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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29785/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.14961-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Pellezzano (SA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20 ed elett.te dom.to in Salerno al Viale delle Ginestre, 21, presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 03830780361) con sede in Modena alla [OSCURATO:PERSONA] 8/20, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1739/2018 resa, in data 8.11.2018, dalla Corte di Appello di Salerno e pubblicata in data 9.11.2018 ad esito del giudizio n.

RG. 517/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/9/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]., già subentrante in tutti i rapporti negoziali della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno), al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma dallo stesso versata e di n. 2107 azioni, nonché al risarcimento dei danni per la illegittima appostazione a sofferenza di un presunto credito e la relativa segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi.

Più in particolarel’attore esponeva che: erastato, per molti anni, correntista, nonché socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. poi [OSCURATO:SOCIETA]. ed ora [OSCURATO:SOCIETA].; in ragione dell’attività professionale di dottore commercialista dallo stesso esercitata, aveva acceso conti correnti affidati presso vari istituti bancari cittadini, tra i quali anche la banca convenuta in giudizio; dopo un rapporto durato svariati anni, la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno non aveva indugiato, in data 28.08.1997, a recedere a d nutum dal contratto di apertura di credito concessogli nonché alla [OSCURATO:SOCIETA], società di professionisti di cui erano soci il ricorrente e la moglie [OSCURATO:PERSONA] con termini di rientro brevissimi; onde evitare qualsiasi tipo di contenzioso, pur rimarcando sempre l’illegittimità dei tassi applicati, decise di estinguere la propria esposizione debitoria al netto della trimestralizzazione degli interessi passivi e previa rinegoziazione dei tassi applicati concludendo un accordo per il rientro in termini molto brevi, con l’intesa che, tuttavia -atteso l’ingente patrimonio di cui godeva insieme ai suoi fideiussori, nonché i brevissimi tempi di ripianamento del debito, nonché il fatto che possedevaazioni della banca per un valore di ca. 140.000.000 di lire nonché ancora per il fatto che la sua esposizione non era precisamente determinata nel suo ammontare, attesa l’illegittimità dei tassi applicati e dell’anatocismo- il suo nominativo non fosse comunicato alla centrale dei rischi; dopo che, aveva versato, come concordato, ben 94.000.000 di lire in unica soluzione, lo stesso si vide tuttavia recapitare una raccomandata della B.N.A che richiedeva l’immediato rientro dell’apertura del fido concesso dalla stessa banca atteso che il suo nominativo era stato segnalato “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi dalla B.P.S.;così come la B.N.A., anche gli altri istituti bancari con i quali intratteneva rapporti di conto corrente ([OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) chiesero l’immediato rientro all’esponente, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ealla moglie, [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore; stante l’impossibilità di far fronte in tempi brevi a tutte le suddette richieste di rientro, nell’arco di pochi giorni, seguirono i decreti ingiuntivi da parte dei predetti istituti di credito, con aggressione dell’intero suo patrimonio immobiliare e della moglie; il [OSCURATO:SOCIETA] presentò addirittura istanza di fallimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e, conseguentemente, dei soci, con la conseguenza che furono, pertanto, costretti a ripianare immediatamente l’esposizione del M.P.S. e dopo a cercare di definire le ulteriori esposizioni debitorie con le banche; il comportamento della banca convenuta, assolutamente contrario ai più elementari principi della buona fede, gli aveva pertantoarrecato notevolissimi danni.

2. Nella resistenza della banca che contestava la domanda attorea e comunque deduceva la compensazione del credito di lire 66.353.000, derivante dalla vendita delle azioni, con il proprio maggior credito, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2230/2011 resa il 20.10.2011 e pubblicata il 14.11.2011, rigettava la domanda attrice di condanna al risarcimento dei danni e accoglieva tuttavia le ulteriori domande avanzate dal Pecoraro, compensando le spese di lite tra le parti.

Più in particolare, il Tribunale evidenziava “…la responsabilità extracontrattuale della banca per l’illegittima segnalazione della sofferenza alla centrale dei rischi creditizi….”, rigettando tuttavia la conseguente domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente “…pur se risulta(va) accertato il fatto illecito potenzialmente lesivo, in mancanza di prova dei danni da esso effettivamente e concretamente cagionati”.3.

Avverso la suddetta sentenza il Pecoraro , con atto di citazione d atato 25.9.2002, proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Salerno chiedendo la riforma parziale della stessa e l’accoglimento della domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione “a sofferenza” del suo nominativo, e, per l’effetto, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]al risarcimento di tutti i danni subiti per la riferita segnalazione illegittima nella misura opportunaprevia eventuale CTU o, in mancanza, da liquidarsi con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..

4. L’appellante deduceva, come motivi di gravame, che il Tribunale avesse errato nel punto in cui non aveva tenuto conto della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto ritenutadomanda nuova proposta solo con la comparsa conclusionale e non aveva ritenuto provati i danni patrimoniali ed il nesso causale con la segnalazione alla centrale rischi.

5. Con comparsa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si costituivain giudizio la [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, a sua volta , appello incidentale relativamente alle domande accolte in primo grado.

6. La Corte di Appello, dopo aver sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata con cauzione a carico della [OSCURATO:PERSONA](con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla successiva udienza del 4.5.2018), con la sentenza n. 1739/2018, resa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata in data9.11.2018, ha rigettato l’appello principale e quello incidentale, compensandointegralmente le competenze del grado.

La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora rileva - che : a) in relazione al motivo di gravame contenuto nell’appello principale (riguardante il rigetto della domanda risarcitoria) ed a quello dell’appello incidentale incentrato sulla contestata legittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] (profili da trattarsi unitariamente), le relative censure erano infondate, posto cheil giudice di primo grado aveva statuito correttamente che la segnalazione effettuata dalla banca era stata adottata fuori dai limiti consentiti dalla normativa vigente e si era anche dimostrata incongrua rispetto alla funzione di autotutela preventiva del sistema creditizio cui l’istituto della segnalazione è normalmente preposto; b) a tale comportamento conseguiva un danno non patrimoniale che dovevaritenersi in re ipsa e che legittimava pertanto il diritto al risarcimento del danno senza che incombessesul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno che come tale non richiedeva specifica dimostrazione; c) tuttavia la domanda risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali era stata per la prima volta richiesta in sede di conclusionali nel giudizio di primo grado e poi nella sede dell’appello, pertanto in modo inammissibile per tardività nella proposizione delle relative domande, non potendosi sul punto neanche condividere la tesi della parte appellata secondo cui la richiesta di “risarcimento di tutti i danni”, conseguenti alla segnalazione illegittima alla centrale rischi, contenuta nell’atto di citazione, dove sse intendersi come richiesta di danni anche non patrimoniali; d) non erano comunque condivisibili neanche le considerazioni dell’appellante principale in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale, resistendo le motivazioni di rigetto adottate dal Tribunale ai motivi di gravame, posto che le dichiarazioni fiscali, che avrebbero dovuto indicare un calo dei redditi del professionista successivo alla segnalazione, non dimostravano affatto la circostanza dedotta dell’impossibilità per il commercialista di anticipare le deleghe di pagamento ai clienti e comunque non erano idonee a fornire la prova di una costante diminuzione delle capacità di guadagno da porre in rapporto causale con il verificarsi dell’evento dannoso; e) non erano stati dimostrati neanche gli allegati fallimenti delle proposte di vendita immobiliari, come tali asseritamente collegate eziologicamente alla predette illegittime segnalazioni; f) non era stata comunque fornita prova sufficiente del pregiudizio patrimoniale stesso né il necessario nesso di causalità; g) era infondato anche il secondo motivo dell’appello incidentale, in quanto l’invocata compensazione volontaria non poteva trovare riscontro nell’art. 3 del contratto di deposito titoli in custodia nè nell’art. 5 delle condizioni relative al contratto di conto corrente; h) non potevano neanche essere invocate utilmente le compensazioni legali e giudiziali avendo il giudice di primo grado correttamente rilevato che se la banca avesse inteso far valere una compensazione legale ed estinguere il proprio debito verso l’appellante, avrebbe dovuto modificare la domanda nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo l’accertamento della parziale estinzione del proprio credito per compensazione; i) le domande di restituzione dei titoli erano divenute improcedibili.2.

