CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 agosto 2025
Cassazione n. 23618/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' 2206 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28240-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 288/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 28240/2021 Cron. Rep. Ud. 29/04/2025 Numero registro generale 28240/2021 Numero sezionale 2206/2025 Numero di raccolta generale 23618/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari che in riforma della decisione di primo grado lo aveva dichiarato decaduto dal diritto di accedere al Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps. Si è costituito l’Inps per resistere al gravame. In vista dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso cui ha aderito l’INPS. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato atto, da lui sottoscritto, con il quale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio al quale vuole rinunciare ed ha chiesto che le spese siano compensate. L’Inps con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositato il successivo 19 marzo ha preso atto della rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione notificatale il 11 marzo 2024, con richiesta di compensazione delle spese di lite ed ha dichiarato di aderirvi ai sensi dell’art. 391, comma quarto, c.p.c. con compensazione delle spese. Tanto premesso il processo deve essere dichiarato estinto e, ai sensi dell’art. 391 ultimo comma c.p.c. non occorre provvedere sulle spese stante l’adesione prestata dall’Inps. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma il 29 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28240/2021 Numero sezionale 2206/2025 Numero di raccolta generale 23618/2025 Data pubblicazione 20/08/2025 Numero registro generale 28240/2021 Numero sezionale 2206/2025 Numero di raccolta generale 23618/2025 Data pubblicazione 20/08/2025