte su un unico conto postale), per concludere infine - in perfetta coerenza con tali premesse - che detto termine decorresse dalla data di ricezione dei plichi, contenenti i predetti prospetti di sintesi, da parte della società concessionaria. Le censure svolte al riguardo dalle difese, benché prospettate come vizio di motivazione, sono in realtà declinate in fatto ed ambiscono ad una alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. E' difatti granitico il principio per cui, nel vagliare il vizio di motivazione, questa Corte deve limitarsi a ripercorrere i passaggi argomentativi delineati nella sentenza impugnata e a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza alcuna possibilità di controllo della rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le censure difensive investono, all'evidenza, il merito laddove:- contestano l'attendibilità delle date di consegna dei plichi, verificate presso [OSCURATO:PERSONA]; il dato acquisito, al contrario, è parametrato sui tempi medi di spedizione, valutato attendibile per avere trovato conferma nelle prove, anche testimoniali, assunte in dibattimento; - contestano la adeguatezza del detto termine in rapporto ai tempi occorrenti per la lavorazione delle reversali, senza tener conto delle significative anomalie rilevate dalla indagine dei consulenti della [OSCURATO:PERSONA], lì dove hanno evidenziato come le inadempienze siano state via via ingravescenti, fornendo elementi per ritenere che l'entità dei ritardi (pari a 2/3 mesi nel 2004, cresciuti fino a 5 mesi nei periodi successivi, seguiti dalla totale assenza di versamenti da ottobre 2005 fino al momento in cui, nel novembre 2006, nell'imminenza del subentro di [OSCURATO:SOCIETA] alla società concessionaria, furono definitivamente regolate le pendenze) sia stata non ragionevole, in rapporto alla limitata complessità delle operazioni da compiere per imputare le riscossioni agli enti aventi diritto. In ogni caso, alla luce del quadro ricostruttivo tratteggiato in sentenza, un più analitico accertamento della tempistica delle ricezioni resta privo di decisiva rilevanza, essendosi accertato che la prassi operativa della società era di non protocollare tempestivamente i prospetti riepilogativi dei pagamenti e gli acclusi bollettini, ma di postergare la registrazione al protocollo dei plichi provenienti dagli uffici postali, modalità organizzativa che non faceva emergere lo sforamento dei termini decadali imposti dalla legge o inferiori risultanti dalle convenzioni. Parimenti ininfluente, ai fini della determinazione delle somme oggetto di tardivo riversamento, è l'accertamento dei termini e delle modalità di conguaglio, atteso che il presupposto logico argomentativo da cui muovono i Giudici di appello, fondato sulle risultanze dell'indagine dei consulenti, è che intanto venivano effettuati riversamenti, in quanto GEI avesse verificato che le somme riscosse eccedevano quelle anticipate, e dunque previa detrazione di quanto necessario a coprire le anticipazioni e le commissioni. Alle luce di quanto precede, le censure relative alla erroneità degli esempi citati in sentenza, volte a supportare, da parte della difesa, le lamentate lacune e incongruenze, non solo attengono al merito della decisione, ma non colgono nel segno perché non evidenziano profili di portata decisiva. 2.2. In perfetta coerenza con tale premessa ricostruttiva, è stata disattesa la domanda di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - mediante nuovo esame dei consulenti di parte o conferimento di incarico peritale - stante l'irrilevanza dell'acquisizione di dati più analitici con riguardo alle modalità di calcolo delle eccedenze da restituire sulle anticipazioni e delle relative scadenze, e di dati disaggregati per singoli comuni. Peraltro, è il caso di precisare che, essendosi in sentenza ritenuta la unicità del reato di peculato in addebito, con termine finale ad ottobre 2006, ed essendo stata inflitta una pena contenuta nel minimo edittale, non è dato apprezzare - né la difesa lo ha evidenziato - un interesse concreto alla impugnazione, correlato ad una più dettagliata ricostruzione dei tempi e della misura dei ritardi, né al fine della determinazione del momento consunnativo della condotta, né in relazione alla dosimetria della pena (posto che, in relazione alla mancata concessione degli elementi circostanziali, non vi è motivo di ricorso). Al riguardo, giova ribadire che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dei presupposti individuati da tale norma, costituiti dalla incompletezza dell'indagine dibattimentale e dalla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, secondo un accertamento che è tuttavia rimesso alla valutazione del giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666). Ed è principio di diritto parimenti consolidato che non possa dar luogo ad un vizio di mancata assunzione di una prova decisiva - e neppure a vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 507 cod. proc. pen. - la mancata assunzione di una prova che sia stata sollecitata dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria officiosa e che sia stata da questi ritenuta non necessaria ai fini della decisione (ex plurimis, Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep. 2017, Fiaschetti e altro, Rv. 269270 - 01). 2.3. La doglianza per cui il danaro riscosso non costituiva pecunia publica fino ad integrale compensazione delle anticipazioni, di tal che non sarebbe nemmeno configurabile il delitto di peculato per il tardivo riversamento, ripropone a sua volta rilievi già svolti nei gradi di merito ed è manifestamente infondata. Nella struttura della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen., il danaro oggetto di appropriazione non deve necessariamente appartenere alla pubblica amministrazione, stante l'ampiezza di latitudine della locuzione "denaro o altra cosa mobile altrui" contenuto nell'art. 314 cod. pen., presupponendo invece la norma che l'agente pubblico ne abbia il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio.E' stato ripetutamente spiegato dalla giurisprudenza di questa Corte che un possesso così qualificato non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Abbondanza; Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278; Sez. 6, n.12368 del 17/10/2012, dep. 2013, Medugno, Rv. 255998). Nella vicenda in esame, non è dubbio che la disponibilità delle somme riscosse a titolo di ICI sia stata acquisita in ragione del servizio espletato da [OSCURATO:SOCIETA]. quale agente di riscossione. Peraltro, invocando un meccanismo compensativo che ha fondamento nel regime convenzionale, si assume dai ricorrenti che gli importi riscossi fossero di spettanza della stessa società concessionaria fino a totale copertura delle anticipazioni; ma, così opinando, il ricorso non si confronta con la sentenza che ha ritenuto, sulla scorta di quanto accertato in istruttoria, che le anticipazioni fossero già state recuperate al momento in cui venivano effettuati i riversamenti. Dunque, il danaro oggetto di riversamento aveva una inequivoca destinazione pubblicistica, trattandosi di importi dovuti agli enti a titolo di imposte, ed è stato sviato dalle finalità sue proprie. 2.3. Altro profilo posto in discussione dai ricorrenti attiene alla configurabilità dei ritardi nei riversamenti quale elemento costitutivo oggettivo del reato loro ascritto. La sentenza impugnata richiama un precedente arresto in forza del quale integra il reato di peculato la condotta del pubblico agente che ritardi il versamento all'ente del danaro riscosso in ragione della funzione svolta oltre il ragionevole limite di tempo derivante dalla complessità delle operazioni di versamento o dalla necessità di attendere anche a doveri di ufficio di diversa natura (Sez. 6, n. 3601 del 14/01/2021; Baglivo, Rv. 280486, in fattispecie relativa ad un impiegato dell'ufficio anagrafe di un comune che si era appropriato delle somme consegnategli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità rilasciate, restituendole parzialmente solo dopo l'avvio di un procedimento amministrativo a suo carico). Tale pronuncia si pone in linea di continuità con il consolidato orientamento per il quale è ritenuta di valenza appropriativa la condotta di sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente lo apprezzabile (Sez. 6, n. 2963 del 29/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272131, con riferimento alla riscossione delle tasse automobilistiche; Sez. 6, n. 15853 del 01/02/2018, Munafò, Rv. 272910 con riferimento alla rivendita di valori bollati; Sez. 6, n. 32058 del 17/05/2018, Locane, Rv. 273446 con riferimento all'omesso versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva residenziale), ovvero l'inosservanza del termine indicato dalla pubblica amministrazione con la intimazione inviata, per contestare e sollecitare il versamento delle somme dovute (Sez. 6, n. 31920 del 06/06/2019, Orsi, Rv. 276805, con riferimento a concessionario del servizio di ricevitoria del lotto). La difesa invoca, di contro, il principio di diritto per cui la condotta appropriativa dei proventi della riscossione si realizza non già per effetto della mera inosservanza del termine di adempimento, bensì allorquando si determina la certa interversione del titolo del possesso, ossia allorché il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, Rv. 281335-02, con riferimento ad appropriazione del denaro riscosso dal notaio a titolo di imposte da riversare all'Erario; Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Boggione, Rv. 278708). Pur essendo corretta la premessa argomentativa del ragionamento, la tesi difensiva ignora che, nella vicenda al vaglio, i Giudici di merito non hanno affatto ritenuto significativo di interversio possessionis il solo tardivo riversamento all'erario degli importi dovuti, per un tempo che ha comunque superato la soglia di ragionevolezza, tenuto conto della entità del ritardo in rapporto alla limitata complessità delle operazioni da compiere; sul punto la sentenza ha valorizzato, con argomenti non censurabili sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa, quale elemento inequivocamente significativo di interversio, il trasferimento delle somme ricevute dai contribuenti ICI dal conto postale dedicato intestato a GEI ad altri conti autonomamente produttivi di interessi - incrementi che la società ha potuto lucrare - e la mancanza di ogni preliminare e doverosa attività di rendiconto e verifica. Da tali conti, gli importi sono stati prelevati ed utilizzati per finalità proprie della società, sia pure correlate all'esercizio delle attività di riscossione (tra le quali la sottoscrizione di una polizza fideiussoria richiesta ai fini dell'esercizio della concessione). Questa Corte ha da epoca risalente spiegato come l'agente che riscuote denaro pubblico non possa utilizzarlo per fini propri, sia pure assumendo l'obbligo di erogare all'amministrazione l'equivalente, o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza e che, in tali casi, non ha alcuna influenza, ai fini della rilevanza penale del fatto, l'intenzione di restituire le somme né la restituzione del tantundem, in quanto la lesione del bene giuridico si è già verificata con l'appropriazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190; Sez. 6, n. 53125 del 25/11/2014, Renni, Rv. 261680 Sez. 6, n. 1256 del 03/11/2003, dep. 2004, Bosinco, Rv. 229766). Non è poi corretto quanto riferito dalle difese sull'utilizzo consentito, da parte del concessionario di conti non dedicati, per effetto della intervenuta abrogazione del "comma 2 dell'art. 5 di. 88/96". Il decreto legge richiamato, decaduto per mancata conversione, ha introdotto disposizioni regolative della materia del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo, del tutto inconferenti rispetto alla vicenda processuale in disamina. Le difese hanno verosimilmente inteso riferirsi alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5 d.l. 8 agosto 1996, n. 437, conv. con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che prevedeva l'obbligo per il concessionario di disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'ICI esclusivamente a fronte del contestuale versamento dell'imposta a favore dei comuni, tramite postagiro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per i comuni in regime di tesoreria unica. In realtà, la norma abrogata consentiva ai concessionari di riversare le somme riscosse anche tramite conto corrente postale, direttamente alle tesorerie comunali, senza passare per il tramite delle tesorerie provinciali dello Stato, ma nulla prevedeva a proposito dell'obbligo di tenere un conto apposito per le esigenze del servizio di riscossione. Un tale obbligo discende piuttosto dall'art. 10 della legge n. 504 del 1992, istitutiva dell'Imposta comunale sugli immobili, come ha ribadito la Corte di cassazione civile, nella sua massima espressione nomofilattica (pronunciatasi in relazione alla debenza di corrispettivi per i servizi di accensione e tenuta del conto corrente dedicato, nonché alla incidenza del sistema di monopolio legale sull'obbligo a contrarre da parte dell'ente che espleta i servizi postali). In tale arresto si è evidenziato come la disposizione richiamata "stabilisce che l'ICI deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione o su apposito conto corrente postale intestato al concessionario stesso" sicché "quest'ultimo è obbligato all'accensione del conto corrente all'uopo destinato" (Sez. U civili, n. 7169 del 26/03/2014, Rv. 629693- 01; nello stesso senso, si veda la recentissima Sez. 5, n. 36094 del 23/11/2021, Rv. 663055 - 02). Ad ogni buon conto, nella vicenda che occupa, non rileva tanto l'esistenza o meno di un obbligo giuridico, per il concessionario, di accendere il conto, quanto il dato oggettivo che detto conto esistesse e che il danaro sullo stesso accreditato venisse in automatico trasferito su altri conti; operazione che, da un lato, permetteva alla società di lucrare gli interessi maturati sulla relative giacenze (i quali, diversamente, sarebbero stati di spettanza dell'ente impositore, come è dato argomentare dal comma 3, art. 5. d.l. 8 agosto 1996, n. 437, conv. in legge 24 ottobre 1996, n. 556, che ne prevedeva il versamento in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta comunale spettante a ciascun ente); dall'altro ha consentito alla stessa di farne uso, uti dominus, così sviandolo dalla sua destinazione pubblicistica, come dimostra l'assenza di preventiva contabilizzazione e verifica. Non vale osservare in senso contrario che i conti di destinazione fossero intestati alla medesima società concessionaria, essendo questa un ente privato di lucro, nel cui ambito i Godas avevano un ruolo apicale ed una evidente cointeressenza, in quanto componenti del consiglio di amministrazione e soci. Come la sentenza ha correttamente precisato, la destinazione dei proventi della riscossione all'acquisto di una polizza necessaria per l'esercizio di tale attività ancor più dimostra come il danaro oggetto di riscossione sia stato confuso con risorse proprie della società. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1.Non .sussiste il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, lamentato dai ricorrenti sul presupposto che sia stata pronunciata condanna per un fatto - il tardivo riversamento - diverso da quello - l'appropriazione - oggetto di contestazione. Invero, le condotte hanno un nucleo comune in quanto il ritardo è ritenuto sintomatico di pur temporanea appropriazione, attesa la natura fungibile dei valori pecuniari. Il tema è stato inoltre esplorato in tutte le sue implicazioni nel corso del dibattimento e i ricorrenti non hanno dedotto, quale conseguenza di tale pretesa discrasia, un qualsivoglia pregiudizio all'esercizio delle proprie prerogative difensive. E' principio consolidato di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Sez. U, n. 36551 I 3 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619 - 01). In linea con questa consolidata impostazione, è stato detto che non sussiste violazione del principio di correlazione cristallizzato dall'art. 521 cod. proc. pen. allorquando, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti che sia stata arricchita e conformata - nella specifica vicenda, quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno - alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 01). 3.2. La deduzione per cui l'omessa lavorazione delle reversali di pagamento, a partire dal mese di ottobre 2006, sarebbe dipesa da fatto non imputabile alla volontà dei ricorrenti, siccome impedita dall'intervenuto sequestro dei relativi supporti informativi, nonché dalle straordinarie esigenze di rendiconto correlate al subentro a [OSCURATO:SOCIETA]. dapprima di [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è inconferente, quanto alla pronuncia ablativa, avuto riguardo al perimetro temporale della contestazione, mentre è puramente assertiva, quanto alle esigenze di rendicontazione di eccezionale portata, alle quali in sentenza, senza illogicità, non si è attribuita alcuna valenza impeditiva. 3.3. Ancora, hanno natura di censure in fatto e tendono ad un differente apprezzamento delle risultanze istruttorie - come detto, non consentito in questa sede - le deduzioni relative alla valenza dell'ordine di servizio del 2005, con il quale si era stabilito che dovessero essere i funzionari ad autorizzare i riversamenti. Tale ordine, in tesi accusatoria, condivisa nelle sentenze di merito, sarebbe dimostrativo di reità posto che legittimava contestualmente il ritardo nei controlli, mentre, secondo le difese, era esclusivamente una disposizione organizzativa intesa a definire, anche al fine di prevenire contestazioni di natura sindacale, un corretto riparto di responsabilità tra livelli impiegatizi e dirigenziali. La chiave di lettura alternativa offerta non giustifica la verificazione dei richiamati ritardi, cui era strettamente connessa la possibilità di storno degli importi sui propri autonomi conti correnti, ed il lucro conseguente. 4. Il terzo motivo, relativo all'impossibilità di configurare come ipotesi di peculato la ritenzione degli importi versati in eccedenza dai contribuenti, è infondato.Le difese deducono, nella sostanza, che la Corte di appello abbia ritenuto la responsabilità degli imputati senza considerare che la disciplina regolativa delle modalità e dei termini di restituzione delle somme eccedentarie è stata definita, in epoca successiva ai fatti, dal comma 1-bis dell'art. 22 del d.lgs. n. 122 del 1999, introdotto dall'art. 83, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e non potrebbe trovare applicazione retroattiva. Di qui l'assunto per cui non vi sarebbe stato, ai tempi, alcun obbligo restitutorio con riferimento a tali eccedenze. Di contro, la sentenza ha compiutamente spiegato come l'assunto che il danaro non costituisse pecunia publica muove da una non corretta analisi ricostruttiva della fattispecie incriminatrice del peculato, che non richiede affatto - per i motivi esposti al paragrafo n. 2.3. cui si rinvia - l'appartenenza della res oggetto di appropriazione alla pubblica amministrazione, ma solo la necessità di una relazione funzionale, che si sia instaurata per ragioni di ufficio o servizio, che ne abbia reso possibile la appropriazione. L'assenza, ai tempi, di una compiuta disciplina delle procedure di restituzione, in seguito introdotta anche per regolare l'onere economico delle correlate attività, non legittimava la società concessionaria a ritenere, e per giunta per importi considerevoli e via via ingravescenti, somme percepite in ragione delle attività di riscossione; risulta dalla relazione dei consulenti richiamata in sentenza, alle pagg. 12 e ss., che GEI era perfettamente consapevole della eccedenza degli importi rispetto al debito tributario, somme che avrebbero dovuto confluire sui conti dell'ente impositore, in quanto soggetto in ultima analisi obbligato a valutare le eccedenze e a provvedere alle restituzioni. E' questione dunque diversa e non sovrapponibile, perché inerente alla sola relazione civilistica tra [OSCURATO:SOCIETA]. e privati contribuenti, la possibilità di ravvisare nella ritenzione di tali importi gli estremi di un indebito arricchimento, mentre la contestazione attiene all'appropriazione di somme acquisite solo in virtù della funzione pubblica svolta, della cui restituzione l'amministrazione pubblica era responsabile. 5. Il quarto motivo, relativo alla non configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di peculato, è a sua volta inammissibile, perché reiterativo di argomentazioni già sottoposte alla Corte di appello ed afferenti al merito. Con ragionamento esente da contraddittorietà, i Giudici di secondo grado hanno dedotto il dolo di peculato da una duplicità di elementi, da leggere sinergicamente, in quanto significativi, nella loro coordinazione logica, di volontà di interversione, quali:1) il trasferimento in blocco delle somme percepite dai contribuenti, avvenuto a prescindere da qualsiasi contabilizzazione e verifica - attività doverose, trattandosi di riscossione nell'interesse altrui - dal conto dedicato a diversi conti correnti societari intestati a [OSCURATO:SOCIETA].; 2) l'artificio della sistematica contabilizzazione in ritardo dei versamenti. Le modalità di tali condotte, poste in essere a beneficio della società, sia pure per garantirne l'operatività, sottendono una volontà elusiva, a sua volta presupponente la consapevolezza della illiceità di un diretto prelievo di quel danaro e dei relativi frutti civili, nonché della illiceità di non ragionevoli ritardi. 6. Le doglienze relative alle statuizioni civili sono inammissibili perché in parte reiterative e comunque manifestamente infondate. E stata, invero, inflitta condanna solo generica al risarcimento dei danni - senza anticipazione di provvisionale - i cui presupposti fondativi sono stati correttamente individuati: 1) nella astratta potenzialità lesiva del fatto; 2) nella esistenza di un nesso causale tra il fatto e il pregiudizio lamentato. Quest'ultimo è stato coerentemente correlato: - quanto ad Agenzia delle Entrate, all'avere dovuto, tramite la società [OSCURATO:SOCIETA], avviare le procedure di restituzione dei versamenti eseguiti dai privati sine titulo, non completate, nel periodo di interesse; - quanto al comune di [OSCURATO:PERSONA], all'assenza di rendicontazione, foriera di difficoltà per l'ente locale, per la impossibilità di controllare la correttezza dell'operato del concessionario anche in relazione alla tempistica dei riversamenti dovuti al netto delle anticipazioni. Le censure fondate sui contenuti - peraltro parziali - delle deposizioni dei testi Mariotti e Melucci sono declinate essenzialmente in fatto e comunque ininfluenti, in quanto la effettività e misura di tali pregiudizi saranno oggetto di valutazione nel separato giudizio civile. Quanto alla rendicontazione, la questione della esistenza di una anagrafe dati gestita dal consorzio ANCl/CNC per la fiscalità locale, prevista dall'art. 10, comma 5, d. Igs. n. 504 - e non 304 - del 1992 costituisce deduzione inammissibile perché non devoluta in appello e, in ogni caso, infondata. La norma richiamata si limitava a prevedere che i dati di riscossione fossero trasmessi ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze e che l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) dovesse organizzare le relative attività strumentali e provvedere, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale; il che non esimeva la società dall'obbligo di rendicontazione correlato all'espletamento del servizio, che ha fondamento nell'art. 23 del d. Igs. 112 del 1999, in forza del quale " Il concessionario rende la contabilita' delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita' e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica." 7. Inammissibile, perché reiterativa e manifestamente infondata, è la pretesa violazione dell'art. 47, comma 3, cod. pen. lamentata nei ricorsi nell'interesse dei soli Godas, i quali deducono che integrerebbe errore di fatto su norma di natura non penale, bensì convenzionale, la convinzione, avuta dai ricorrenti, di poter fare uso delle somme riscosse fino a concorrenza delle anticipazioni eseguite. La asserita mancata conoscenza, da parte di un operatore professionale, quale GEI, delle prescrizioni delle convenzioni, cadendo su norma integratrice del precetto, refluisce in errore sul precetto stesso e non è idonea ad escludere il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., non emergendo una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto di essa, che possa far ritenere l'ignoranza inevitabile. Deve invero considerarsi errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per legge diversa dalla legge penale, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808 - 01). E del resto, come argomentato in sentenza senza contraddittorietà ed aporie sul piano logico, il difetto di consapevolezza della altruità del danaro è smentito dalle condotte elusive poste in essere per farne uso, per le esigenze della società, tale essendo l'artificio per registrare con ritardo al protocollo i plichi provenienti dai centri postali e il trasferimento in blocco delle somme su conti diversi da quello apposito, senza previamente rendicontare. 8. Appaiono fondati, di contro, i ricorsi formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto al difetto di motivazione in ordine alla ipotizzata responsabilità concorsuale nel reato di peculato. La sentenza individua in termini del tutto generici i presupposti su cui va ricostruita in capo alle imputate la qualifica pubblicistica di incaricate di pubblico servizio, avendo evidenziato che le stesse operarono alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., essendo socie - [OSCURATO:PERSONA] anche amministratore delegato - di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ossia della società alla quale erano stati esternalizzati da [OSCURATO:SOCIETA]. i soli servizi di data entry relativi alla riscossione dell'ICI. Non sono illustrate, tuttavia, né le mansioni espletate per ritenerle compartecipi della attività di pubblico servizio di riscossione tout court, né le loro modalità di interazione con la società concessionaria, alla cui compagine non consta che fossero intranee. Avrebbe dovuto essere meglio precisata l'affermazione, che si legge in sentenza, che si occupavano della gestione dei servizi, non essendosi indicato quali, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che firmava gli ordini di pagamento a mezzo bonifico bancario, anche in tal caso, senza specificare di quali bonifici si trattasse. Neppure è spiegato se vi sia stata compartecipazione delle imputate alla condotta appropriativa ascritta ai rispettivi coniugi, Roberto e [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato ricostruito un contributo causale, di natura materiale o morale, alle stesse riferibile. Una condotta ausiliatrice da parte di Biase parrebbe individuata nell'avere la stessa sottoscritto, unitamente ad altri, l'ordine di servizio del 13 ottobre 2005, con cui si era rimesso in esclusiva ai funzionari il potere di firma dei riversamenti. Ma se è vero che, nella ricostruzione accusatoria, tale disposizione aveva stabilizzato il sistematico differimento nella lavorazione delle reversali, è anche vero che, nella versione difensiva, essa era intesa a definire un corretto riparto di responsabilità tra livelli impiegatizi e dirigenziali, onde prevenire contestazioni di natura sindacale; sicchè i Giudici di merito avrebbero dovuto precisare perché, da parte di [OSCURATO:PERSONA], estranea alla società concessionaria, e priva di una reale cointeressenza alla condotta appropriativa, l'avere sottoscritto tale atto sottendesse una finalità agevolatrice dei ritardi nei riversamenti, e non invece un'esigenza di più razionale ripartizione delle attribuzioni tra dipendenti, nell'ambito della organizzazione delle prestazioni di lavoro. Per entrambe le imputate, la Corte di appello non spiega da quali elementi possa evincersi la consapevolezza in capo alle ricorrenti della condotta criminosa posta in essere dai Godas e dell'apporto che, con il proprio operato, queste avrebbero dato ad essa, avendo costruito una sorta di responsabilità da posizione, non accettabile se basata sul presupposto (implicito) che le ricorrenti non potessero non ignorare la circostanza, in ragione del vincolo di coniugio con i coimputati. Con le censure difensive la sentenza non si confronta e la motivazione risulta carente, dovendosene conseguentemente disporre l'annullamento per nuova valutazione, da operare alla luce delle considerazioni che precedono.9. Quanto al regime delle spese, al rigetto dei ricorsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, con vincolo solidale, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi nel giudizio di legittimità, nella misura indicata in dis
Sentenza Cassazione n. 25760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris