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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 33666/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., non accoglieva la richiesi:a di archiviazione presentata dal pubblico ministero con riguardo alla notizia del reato di invasione di terreni da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e, non ritenendo necessarie ulteriori indagini, disponeva che il pubblico ministero formulasse, entro dieci giorni, l'imputazione nei confronti dello stesso indagato per il menzionato reato di cui all'art. 633 cod. pen. 2.

Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 127, comma 1, dello stesso codice, per non avere ricevuto ravviso dell'udienza in camera di consiglio, celebrata il 28 marzo 2023, previsto da quest'ultima norma processuale.

3. Il ricorso è inammissibile perché ha a oggetto un provvedimento non impugnabile.

La Corte di cassazione ha chiarito che non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv. 277051-01).

Infatti, l'art. 410-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (il cui art. 1, comma 32, lett, c, ha abrogato il previgente comma 6 dell'art. 410 cod. proc. pen.), ha previsto che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica solo - come chiarito dalla sentenza della Corte di cassazione sopra citata - contro il decreto e l'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità di tali provvedimenti previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen.

Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto esso ha a oggetto non un provvedimento (ordinanza o decreto) di archiviazione ma il provvedimento del giudice delle indagini preliminari di non accoglimento della richiesta di archiviazione e di disposizione della formulazione dell'imputazione.

Provvedimento, questo, come si è detto, non impugnabile, atteso che: a) da un lato, si deve richiamare il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., il quale comporta l'esclusione dell'impugnabilità dei provvedimenti diversi da quelli di archiviazione (oltre che dei provvedimenti di archiviazione quando ricorrano cause di nullità diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 410-bis cod. proc. pen.); b) dall'altro lato, la possibilità di ricorrere per cassazione contro il provvedimento qui impugnato non può essere argomentata sulla base della previsione dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., giacché le disposizioni sul procedimento in camera di consiglio dettate da tale articolo sono applicabili nei vari procedimenti in camera di consiglio solo in difetto di una disciplina ad hoc in deroga, la quale, invece, nel caso dei provvedimenti sulla richiesta di archiviazione, è prevista; c) infine, non è possibile invocare il generale principio in tema di ricorribilità in cassazione stabilito dal settimo comma dell'art. 111 Cost., giacché il provvedimento qui impugnato non riguarda la libertà personale e non ha contenuto decisorio, in quanto ha natura meramente processuale la quale non investe„ con la possibilità di passaggio in giudicato, un diritto sostanziale dedotto in giudizio dall'interessato (su tali tre aspetti: Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016, Ciciulla, Rv. 266838-.01).

La non impugnabilità del provvedimento in considerazione (né con il ricorso per cassazione né con il reclamo al tribunale) esclude la possibilità di qualsiasi conversione della proposta impugnazione.4.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., non accoglieva la richiesi:a di archiviazione presentata dal pubblico ministero con riguardo alla notizia del reato di invasione di terreni da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e, non ritenendo necessarie ulteriori indagini, disponeva che il pubblico ministero formulasse, entro dieci giorni, l'imputazione nei confronti dello stesso indagato per il menzionato reato di cui all'art. 633 cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 127, comma 1, dello stesso codice, per non avere ricevuto ravviso dell'udienza in camera di consiglio, celebrata il 28 marzo 2023, previsto da quest'ultima norma processuale. 3. Il ricorso è inammissibile perché ha a oggetto un provvedimento non impugnabile. La Corte di cassazione ha chiarito che non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv. 277051-01). Infatti, l'art. 410-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (il cui art. 1, comma 32, lett, c, ha abrogato il previgente comma 6 dell'art. 410 cod. proc. pen.), ha previsto che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica solo - come chiarito dalla sentenza della Corte di cassazione sopra citata - contro il decreto e l'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità di tali provvedimenti previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen. Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto esso ha a oggetto non un provvedimento (ordinanza o decreto) di archiviazione ma il provvedimento del giudice delle indagini preliminari di non accoglimento della richiesta di archiviazione e di disposizione della formulazione dell'imputazione. Provvedimento, questo, come si è detto, non impugnabile, atteso che: a) da un lato, si deve richiamare il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., il quale comporta l'esclusione dell'impugnabilità dei provvedimenti diversi da quelli di archiviazione (oltre che dei provvedimenti di archiviazione quando ricorrano cause di nullità diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 410-bis cod. proc. pen.); b) dall'altro lato, la possibilità di ricorrere per cassazione contro il provvedimento qui impugnato non può essere argomentata sulla base della previsione dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., giacché le disposizioni sul procedimento in camera di consiglio dettate da tale articolo sono applicabili nei vari procedimenti in camera di consiglio solo in difetto di una disciplina ad hoc in deroga, la quale, invece, nel caso dei provvedimenti sulla richiesta di archiviazione, è prevista; c) infine, non è possibile invocare il generale principio in tema di ricorribilità in cassazione stabilito dal settimo comma dell'art. 111 Cost., giacché il provvedimento qui impugnato non riguarda la libertà personale e non ha contenuto decisorio, in quanto ha natura meramente processuale la quale non investe„ con la possibilità di passaggio in giudicato, un diritto sostanziale dedotto in giudizio dall'interessato (su tali tre aspetti: Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016, Ciciulla, Rv. 266838-.01). La non impugnabilità del provvedimento in considerazione (né con il ricorso per cassazione né con il reclamo al tribunale) esclude la possibilità di qualsiasi conversione della proposta impugnazione.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 33666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris