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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 30391/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 836/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronunzia del Tribunale di Avezzano di condanna per i reati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e tentato furto in abitazione monoaggravato; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (peraltro, quanto al secondo motivo di ricorso, basate su una prospettiva in fatto del tutto ipotetica); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 836/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronunzia del Tribunale di Avezzano di condanna per i reati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e tentato furto in abitazione monoaggravato; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (peraltro, quanto al secondo motivo di ricorso, basate su una prospettiva in fatto del tutto ipotetica); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30391/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris