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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 00353/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 21/01/2021 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli del 14/02/2018, che aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di reati di bancarotta fraudolenta, condannandolo alla pena di sei anni di reclusione, nonché al pagamento di una provvisionale di C 4.000.000,00.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., istanza di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale disposta con sentenza n. 110 del 2021 dalla Corte di Appello di Ancona.

La richiesta, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite del 2016 (Sez.

U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268180), ai fini dell'ammissibilità della richiesta di sospensiva pur se collegata alla provvisionale, sostiene che il giudice penale deve sempre accertare la sussistenza del danno conseguenza, ossia del fatto lesivo potenzialmente produttivo di un danno derivante dal reato, ma che, nel caso di specie, le argomentazioni della sentenza impugnata risultano carenti in punto di motivazione dell'an debeatur.

Ha aggiunto che la condanna è sproporzionata nel quantum, determinando il rischio di privare l'imputato dei beni necessari per le sue esigenze esistenziali.

3. Ha depositato memoria il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che la curatela è riuscita a recuperare soltanto circa 12 mila euro da Montagna, e nulla da Bernardi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che, ai fini dell'accoglinnento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 cod. proc. pen.), l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma, ovvero che la somma da versare elida in modo estremamente rilevante il proprio patrimonio. (Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Piernnarini, Rv. 267794); ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 28589 del 02/02/2016, Masini, Rv. 267819; Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018, Zambrelli, Rv. 273202, con riferimento al caso di un ricorrente che non aveva esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave ed irreparabile in ragione dell'esiguità della pensione da egli percepita, non adempiendo all'onere probatorio richiesto).3.

Nel caso in esame, l'imputato è stato condannato, con una 'doppia conforme', per una serie di reati di bancarotta fraudolenta e di truffa aggravata, alla pena di sei anni di reclusione, nonché al pagamento di una provvisionale in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di C 4.000.000,00, sulla base della parte di danno per la quale è stata raggiunta la prova.

L'istanza di sospensione della provvisionale è inammissibile, in quanto non ha esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave e irreparabile in ragione del rischio di essere privato dei beni necessari per le sue esigenze esistenziali.

In mancanza di qualsivoglia allegazione e/o deduzione probatoria, le condizioni in ragione delle quali il ricorrente fa derivare un grave ed irreparabile danno dall'esecuzione delle statuizioni civili disposte dal giudice del merito nei suoi confronti rimangono solo enunciate e del tutto sfornite di idoneo conforto probatorio, in violazione dell'onere della prova che incombe sul punto unicamente sul medesimo (Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018, Zambrelli, Rv. 273202; Sez. 2, n. 31459 del 27/10/2020, con riguardo alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale).

Invero, la doglianza relativa al quantum, oltre ad essere inammissibile, essendo pacifico il principio secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (ex multis, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02), è del tutto generica.

Altrettanto generica, ed elusiva dell'onere probatorio incombente sul richiedente la sospensione, è la deduzione relativa alla sproporzione della condanna civile, che si limita ad affermare assertivamente un rischio di privare il ricorrente dei beni necessari per le sue esigenze esistenziali.

Al riguardo, merita soltanto evidenziare che la curatela non risulta essere riuscita a recuperare alcunché dall'odierno ricorrente, e che la provvisionale corrisponde, all'incirca, agli importi ed ai valori oggetto delle diverse distrazioni patrimoniali contestate ed accertate.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 28/09/2021 Il Consigliere estensore I1.15;residente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 21/01/2021 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli del 14/02/2018, che aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di reati di bancarotta fraudolenta, condannandolo alla pena di sei anni di reclusione, nonché al pagamento di una provvisionale di C 4.000.000,00. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., istanza di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale disposta con sentenza n. 110 del 2021 dalla Corte di Appello di Ancona. La richiesta, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite del 2016 (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268180), ai fini dell'ammissibilità della richiesta di sospensiva pur se collegata alla provvisionale, sostiene che il giudice penale deve sempre accertare la sussistenza del danno conseguenza, ossia del fatto lesivo potenzialmente produttivo di un danno derivante dal reato, ma che, nel caso di specie, le argomentazioni della sentenza impugnata risultano carenti in punto di motivazione dell'an debeatur. Ha aggiunto che la condanna è sproporzionata nel quantum, determinando il rischio di privare l'imputato dei beni necessari per le sue esigenze esistenziali. 3. Ha depositato memoria il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che la curatela è riuscita a recuperare soltanto circa 12 mila euro da Montagna, e nulla da Bernardi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che, ai fini dell'accoglinnento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 cod. proc. pen.), l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma, ovvero che la somma da versare elida in modo estremamente rilevante il proprio patrimonio. (Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Piernnarini, Rv. 267794); ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 28589 del 02/02/2016, Masini, Rv. 267819; Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018, Zambrelli, Rv. 273202, con riferimento al caso di un ricorrente che non aveva esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave ed irreparabile in ragione dell'esiguità della pensione da egli percepita, non adempiendo all'onere probatorio richiesto).3. Nel caso in esame, l'imputato è stato condannato, con una 'doppia conforme', per una serie di reati di bancarotta fraudolenta e di truffa aggravata, alla pena di sei anni di reclusione, nonché al pagamento di una provvisionale in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di C 4.000.000,00, sulla base della parte di danno per la quale è stata raggiunta la prova. L'istanza di sospensione della provvisionale è inammissibile, in quanto non ha esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave e irreparabile in ragione del rischio di essere privato dei beni necessari per le sue esigenze esistenziali. In mancanza di qualsivoglia allegazione e/o deduzione probatoria, le condizioni in ragione delle quali il ricorrente fa derivare un grave ed irreparabile danno dall'esecuzione delle statuizioni civili disposte dal giudice del merito nei suoi confronti rimangono solo enunciate e del tutto sfornite di idoneo conforto probatorio, in violazione dell'onere della prova che incombe sul punto unicamente sul medesimo (Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018, Zambrelli, Rv. 273202; Sez. 2, n. 31459 del 27/10/2020, con riguardo alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale). Invero, la doglianza relativa al quantum, oltre ad essere inammissibile, essendo pacifico il principio secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (ex multis, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02), è del tutto generica. Altrettanto generica, ed elusiva dell'onere probatorio incombente sul richiedente la sospensione, è la deduzione relativa alla sproporzione della condanna civile, che si limita ad affermare assertivamente un rischio di privare il ricorrente dei beni necessari per le sue esigenze esistenziali. Al riguardo, merita soltanto evidenziare che la curatela non risulta essere riuscita a recuperare alcunché dall'odierno ricorrente, e che la provvisionale corrisponde, all'incirca, agli importi ed ai valori oggetto delle diverse distrazioni patrimoniali contestate ed accertate. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/09/2021 Il Consigliere estensore I1.15;residente [OSCURATO:PERSONA]
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