Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:T:1996:144
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996B0137 - IT
Avis juridique important
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61996B0137
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 14 ottobre 1996. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Procedimento sommario - Ricevibilità - Politica agricola comune - Norme per i grassi da spalmare - Divieto di utilizzare denominazioni di vendita riservate - Applicazione - Ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali. - [OSCURATO:PERSONA]137/96 R.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01327
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Procedimento sommario - Presupposti di ricevibilità - Ricevibilità del ricorso nella causa principale - Mancanza di pertinenza - Limiti - Ricorso principale diretto all'annullamento di una pretesa decisione contenuta in una lettera della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'interpretazione di una disposizione di un regolamento - Mancanza di potere decisionale da parte della [OSCURATO:PERSONA] a causa della competenza esclusiva degli Stati membri ad eseguire la disposizione di cui trattasi - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1; regolamento (CE) del Consiglio n. 2991/94]
[OSCURATO:PERSONA] ricevibilità del ricorso nella causa principale non deve, in via di principio, essere esaminata nell'ambito di un procedimento sommario. Essa dev'essere riservata all'esame del ricorso nella causa principale, a meno che quest'ultimo non appaia, prima facie, manifestamente irricevibile, se non si vuole pregiudicare la decisione del Tribunale che statuisce nella causa principale.
Ciò vale nel caso di un ricorso diretto all'annullamento di una «decisione» contenuta in una lettera della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad uno Stato membro e relativa all'interpretazione di una disposizione del regolamento n. 2991/94, che stabilisce norme per i grassi da spalmare, disposizione la cui esecuzione rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Infatti, nei limiti in cui una lettera del genere non appare, né per il suo contenuto, né per la sua forma, né per il suo contesto, come una decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio della competenza, che essa detiene, a definire le modalità di applicazione di tale regolamento, essa costituisce solo un'opinione che non vincola le autorità nazionali e non può pertanto essere considerata come una decisione in grado di pregiudicare la situazione giuridica del richiedente. Spetta a quest'ultimo, se le autorità nazionali si conformano all'interpretazione non vincolante suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA], utilizzare, venuto il momento, i mezzi di tutela giurisdizionale ad esso offerti dal diritto interno per contestare dinanzi ai giudici nazionali i provvedimenti che saranno stati adottati nei suoi confronti, mentre il giudice nazionale potrà, se del caso, deferire alla Corte la questione dell'interpretazione del regolamento o della sua validità.
Innestandosi su un ricorso nella causa principale prima facie irricevibile, la domanda di sospensione dell'esecuzione della «decisione» contenuta nella detta lettera dev'essere respinta.