La sentenza, pubblicata il 9 novembre 2018, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso, con il quale ha anche presentato ricorso incidentale articolato, a sua volta, in quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., 99 c.p.c., 183 c.p.c. e 345 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché omessa pronuncia ovvero l'inesistenza di domanda nuova in appello per travisamento dei fatti e violazione di norme di diritto. 1.1 Ricorda il ricorrente che la Corte di appello, dopo aver confermato, rigettando l’appello incidentale proposto dalla banca, l’illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ed aver sostenuto che solitamenteda detto illegittimo comportamento conseguirebbe un danno non patrimoniale che si ritiene tuttavia in re ipsa, ha tuttavia poi concluso per l’inammissibilità della relativa domanda risarcitoria perché solo tardivamente proposta in sede di comparsa conclusionale ovvero in appello, con ciò tuttavia incorrendo nella falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. e in contrasto con l’art. 112 c.p.c., traducendosi in un error in procedendoconsistente nella violazione del principio tra chiesto e pronunciato. 1.2 Evidenzia ancora il ricorrente che aveva chiesto già nell’atto di citazione in primo grado il risarcimento di tutti i danni conseguenti all’illegittima segnalazione, con ciò chiaramente intendendo sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali, ciò anche evincendosi dal fatto che, nella narrativa dell’atto introduttivo del giudizio,aveva specificato che la predetta illegittima segnalazione aveva comunque compromesso il rapporto fiduciario che aveva con la sua clientela, con ciò procurandogli un ulteriore discredito personale che aveva inevitabilmente compromesso la sua immagine professionale.2.

Con il secondo mezzo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. edomessa pronuncia su un capo della domanda. 2.1 Ricorda il ricorrente che, nell’atto introduttivo del giudizio, aveva indicato tre voci di danno patrimoniale subito a causa dell’illegittima segnalazione a sofferenza: i) la riduzione dei proventi della propria attività professionale a causa dell’impossibilità di anticipare il pagamento delle deleghe fiscali per i propri clienti non potendo più accedere al credito bancario;ii) la perdita di favorevoli proposte irrevocabili di vendita, a seguito dell’indisponibilità del proprio patrimonio immobiliare aggredito dalle ipoteche giudiziali da parte degli altri istituti di credito che avevano richiesto l’immediato rientro dagli affidamenti concessi;iii) la lesione del diritto, costituzionalmente garantito, dell’iniziativa economica privata che, come è noto, si alimenta grazie al credito bancario, l’accesso al quale, a seguito della contestata segnalazione, erastato irrimediabilmente precluso.

Il Tribunale- precisa ancora il ricorrente - dopo aver accertato, con articolata motivazione, la responsabilità extracontrattuale della banca per l’illegittima segnalazione della sofferenza alla centrale rischi, in punto di risarcimento del danno,aveva ritenuto che “….. la terza voce di danno, perdita di occasioni di investimento, fosse assolutamente generica” e che per le prime due non sussistesse la prova del nesso causale con la segnalazione alla centrale rischi. 2.2 Con l’atto di appello aveva espressamente contestato la suddetta statuizione del giudice di prime cure, rilevandone, tra i motivi di appello, l’erroneità e chiedendo, in riforma della stessa, la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale come indicato nell’atto introduttivo, riportando integralmente e testualmente le tre sopraindicate voci di danno. 2.3 La Corte di Appello - aggiunge sempre il ricorrente - aveva ritenuto di confermare integralmente quanto statuito dal Tribunale relativamente alle prime due voci di danno, nulla riferendo invece in ordine alla terza voce di danno lamentata, relativa alla violazione del diritto all’iniziativa economica privata costituzionalmente garantita, che la giurisprudenza costante riconduce nell'alveo dell'art. 41 Cost., e consistente, nella fattispecie, nella sua impossibilità di ricorrere al credito bancario e nella mancata disponibilità degli affidamenti concessi a seguito dell’illegittima iscrizione a sofferenza.

Si evidenzia da parte del ricorrente che la Corte di Appellonon avrebbe neanche argomentato in ordine all’evidente prova fornita in relazione alla richiamata lesione attraverso il deposito delle revoche degli affidamenti in essere (cfr. lettera racc. a.r. della BNA del 4.8.1998, lettera racc. a.r. del 14.9.1998 della [OSCURATO:PERSONA], lettera racc. a.r. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MPS). 2.4 Secondo il ricorrente, nella fattispecie in esame , la sentenza impugnata sarebbe pertantoaffetta dalla dedotta omessa pronuncia che - sostanziandosi in un error in procedendo,con violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.- ricorre rebbe quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda ovvero, specificamente, quando difetti la decisione in ordine a un motivo di appello. 3.1Con il primo motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243, 2697, 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. 3.2 In particolare, la banca si duole del fatto che il Tribunale prima e la Corte territoriale successivamente abbiano ritenuto inapplicabile la compensazione dalla stessa invocata cuncurrenti quantitate del credito di € 34.268,00 , riconosciuto al Dott. [OSCURATO:PERSONA] con la decisione qui impugnata,con un proprio credito accertato in un altro giudizio con sentenza passata in giudicato.

La Corte di Appello aveva infattitestualmente statuito che “…se la banca avesse inteso far valere una compensazione legale ed estinguere il proprio debito verso l'appellante, avrebbe dovuto modificare la domanda nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo l'accertamento della parziale estinzione del proprio credito per compensazione". 3.3 Sul punto, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con la richiamata sentenza n. 1087/2006, che aveva accertato definitivamente il proprio credito nei confronti del ricorrente, era incominciato in data anteriore all’insorgenza del credito del Pecoraro che, come si evince dalla stessa sentenza di appello impugnata, risaliva al 30.4.1999, data di pagamento delle azioni vendute a seguito dell’OPA.

Per tali motivi, secondo la tesi della b anca, correttamente sarebbe stat a dalla stessa svolta l’eccezione di compensazione nel successivo giudizio (e cioè, nel giudizio oggetto della odierna impugnazione) che l’aveva invece vista debitrice nei confronti del Pecoraroe, poiché l’istituto di credito era divenut o medio tempore titolare di un titolo definitivo portato in una sentenza passata in giudicato, “..non vi era più alcun problema processuale in ordine all’accertamento di tale credito ……con la conseguenza che il Tribunale prima e la Corte poi avrebbero dovuto limitarsi a prenderne atto e dichiarare la compensazione giudiziale”. 3.4Sostiene, inoltre, la ricorrente incidentale che sarebbe “…evidente quindi, l'errore della sentenza gravata per aver negato l’applicabilità della compensazione ritenendo che tale accertamento sarebbe dovuto avvenire solo nell'altro giudizio appena riferito e terminato appunto con il dedotto giudicato, ponendosi così in contrasto con i principi sanciti da questa Ecc.ma Corte”. 3.5Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce rispettivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omessa pronuncia della cessazione della materia del contendere ex art. 360 n. 4 c.p.c. e il contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. 3.6I motivi riguarda no, in realtà, l’omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda formulata dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla restituzione delle azioni appartenenti allo stesso, ovv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.14961-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Pellezzano (SA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20 ed elett.te dom.to in Salerno al Viale delle Ginestre, 21, presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 03830780361) con sede in Modena alla [OSCURATO:PERSONA] 8/20, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1739/2018 resa, in data 8.11.2018, dalla Corte di Appello di Salerno e pubblicata in data 9.11.2018 ad esito del giudizio n. RG. 517/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/9/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]., già subentrante in tutti i rapporti negoziali della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno), al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma dallo stesso versata e di n. 2107 azioni, nonché al risarcimento dei danni per la illegittima appostazione a sofferenza di un presunto credito e la relativa segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi. Più in particolarel’attore esponeva che: erastato, per molti anni, correntista, nonché socio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. poi [OSCURATO:SOCIETA]. ed ora [OSCURATO:SOCIETA].; in ragione dell’attività professionale di dottore commercialista dallo stesso esercitata, aveva acceso conti correnti affidati presso vari istituti bancari cittadini, tra i quali anche la banca convenuta in giudizio; dopo un rapporto durato svariati anni, la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno non aveva indugiato, in data 28.08.1997, a recedere a d nutum dal contratto di apertura di credito concessogli nonché alla [OSCURATO:SOCIETA], società di professionisti di cui erano soci il ricorrente e la moglie [OSCURATO:PERSONA] con termini di rientro brevissimi; onde evitare qualsiasi tipo di contenzioso, pur rimarcando sempre l’illegittimità dei tassi applicati, decise di estinguere la propria esposizione debitoria al netto della trimestralizzazione degli interessi passivi e previa rinegoziazione dei tassi applicati concludendo un accordo per il rientro in termini molto brevi, con l’intesa che, tuttavia -atteso l’ingente patrimonio di cui godeva insieme ai suoi fideiussori, nonché i brevissimi tempi di ripianamento del debito, nonché il fatto che possedevaazioni della banca per un valore di ca. 140.000.000 di lire nonché ancora per il fatto che la sua esposizione non era precisamente determinata nel suo ammontare, attesa l’illegittimità dei tassi applicati e dell’anatocismo- il suo nominativo non fosse comunicato alla centrale dei rischi; dopo che, aveva versato, come concordato, ben 94.000.000 di lire in unica soluzione, lo stesso si vide tuttavia recapitare una raccomandata della B.N.A che richiedeva l’immediato rientro dell’apertura del fido concesso dalla stessa banca atteso che il suo nominativo era stato segnalato “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi dalla B.P.S.;così come la B.N.A., anche gli altri istituti bancari con i quali intratteneva rapporti di conto corrente ([OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) chiesero l’immediato rientro all’esponente, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ealla moglie, [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore; stante l’impossibilità di far fronte in tempi brevi a tutte le suddette richieste di rientro, nell’arco di pochi giorni, seguirono i decreti ingiuntivi da parte dei predetti istituti di credito, con aggressione dell’intero suo patrimonio immobiliare e della moglie; il [OSCURATO:SOCIETA] presentò addirittura istanza di fallimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e, conseguentemente, dei soci, con la conseguenza che furono, pertanto, costretti a ripianare immediatamente l’esposizione del M.P.S. e dopo a cercare di definire le ulteriori esposizioni debitorie con le banche; il comportamento della banca convenuta, assolutamente contrario ai più elementari principi della buona fede, gli aveva pertantoarrecato notevolissimi danni. 2. Nella resistenza della banca che contestava la domanda attorea e comunque deduceva la compensazione del credito di lire 66.353.000, derivante dalla vendita delle azioni, con il proprio maggior credito, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2230/2011 resa il 20.10.2011 e pubblicata il 14.11.2011, rigettava la domanda attrice di condanna al risarcimento dei danni e accoglieva tuttavia le ulteriori domande avanzate dal Pecoraro, compensando le spese di lite tra le parti. Più in particolare, il Tribunale evidenziava “…la responsabilità extracontrattuale della banca per l’illegittima segnalazione della sofferenza alla centrale dei rischi creditizi….”, rigettando tuttavia la conseguente domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente “…pur se risulta(va) accertato il fatto illecito potenzialmente lesivo, in mancanza di prova dei danni da esso effettivamente e concretamente cagionati”.3. Avverso la suddetta sentenza il Pecoraro , con atto di citazione d atato 25.9.2002, proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Salerno chiedendo la riforma parziale della stessa e l’accoglimento della domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione “a sofferenza” del suo nominativo, e, per l’effetto, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]al risarcimento di tutti i danni subiti per la riferita segnalazione illegittima nella misura opportunaprevia eventuale CTU o, in mancanza, da liquidarsi con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.. 4. L’appellante deduceva, come motivi di gravame, che il Tribunale avesse errato nel punto in cui non aveva tenuto conto della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto ritenutadomanda nuova proposta solo con la comparsa conclusionale e non aveva ritenuto provati i danni patrimoniali ed il nesso causale con la segnalazione alla centrale rischi. 5. Con comparsa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si costituivain giudizio la [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, a sua volta , appello incidentale relativamente alle domande accolte in primo grado. 6. La Corte di Appello, dopo aver sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata con cauzione a carico della [OSCURATO:PERSONA](con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla successiva udienza del 4.5.2018), con la sentenza n. 1739/2018, resa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata in data9.11.2018, ha rigettato l’appello principale e quello incidentale, compensandointegralmente le competenze del grado. La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora rileva - che : a) in relazione al motivo di gravame contenuto nell’appello principale (riguardante il rigetto della domanda risarcitoria) ed a quello dell’appello incidentale incentrato sulla contestata legittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] (profili da trattarsi unitariamente), le relative censure erano infondate, posto cheil giudice di primo grado aveva statuito correttamente che la segnalazione effettuata dalla banca era stata adottata fuori dai limiti consentiti dalla normativa vigente e si era anche dimostrata incongrua rispetto alla funzione di autotutela preventiva del sistema creditizio cui l’istituto della segnalazione è normalmente preposto; b) a tale comportamento conseguiva un danno non patrimoniale che dovevaritenersi in re ipsa e che legittimava pertanto il diritto al risarcimento del danno senza che incombessesul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno che come tale non richiedeva specifica dimostrazione; c) tuttavia la domanda risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali era stata per la prima volta richiesta in sede di conclusionali nel giudizio di primo grado e poi nella sede dell’appello, pertanto in modo inammissibile per tardività nella proposizione delle relative domande, non potendosi sul punto neanche condividere la tesi della parte appellata secondo cui la richiesta di “risarcimento di tutti i danni”, conseguenti alla segnalazione illegittima alla centrale rischi, contenuta nell’atto di citazione, dove sse intendersi come richiesta di danni anche non patrimoniali; d) non erano comunque condivisibili neanche le considerazioni dell’appellante principale in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale, resistendo le motivazioni di rigetto adottate dal Tribunale ai motivi di gravame, posto che le dichiarazioni fiscali, che avrebbero dovuto indicare un calo dei redditi del professionista successivo alla segnalazione, non dimostravano affatto la circostanza dedotta dell’impossibilità per il commercialista di anticipare le deleghe di pagamento ai clienti e comunque non erano idonee a fornire la prova di una costante diminuzione delle capacità di guadagno da porre in rapporto causale con il verificarsi dell’evento dannoso; e) non erano stati dimostrati neanche gli allegati fallimenti delle proposte di vendita immobiliari, come tali asseritamente collegate eziologicamente alla predette illegittime segnalazioni; f) non era stata comunque fornita prova sufficiente del pregiudizio patrimoniale stesso né il necessario nesso di causalità; g) era infondato anche il secondo motivo dell’appello incidentale, in quanto l’invocata compensazione volontaria non poteva trovare riscontro nell’art. 3 del contratto di deposito titoli in custodia nè nell’art. 5 delle condizioni relative al contratto di conto corrente; h) non potevano neanche essere invocate utilmente le compensazioni legali e giudiziali avendo il giudice di primo grado correttamente rilevato che se la banca avesse inteso far valere una compensazione legale ed estinguere il proprio debito verso l’appellante, avrebbe dovuto modificare la domanda nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo l’accertamento della parziale estinzione del proprio credito per compensazione; i) le domande di restituzione dei titoli erano divenute improcedibili.2. La sentenza, pubblicata il 9 novembre 2018, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso, con il quale ha anche presentato ricorso incidentale articolato, a sua volta, in quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., 99 c.p.c., 183 c.p.c. e 345 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché omessa pronuncia ovvero l'inesistenza di domanda nuova in appello per travisamento dei fatti e violazione di norme di diritto. 1.1 Ricorda il ricorrente che la Corte di appello, dopo aver confermato, rigettando l’appello incidentale proposto dalla banca, l’illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ed aver sostenuto che solitamenteda detto illegittimo comportamento conseguirebbe un danno non patrimoniale che si ritiene tuttavia in re ipsa, ha tuttavia poi concluso per l’inammissibilità della relativa domanda risarcitoria perché solo tardivamente proposta in sede di comparsa conclusionale ovvero in appello, con ciò tuttavia incorrendo nella falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. e in contrasto con l’art. 112 c.p.c., traducendosi in un error in procedendoconsistente nella violazione del principio tra chiesto e pronunciato. 1.2 Evidenzia ancora il ricorrente che aveva chiesto già nell’atto di citazione in primo grado il risarcimento di tutti i danni conseguenti all’illegittima segnalazione, con ciò chiaramente intendendo sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali, ciò anche evincendosi dal fatto che, nella narrativa dell’atto introduttivo del giudizio,aveva specificato che la predetta illegittima segnalazione aveva comunque compromesso il rapporto fiduciario che aveva con la sua clientela, con ciò procurandogli un ulteriore discredito personale che aveva inevitabilmente compromesso la sua immagine professionale.2. Con il secondo mezzo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. edomessa pronuncia su un capo della domanda. 2.1 Ricorda il ricorrente che, nell’atto introduttivo del giudizio, aveva indicato tre voci di danno patrimoniale subito a causa dell’illegittima segnalazione a sofferenza: i) la riduzione dei proventi della propria attività professionale a causa dell’impossibilità di anticipare il pagamento delle deleghe fiscali per i propri clienti non potendo più accedere al credito bancario;ii) la perdita di favorevoli proposte irrevocabili di vendita, a seguito dell’indisponibilità del proprio patrimonio immobiliare aggredito dalle ipoteche giudiziali da parte degli altri istituti di credito che avevano richiesto l’immediato rientro dagli affidamenti concessi;iii) la lesione del diritto, costituzionalmente garantito, dell’iniziativa economica privata che, come è noto, si alimenta grazie al credito bancario, l’accesso al quale, a seguito della contestata segnalazione, erastato irrimediabilmente precluso. Il Tribunale- precisa ancora il ricorrente - dopo aver accertato, con articolata motivazione, la responsabilità extracontrattuale della banca per l’illegittima segnalazione della sofferenza alla centrale rischi, in punto di risarcimento del danno,aveva ritenuto che “….. la terza voce di danno, perdita di occasioni di investimento, fosse assolutamente generica” e che per le prime due non sussistesse la prova del nesso causale con la segnalazione alla centrale rischi. 2.2 Con l’atto di appello aveva espressamente contestato la suddetta statuizione del giudice di prime cure, rilevandone, tra i motivi di appello, l’erroneità e chiedendo, in riforma della stessa, la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale come indicato nell’atto introduttivo, riportando integralmente e testualmente le tre sopraindicate voci di danno. 2.3 La Corte di Appello - aggiunge sempre il ricorrente - aveva ritenuto di confermare integralmente quanto statuito dal Tribunale relativamente alle prime due voci di danno, nulla riferendo invece in ordine alla terza voce di danno lamentata, relativa alla violazione del diritto all’iniziativa economica privata costituzionalmente garantita, che la giurisprudenza costante riconduce nell'alveo dell'art. 41 Cost., e consistente, nella fattispecie, nella sua impossibilità di ricorrere al credito bancario e nella mancata disponibilità degli affidamenti concessi a seguito dell’illegittima iscrizione a sofferenza. Si evidenzia da parte del ricorrente che la Corte di Appellonon avrebbe neanche argomentato in ordine all’evidente prova fornita in relazione alla richiamata lesione attraverso il deposito delle revoche degli affidamenti in essere (cfr. lettera racc. a.r. della BNA del 4.8.1998, lettera racc. a.r. del 14.9.1998 della [OSCURATO:PERSONA], lettera racc. a.r. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MPS). 2.4 Secondo il ricorrente, nella fattispecie in esame , la sentenza impugnata sarebbe pertantoaffetta dalla dedotta omessa pronuncia che - sostanziandosi in un error in procedendo,con violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.- ricorre rebbe quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda ovvero, specificamente, quando difetti la decisione in ordine a un motivo di appello. 3.1Con il primo motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243, 2697, 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. 3.2 In particolare, la banca si duole del fatto che il Tribunale prima e la Corte territoriale successivamente abbiano ritenuto inapplicabile la compensazione dalla stessa invocata cuncurrenti quantitate del credito di € 34.268,00 , riconosciuto al Dott. [OSCURATO:PERSONA] con la decisione qui impugnata,con un proprio credito accertato in un altro giudizio con sentenza passata in giudicato. La Corte di Appello aveva infattitestualmente statuito che “…se la banca avesse inteso far valere una compensazione legale ed estinguere il proprio debito verso l'appellante, avrebbe dovuto modificare la domanda nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo l'accertamento della parziale estinzione del proprio credito per compensazione". 3.3 Sul punto, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con la richiamata sentenza n. 1087/2006, che aveva accertato definitivamente il proprio credito nei confronti del ricorrente, era incominciato in data anteriore all’insorgenza del credito del Pecoraro che, come si evince dalla stessa sentenza di appello impugnata, risaliva al 30.4.1999, data di pagamento delle azioni vendute a seguito dell’OPA. Per tali motivi, secondo la tesi della b anca, correttamente sarebbe stat a dalla stessa svolta l’eccezione di compensazione nel successivo giudizio (e cioè, nel giudizio oggetto della odierna impugnazione) che l’aveva invece vista debitrice nei confronti del Pecoraroe, poiché l’istituto di credito era divenut o medio tempore titolare di un titolo definitivo portato in una sentenza passata in giudicato, “..non vi era più alcun problema processuale in ordine all’accertamento di tale credito ……con la conseguenza che il Tribunale prima e la Corte poi avrebbero dovuto limitarsi a prenderne atto e dichiarare la compensazione giudiziale”. 3.4Sostiene, inoltre, la ricorrente incidentale che sarebbe “…evidente quindi, l'errore della sentenza gravata per aver negato l’applicabilità della compensazione ritenendo che tale accertamento sarebbe dovuto avvenire solo nell'altro giudizio appena riferito e terminato appunto con il dedotto giudicato, ponendosi così in contrasto con i principi sanciti da questa Ecc.ma Corte”. 3.5Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce rispettivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omessa pronuncia della cessazione della materia del contendere ex art. 360 n. 4 c.p.c. e il contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. 3.6I motivi riguarda no, in realtà, l’omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda formulata dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla restituzione delle azioni appartenenti allo stesso, ovv
Sentenza Cassazione n. 29785/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris