CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 13516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pisa e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via degli Scipioni n. 268/a in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2007, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.11.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: O GGETTO : Società di persone e soci - Accertamento - Richiesta di sospensione - Art. 1, comma 197, L. 197/2022. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], avviso di accertamento relativo a maggior reddito conseguito nell’anno 2006, ed ai due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano notificati gli atti impositivi conseguenziali, relativi al reddito di partecipazione percepito ai fini Irpef. 2. I contribuenti proponevano opposizione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pisa che la rigettava. 3. Società e soci presentavano istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del Dl n. 98 del 2011, come conv. L’Amministrazione finanziaria, però, negava l’accesso alla normativa condonistica, a causa della formazione del giudicato sul merito della vicenda, prima dell’entrata in vigore della norma invocata. 4. I provvedimenti di diniego emessi dall’Ente impositore erano impugnati dai contribuenti innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, che riteneva fondate le ragioni dei ricorrenti ed affermava la illegittimità del diniego di accesso al condono opposto dall’Ente impositore. 5. Spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, avverso la decisione assunta dalla CTP, l’Amministrazione finanziaria. La CTR confermava la decisione di primo grado, ed affermava pertanto il diritto ad accedere alla normativa condonistica dei contribuenti. 6. Ha proposto ricorso per cassazione, impugnando la decisione pronunciata dal giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo d’impugnazione. Resiste mediante controricorso la Tosco AbrasivSas di [OSCURATO:PERSONA] C. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 39 del Dl n. 98 del 2011, come conv., dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 2909 cod. civ., per non essere la normativa condonistica applicabile nel caso di specie, stante la formazione del giudicato sulla pretesa tributaria prima dell’entrata in vigore della disciplina agevolativa. 2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esamenel merito del motivo di ricorso. 3. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte, P.Q.M. accoglie l’istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] siv Sas di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.10.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, dis