CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00926/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Modena del 19/12/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tre imputazioni di spaccio di stupefacenti alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.600,00 di multa, assolveva l’imputato in ordine al capo 3) e rideterminava la pena inflitta in anni 2, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 4.533,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 80 d.P.R. 309/90. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di stupefacenti, per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, «è sufficiente che l'offerta o la cessione della sostanza si sia verificata all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, non essendo necessario che essa sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti» (Sez. 6, n. 1666 del 11/12/2019, dep. 2020, Martini, Rv. 277588 - 01), poiché ciò che rileva è la «contiguità fisica e al posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio in un luogo che consente l'immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano, non essendo rilevante che il raggiungimento del luogo implichi una, pur minima, scelta volitiva della vittima» (Sez. 4, n. 51957 del 24/11/2016, Calandra, Rv. 268780 - 01), situazioni di fatto pacificamente sussistenti nel caso di specie in quanto oggetto di positiva valutazione da parte di entrambe le sentenze di merito. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così