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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:1048
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0601 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 19 dicembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità – Tassazione dei dividendi – Ritenuta alla fonte – Rimborso della ritenuta alla fonte concesso ai beneficiari di dividendi residenti aventi un risultato negativo alla chiusura dell’esercizio fiscale di percezione dei dividendi – Mancanza di rimborso della ritenuta alla fonte ai beneficiari di dividendi non residenti – Differenza di trattamento – Restrizione – Comparabilità – Giustificazione» Nella causa C‑601/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 19 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2023, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Ltd contro [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: A.M.

Collins cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Ltd, da S. [OSCURATO:PERSONA], abogada; – per la [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia, da B. Astorquiza del Val, letrada, e M. [OSCURATO:PERSONA], procuradora; – per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Maddalo, avvocato dello Stato; – per la Commissione europea, da S. [OSCURATO:PERSONA] e W. Roels, in qualità di agenti; vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Ltd e la [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia ([OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in merito al rifiuto opposto da quest’ultima alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] (Europe) di concederle il rimborso della ritenuta alla fonte applicata sui dividendi che le sono stati erogati nel corso del 2017.

Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’articolo 10 della Convenzione tra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord contro la doppia imposizione e per la prevenzione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, firmata a Londra il 14 marzo 2013 (in prosieguo: la «convenzione ispano-britannica»), prevede quanto segue: «1.

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente possono essere tassati in tale altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi: a) possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui risiede la società distributrice dei dividendi, e conformemente alla normativa di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non potrà superare: (i) il 10% dell’importo lordo dei dividendi (...) (...)». 4 L’articolo 22, paragrafo 2, di tale convenzione così prevede: «Fatte salve le disposizioni della normativa del [OSCURATO:PERSONA] relative all’imputazione dell’imposta dovuta in un territorio situato al di fuori del [OSCURATO:PERSONA] o, a seconda dei casi, relative all’esenzione dall’imposta del [OSCURATO:PERSONA] di un dividendo o degli utili di una stabile organizzazione provenienti da un territorio situato al di fuori del [OSCURATO:PERSONA] (che non incidano sul suo principio generale): a) l’imposta spagnola dovuta in forza della normativa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e conformemente alla presente convenzione, direttamente o mediante deduzione, sugli utili, sui redditi o sulle plusvalenze imponibili provenienti da fonti situate nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ad eccezione, nel caso dei dividendi, dell’imposta sugli utili in forza dei quali sono distribuiti i dividendi) è imputata all’ imposta del [OSCURATO:PERSONA] calcolata sulla base degli stessi utili, redditi o plusvalenze imponibili che servono per il calcolo dell’imposta spagnola; b) i dividendi pagati da una società residente nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a una società residente nel [OSCURATO:PERSONA] sono esenti dall’imposta del [OSCURATO:PERSONA] quando l’esenzione è applicabile e le condizioni per l’esenzione ai sensi della legge del [OSCURATO:PERSONA] sono soddisfatte; (...)».

Diritto dell’Unione 5 L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, così dispone: «Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi». 6 Ai sensi dell’articolo 65 TFUE: «1.

Le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale; (...)

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti come definita all’articolo

63. (...)».

Diritto spagnolo Legge «foral» 11/2013 7 L’articolo 68 della [OSCURATO:PERSONA] del Impuesto sobre Sociedades 11/2013 (legge «foral» 11/2013, sull’imposta sulle società), del 5 dicembre 2013 ( [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia n. 238, del 13 dicembre 2013; in prosieguo: la «legge «foral» 11/2013»), enuncia quanto segue: «1.

Dall’importo effettivo dell’imposta dovuta sono deducibili: a) le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle corrispondenti a redditi che non sono inclusi nella base imponibile ai sensi delle disposizioni (...) della presente legge “foral”. (...)

2. Se l’importo totale degli elementi summenzionati è superiore all’importo effettivo, l’amministrazione tributaria procede al rimborso d’ufficio dell’eccedenza. (...)». 8 L’articolo 130, paragrafo 1, della legge «foral» 11/2013 dispone quanto segue: «Gli enti (...) che versano redditi soggetti a tale imposta sono tenuti a trattenere o versare per acconti, a titolo di anticipo, l’importo determinato secondo regolamento e a versarlo, nei casi e nelle forme previste, alla [[OSCURATO:PERSONA] de Bizcaya (Erario “ foral ” di [OSCURATO:PERSONA])] (...)».

Legge «foral» 12/2013 9 Ai sensi dell’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA] 12/2013 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (legge «foral» 12/2013, sull’imposta sul reddito dei non residenti), del 5 dicembre 2013 ( [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia n. 238, del 13 dicembre 2013; in prosieguo: la «legge «foral» 12/2013»): «1.

L’imposta sul reddito dei non residenti è un’imposta diretta gravante: a) sui redditi percepiti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], nei termini previsti dalla presente legge “foral”, da persone fisiche o enti non residenti nel territorio spagnolo e che ivi non dispongono di una stabile organizzazione. (...)

2. Le disposizioni della presente legge “foral” si applicano: a) alle persone fisiche o enti non residenti nel territorio spagnolo che, in assenza di una stabile organizzazione, percepiscono redditi nel territorio storico di [OSCURATO:PERSONA], in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della presente legge “foral”. (...)». 10 L’articolo 13, paragrafo 2, di detta legge così dispone: «I seguenti redditi, percepiti o prodotti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], sono considerati redditi percepiti in mancanza di una stabile organizzazione: (...) g) i dividendi e altri redditi derivanti dalle partecipazioni nei capitali propri di enti pubblici baschi domiciliati fiscalmente in [OSCURATO:PERSONA], nonché i redditi da partecipazioni nei capitali propri di enti privati, fino all’importo previsto dal paragrafo 4 del presente articolo. (...)». 11 L’articolo 25, paragrafo 1, della suddetta legge enuncia quanto segue: «L’importo dell’imposta è ottenuto applicando alla base imponibile determinata conformemente all’articolo precedente le seguenti aliquote d’imposta: a) in linea generale: 24%.

Tuttavia, l’aliquota d’imposta è pari al 19% per i contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale esiste uno scambio efficace di informazioni in materia fiscale (...). (...)». 12 L’articolo 31 della medesima legge dispone quanto segue: «1.

Sono tenuti a effettuare la ritenuta alla fonte e a versare acconti in relazione ai redditi soggetti a tale imposta, che essi versano: a) gli enti, compresi gli enti sottoposti a un regime di attribuzione degli utili, residenti nel territorio spagnolo. (...)

2. Gli enti soggetti a tale obbligo devono effettuare una ritenuta alla fonte o [versare] a titolo di acconto un importo equivalente a quello risultante dall’applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge “foral” per determinare l’imposta dovuta dai contribuenti privi di stabile organizzazione o di quelle previste da una convenzione contro la doppia imposizione applicabile (...). (...)

3. Gli enti tenuti ad effettuare una ritenuta alla fonte o a versare un acconto si impegnano ad effettuare il pagamento all’Erario “foral” [di [OSCURATO:PERSONA]], senza che il mancato rispetto di tale obbligo possa esonerarli dall’obbligo di pagamento. (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 13 [OSCURATO:PERSONA] (Europe) è una società residente nel [OSCURATO:PERSONA], priva di stabile organizzazione in [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del 2017 essa ha percepito la somma di EUR 2763848,73 a titolo di dividendi, distribuiti da una società residente in [OSCURATO:PERSONA], che sono stati oggetto, ai sensi della legge «foral» 12/2013, di una ritenuta alla fonte.

Tale ritenuta inizialmente fissata al 19%, vale a dire la stessa percentuale applicabile ai dividendi versati alle società residenti, è stata infine ridotta al 10% sulla base della convenzione ispano-britannica. 14 Il 10 febbraio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ha chiesto all’Erario «foral» di [OSCURATO:PERSONA] la rettifica delle autoliquidazioni presentate dalla società distributrice dei dividendi che aveva operato la ritenuta alla fonte, chiedendo il rimborso di quest’ultima per il motivo che si trattava di un’entrata indebita. 15 Con decisione del 15 febbraio 2021, l’Erario «foral» di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda. 16 Il 18 marzo 2021 la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ha presentato un reclamo amministrativo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia (Tribunale economico-amministrativo «foral» di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che lo ha respinto con decisione del 23 febbraio 2022. 17 [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ha adito il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, con un ricorso contenzioso amministrativo. 18 Tale società sostiene di avere, nel corso dell’esercizio 2017, registrato perdite e che non poteva quindi recuperare, nel suo paese di residenza, l’importo prelevato a titolo di ritenuta alla fonte imputandolo ad un importo d’imposta da pagare in tale paese.

Essa afferma che, in siffatte circostanze, l’applicazione della legge «foral» 11/2013 darebbe luogo ad un trattamento discriminatorio.

Infatti, la ritenuta alla fonte effettuata, in applicazione di detta legge «foral», nei confronti di una società non residente sarebbe concepita come un’imposta definitiva, senza meccanismo di rimborso in caso di perdite subite da tale società, mentre, per una società residente, soggetta all’imposta sulle società in [OSCURATO:PERSONA], si tratterebbe di un acconto da far valere sull’imposta in parola che comporta un’imposizione effettiva solo ove tale società abbia una base imponibile positiva per l’esercizio fiscale di cui trattasi.

Al contrario, se quest’ultima è negativa, le ritenute alla fonte sarebbero oggetto di rimborso. 19 Pertanto, detta società ritiene di non poter esercitare pienamente la libertà di circolazione dei capitali e deduce, a tale proposito, le sentenze del 22 novembre 2018, Sofina e a. ( C‑575/17 , EU:C:2018:943 ), nonché del 16 giugno 2022, ACC Silicones ( C‑572/20 , EU:C:2022:469 ). 20 Inoltre, tale società sostiene che, in caso di perdite, la convenzione ispano-britannica non consentirebbe la compensazione della ritenuta alla fonte prelevata, poiché l’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione in parola richiederebbe l’esistenza di utili o profitti imponibili affinché una siffatta ritenuta alla fonte sia deducibile. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuto a rimborsare la ritenuta alla fonte prelevata in [OSCURATO:PERSONA] e concederebbe soltanto un credito d’imposta se è dovuto un importo d’imposta, fermo restando che tale credito non potrebbe nemmeno essere utilizzato nel corso degli esercizi successivi. 21 [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 22 Il giudice del rinvio precisa che, in caso di erogazione di dividendi da parte di una società fiscalmente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], tanto le società beneficiarie residenti quanto le società non residenti sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte calcolata alla stessa aliquota d’imposta.

Tuttavia, il regime dell’imposta sulle società garantirebbe che una società beneficiaria residente, assoggettata a tale imposta in [OSCURATO:PERSONA], riceva un rimborso integrale della ritenuta alla fonte in caso di risultato negativo alla chiusura dell’esercizio fiscale in discussione, mentre per le società non residenti tale ritenuta alla fonte sarebbe compensata solo ipoteticamente, attraverso il funzionamento delle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni.

Nel caso di specie, la convenzione ispano-britannica non consentirebbe una tale compensazione per le società residenti del [OSCURATO:PERSONA]. 23 Pertanto, nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa fiscale di cui trattasi con la libera circolazione dei capitali, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 63 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che osta a una situazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare il territorio storico di [OSCURATO:PERSONA], fiscalmente autonomo, nonostante applichi ai non residenti la stessa aliquota prevista per i residenti, non rimborsa ai primi la ritenuta alla fonte operata in occasione della distribuzione di dividendi da parte di un ente residente – e ad una situazione in cui [i non residenti] non riescono a neutralizzare [la differenza di trattamento] mediante l’applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione – mentre ai residenti che registrano parimenti perdite nell’esercizio tale ritenuta viene integralmente rimborsata».

Sulla ricevibilità 24 Il governo tedesco dubita della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce dell’assenza di accertamenti sostanziali relativi alle perdite asseritamente subite dalla [OSCURATO:PERSONA] (Europe) nel suo paese di residenza, vale a dire nel [OSCURATO:PERSONA]. 25 Secondo una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale, valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale e la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza.

Pertanto, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, qualora la questione sollevata riguardi l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la reale esistenza o con l’oggetto di tale controversia, che il problema è ipotetico o, ancora, che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 22 febbraio 2024, Unedic, C‑125/23 , EU:C:2024:163 , punto 35 e giurisprudenza citata). 26 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, secondo le indicazioni della [OSCURATO:PERSONA] (Europe), non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] o dal giudice del rinvio, detta società ha registrato perdite fiscali in occasione dell’esercizio per il quale è stata prelevata la ritenuta alla fonte, dal momento che dalla dichiarazione fiscale da essa redatta per tale esercizio nel suo paese di residenza, cioè il [OSCURATO:PERSONA], emergeva una base imponibile negativa. 27 Pertanto, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione dell’articolo 63 TFUE richiesta dal giudice del rinvio non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, né che il problema è di natura ipotetica. 28 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale 29 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa applicabile in uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da una società stabilita in un territorio fiscalmente autonomo dello Stato membro in parola sono oggetto di una ritenuta alla fonte che, qualora detti dividendi siano percepiti da una società residente, assoggettata all’imposta sulle società in tale territorio fiscalmente autonomo, equivale ad un acconto sull’imposta di cui si tratta e viene interamente rimborsata se quest’ultima società conclude l’esercizio fiscale interessato con un risultato negativo, mentre non è previsto alcun rimborso qualora detti dividendi siano percepiti da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE 30 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono tali da dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑565/17 , EU:C:2018:943 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 31 Più in particolare, un trattamento sfavorevole, da parte di uno Stato membro, dei dividendi distribuiti a società non residenti, rispetto al trattamento riservato ai dividendi corrisposti a società residenti, è tale da dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dal primo dall’investire nello stesso primo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 32 In virtù della normativa in discussione nel procedimento principale, le società detentrici di partecipazioni in una società stabilita in [OSCURATO:PERSONA] sono assoggettate, per quanto attiene ai dividendi loro distribuiti a tale titolo, a due regimi impositivi differenti, la cui applicazione dipende dal loro status di residente o di non residente. 33 Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che i dividendi versati alle società non residenti da una società il cui domicilio fiscale è stabilito in [OSCURATO:PERSONA] sono assoggettati, in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della legge «foral» 12/2013, a una ritenuta alla fonte pari al 19% del loro importo lordo, aliquota che può tuttavia essere ridotta, in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione, e ciò indipendentemente dai risultati finanziari di tali società non residenti.

Nella specie, i dividendi percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] (Europe) sono stati oggetto di una ritenuta alla fonte del 10% in applicazione di una convenzione di tal genere, vale a dire la convenzione ispano-britannica. 34 Per contro, se è vero che i dividendi versati da una società stabilita in [OSCURATO:PERSONA] ad un’altra società residente che si trova peraltro nella stessa situazione della [OSCURATO:PERSONA] (Europe) sono anch’essi assoggettati ad una ritenuta alla fonte pari al 19% del loro importo lordo, detta ritenuta vale come acconto sull’imposta sulle società applicabile in [OSCURATO:PERSONA].

Qualora una tale società residente registri perdite al termine dell’esercizio fiscale di cui trattasi e, pertanto, non sia dovuta alcuna imposta sulle società, la ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi in parola a titolo di acconto viene rimborsata, mentre nulla del genere è previsto quando la ritenuta alla fonte è prelevata su dividendi versati a società non residenti. 35 Ne risulta che il regime applicabile all’imposizione dei dividendi versati da una società il cui domicilio fiscale è stabilito nel territorio storico di [OSCURATO:PERSONA] è tale da procurare un vantaggio a una società residente, assoggettata all’imposta sulle società in detto territorio, rispetto a una società non residente, qualora le due società in parola concludano un esercizio fiscale con un risultato negativo (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 28 ). 36 A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare, per quanto riguarda i dividendi percepiti dalla società residente, se un siffatto rimborso porti ad esentare i dividendi in parola da qualsiasi onere fiscale oppure se, come sembra emergere dal fascicolo di cui dispone la Corte, l’inclusione di detti dividendi nella misura del 50% nella base imponibile della società residente riduca l’importo delle perdite che possono essere dedotte dal reddito positivo di esercizi successivi, avendo quindi l’effetto di differire l’imposizione di tali dividendi. 37 In ogni caso, in primo luogo, l’esclusione di un tale vantaggio in una situazione transfrontaliera, vantaggio invece concesso in una situazione equivalente sul territorio nazionale, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 29 e giurisprudenza citata). 38 In secondo luogo, la valutazione della sussistenza di un eventuale trattamento sfavorevole dei dividendi corrisposti a società non residenti dev’essere effettuata con riguardo ad ogni singolo esercizio fiscale, individualmente considerato (v. sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 30 e giurisprudenza citata). 39 Considerato che i dividendi percepiti da una società non residente vengono tassati all’atto della loro distribuzione, occorre far riferimento all’esercizio fiscale di distribuzione dei dividendi stessi ai fini del raffronto dell’onere fiscale gravante sui dividendi medesimi e quello gravante sui dividendi distribuiti ad una società residente, soggetti ad imposizione in [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 31 ). 40 Orbene, nella presente fattispecie, si deve rilevare che un onere siffatto sarebbe pari a zero per quest’ultima società nel caso in cui essa chiuda l’esercizio con un risultato negativo. 41 In terzo luogo, l’eventuale differimento della tassazione di tali dividendi assumerà il carattere di esenzione definitiva nel caso in cui la società residente non conseguirà più risultati attivi prima di cessare la propria attività (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 33 ). 42 Conseguentemente, la normativa in discussione nel procedimento principale è tale da procurare un vantaggio alle società residenti in perdita, in quanto ne deriva quantomeno un vantaggio di tesoreria, se non un’esenzione, laddove le società non residenti sono assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d’esercizio (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 34 ). 43 [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] nonché il governo spagnolo ricordano, al riguardo, che i dividendi versati ad una società non residente come la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) sono assoggettati, in forza del combinato disposto dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della legge «foral» 12/2013 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), i), della convenzione ispano-britannica, ad un’imposta con un’aliquota del 10%, mentre i dividendi versati a una società residente sono assoggettati, nei limiti in cui sono inclusi nella base imponibile dell’imposta sulle società, ad un’imposta con un’aliquota del 28%. 44 Orbene, una circostanza siffatta non può eliminare il trattamento meno favorevole dei dividendi versati a una società non residente. 45 Infatti, da un lato, un trattamento fiscale sfavorevole in contrasto con una libertà fondamentale non può essere considerato compatibile con il diritto dell’Unione in considerazione dell’esistenza di altri vantaggi, anche ammesso che tali vantaggi esistano (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 46 Dall’altro lato, l’aliquota d’imposizione meno favorevole invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] e dal governo spagnolo con riguardo ai dividendi corrisposti ad una società residente non è, in ogni caso, pertinente, considerato che tali dividendi sono oggetto di esenzione dall’imposta nel caso in cui la società residente cessi la propria attività senza aver conseguito, nel corso degli esercizi successivi alla distribuzione dei dividendi stessi, un risultato d’esercizio attivo.

Orbene, la circostanza che una normativa di uno Stato membro sia sfavorevole a soggetti non residenti non può essere compensata dal fatto che, in altre situazioni, la normativa medesima sia tale da non colpire i non residenti rispetto ai residenti (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 39 e giurisprudenza citata). 47 Inoltre, occorre constatare che una siffatta differenza di trattamento fiscale dei dividendi in funzione del luogo di residenza delle società che beneficiano di questi ultimi è tale da dissuadere le società non residenti dall’effettuare investimenti in società stabilite in [OSCURATO:PERSONA]. 48 Ne consegue che la normativa in discussione nel procedimento principale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. 49 Occorre tuttavia esaminare se tale restrizione possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato FUE.

Sull’esistenza di una giustificazione alla restrizione ai sensi dell’articolo 65 TFUE 50 In forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, le disposizioni dell’articolo 63 TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. 51 Tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, dev’essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.

Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui collocano i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE.

Infatti, la deroga di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE subisce essa stessa una limitazione per effetto del paragrafo 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale le disposizioni nazionali di cui al detto paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 [TFUE]» (sentenza del 22 novembre 22018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 45 , e giurisprudenza ivi citata). 52 Occorre, pertanto, distinguere le differenze di trattamento consentite dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE dalle discriminazioni vietate dal paragrafo 65, paragrafo 3, TFUE.

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, perché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento che ne risulta riguardi situazioni che non siano obiettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 46 e giurisprudenza citata).

Sulla comparabilità delle situazioni in esame 53 Secondo la giurisprudenza della Corte, dal momento in cui uno Stato membro assoggetta, unilateralmente o mediante accordi, all’imposta sui redditi non soltanto i contribuenti residenti, ma anche i contribuenti non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di tali contribuenti non residenti si avvicina a quella dei contribuenti residenti (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 47 , e giurisprudenza citata). 54 [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] nonché i governi spagnolo e tedesco si riferiscono, in particolare, alle sentenze del 15 maggio 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑250/95 , EU:C:1997:239 ), del 15 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] ( C‑345/04 , EU:C:2007:96 ), nonché del 17 settembre 2015, Miljoen e a. (C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14 , EU:C:2015:608 ), dalle quali essi deducono che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale è conforme al principio di territorialità e che le società non residenti non si trovano in una situazione oggettivamente paragonabile a quella delle società residenti. 55 A tale proposito, occorre, tuttavia, rilevare che la giurisprudenza derivante da queste ultime sentenze era già stata invocata nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a. ( C‑575/17 , EU:C:2018:943 ).

Orbene, in tale procedimento, la Corte ha nondimeno constatato l’esistenza di situazioni oggettivamente comparabili, e ciò sulla base della giurisprudenza costante ricordata al punto 53 della presente sentenza.

Una valutazione siffatta è valida anche nei confronti delle situazioni delle società residenti e delle società non residenti di cui trattasi nel procedimento principale. 56 Pertanto, la differenza di trattamento di cui al procedimento principale riguarda situazioni oggettivamente comparabili.

Sulla giustificazione relativa all’efficacia della riscossione dell’imposta 57 [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] afferma che un obbligo fiscale immediatamente recuperabile gravante su una società non residente che percepisce dividendi appare proporzionato all’obiettivo di salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, dal momento che il rischio di mancato pagamento dell’imposta da parte di una tale società, che, inoltre, non dispone di una stabile organizzazione, aumenta nel tempo, a causa dell’assenza di qualsiasi nesso reale e continuo di quest’ultima con il paese della fonte del reddito. 58 Ciò facendo, la [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in realtà, che la restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui trattasi nel procedimento principale è giustificata dalla necessità di garantire la riscossione dell’imposta. 59 Secondo una giurisprudenza consolidata, la necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle libertà fondamentali, sempreché, tuttavia, l’applicazione di tale restrizione sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 67 e giurisprudenza citata). 60 La Corte ha inoltre affermato che la procedura della ritenuta alla fonte costituisce un mezzo legittimo ed adeguato per garantire la tassazione dei redditi di un soggetto stabilito al di fuori dello Stato d’imposizione (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 68 e giurisprudenza citata). 61 A tale riguardo, si deve ricordare che la restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale risiede, come rilevato al punto 42 della presente sentenza, nella circostanza che, contrariamente alle società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in [OSCURATO:PERSONA], le società non residenti, anch’esse in perdita, non godono né del rimborso della ritenuta alla fonte né di un eventuale differimento dell’imposizione. 62 Orbene, la concessione del beneficio di un siffatto trattamento alle società non residenti, eliminando necessariamente tale restrizione, non metterebbe in discussione il conseguimento dell’obiettivo connesso all’efficace riscossione dell’imposta dovuta dalle società medesime laddove percepiscano dividendi da una società residente, stabilita in [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 70 ). 63 Infatti, in primo luogo, il regime del rimborso della ritenuta alla fonte in caso di risultato negativo dell’esercizio costituisce, per sua natura, una deroga al principio della tassazione dei dividendi nell’esercizio fiscale di loro distribuzione, ragion per cui tale regime, per sua natura, è destinato ad applicarsi non alla maggior parte delle società percettrici di dividendi, bensì unicamente a quelle che registrano perdite (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 71 ). 64 In secondo luogo, si deve sottolineare che spetterebbe alle società non residenti fornire gli elementi pertinenti che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato membro d’imposizione di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per poter godere del rimborso della ritenuta alla fonte (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 72 ). 65 In terzo luogo, e tenuto conto delle considerazioni della Corte ai punti da 74 a 78 della sua sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a. ( C‑575/17 , EU:C:2018:943 ), i meccanismi di cooperazione esistenti tra le autorità degli Stati membri a livello dell’Unione sono sufficienti per consentire allo Stato membro di origine di verificare la veridicità degli elementi prodotti dalle società non residenti che intendano avvalersi del rimborso della ritenuta alla fonte (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 73 ). 66 Conseguentemente, dal riconoscimento alle società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] al rimborso della ritenuta alla fonte effettuata e all’eventuale differimento d’imposizione deriverebbe l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera circolazione dei capitali senza peraltro ostacolare la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 77 ). 67 In tali circostanze, la giustificazione della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, relativa all’efficace riscossione delle imposte, non può trovare accoglimento.

Sulla giustificazione relativa alla ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e alla prevenzione del rischio di duplice uso delle perdite 68 Il governo tedesco afferma che, sebbene, in forza della convenzione ispano-britannica, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia autorizzato a tassare i dividendi versati da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA], le attività economiche di queste ultime rientrano, quanto al resto, nel potere impositivo del [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale servirebbe a salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo, dato che le perdite subite da una società non residente e prive di nesso diretto con i dividendi versati a quest’ultima da una società residente provengono da attività economiche rientranti nella competenza fiscale del suo Stato di residenza, in cui si può tener conto di tali perdite.

Un’ulteriore presa in considerazione in sede di imposizione dei dividendi in [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe una doppia deduzione delle perdite, contraria alla ripartizione del potere impositivo effettuata. 69 Anche il governo spagnolo ritiene, anch’esso, che l’accoglimento, nella presente fattispecie, della domanda presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] (Europe) comporterebbe un uso multiplo delle perdite subite da quest’ultima. 70 A tale riguardo, la Corte ha riconosciuto che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri costituisce un obiettivo legittimo e che, in assenza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 56 e giurisprudenza ivi citata). 71 Siffatta giustificazione può essere ammessa, in particolare, nel caso in cui la disciplina di cui trattasi sia intesa a prevenire comportamenti tali da pregiudicare il diritto degli Stati membri di esercitare il proprio potere impositivo in relazione alle attività svolte sul proprio territorio (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 57 e giurisprudenza citata). 72 Inoltre, la Corte ha dichiarato che la prevenzione del duplice uso delle perdite costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle libertà fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock, C‑650/16 , EU:C:2018:424 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 73 Nel caso di specie, in forza della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, i dividendi versati ad una società non residente sono tassati mediante una ritenuta alla fonte ad un’aliquota fissata nell’ambito di una convenzione contro la doppia imposizione, e detta ritenuta non viene rimborsata qualora una siffatta società realizzi un esercizio in perdita, mentre una società residente, che si trovi nella stessa situazione, beneficia di un tale rimborso e del differimento della tassazione dei dividendi percepiti. 74 Tuttavia, da un lato, allorché uno Stato membro ha scelto di non assoggettare, in talune situazioni, ad imposta le società residenti sui loro dividendi d’origine nazionale, esso non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta di società non residenti che ricevono redditi di questo tipo (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Keva e a., C‑39/23 , EU:C:2024:648 , punto 73 e giurisprudenza ivi citata). 75 Dall’altro lato, l’eventuale differimento dell’imposizione dei dividendi percepiti da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il territorio storico fiscalmente autonomo di [OSCURATO:PERSONA] debba rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta un reddito generato sul suo territorio.

Infatti, i dividendi distribuiti dalla società residente verrebbero assoggettati ad imposizione una volta che la società non residente chiudesse un esercizio successivo in attivo, al pari di quanto avverrebbe, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, per una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 59 ). 76 Inoltre, il minor gettito tributario connesso alla tassazione dei dividendi percepiti da società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] perdita non può giustificare l’imposizione immediata e definitiva dei dividendi percepiti da dette società in un siffatto caso di specie, laddove tali perdite sono accettate qualora riguardino società residenti assoggettate ad imposta in [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 63 ). 77 Si deve aggiungere, per quanto riguarda la prevenzione del rischio di duplice uso delle perdite, che, in ogni caso, spetta alle società non residenti fornire gli elementi pertinenti che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato membro di imposizione di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti per poter godere di un differimento dell’imposizione. 78 Pertanto, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non può essere giustificata dalla necessità di salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e di prevenire il rischio di duplice uso delle perdite.

Sul motivo di giustificazione vertente sulla salvaguardia della coerenza del regime fiscale 79 [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] nonché i governi spagnolo e tedesco sostengono che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale serve a salvaguardare la coerenza del regime fiscale nazionale dal momento che la mancata presa in considerazione, nello Stato membro della fonte, delle perdite subite al di fuori di tale Stato membro da una società non residente segue una logica simmetrica e costituisce il corso della mancata imposizione, in detto Stato membro, delle attività economiche da cui derivano tali perdite. 80 Affinché un argomento fondato sulla necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale nazionale possa essere accolto, occorre, secondo una costante giurisprudenza, che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio con un determinato prelievo fiscale (sentenza del 21 dicembre 2023, Cofidis, C‑340/22 , EU:C:2023:1019 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). 81 A tale proposito, si deve, tuttavia, rilevare che, nel caso di specie, le società residenti e assoggettate all’imposta sulle società in [OSCURATO:PERSONA] che si trovano in situazione di perdita e che ottengono un rimborso della ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi percepiti non sono assoggettate, a titolo di compensazione di tale rimborso, ad un prelievo fiscale determinato.

Anche se le società residenti fossero tenute ad integrare tali dividendi nella misura del 50% nella loro base imponibile dell’imposta sulle società, ciò non toglierebbe che, in situazione di perdita, le società in parola beneficerebbero quantomeno di un vantaggio di tesoreria, o addirittura di un’esenzione in caso di cessazione delle attività prima che sia nuovamente raggiunto un risultato positivo. 82 Di conseguenza, la giustificazione della normativa di cui trattasi nel procedimento principale con la necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale non può essere accolta. 83 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa applicabile in uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da una società stabilita in un territorio fiscalmente autonomo dello Stato membro in parola sono oggetto di una ritenuta alla fonte che, qualora detti dividendi siano percepiti da una società residente, assoggettata all’imposta sulle società in tale territorio fiscalmente autonomo, equivale ad un acconto su tale imposta e viene interamente rimborsata se quest’ultima società conclude l’esercizio fiscale interessato con un risultato in perdita, mentre non è previsto alcun rimborso qualora detti dividendi siano percepiti da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] spese 84 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa applicabile in uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da una società stabilita in un territorio fiscalmente autonomo dello Stato membro in parola sono oggetto di una ritenuta alla fonte che, qualora detti dividendi siano percepiti da una società residente, assoggettata all’imposta sulle società in tale territorio fiscalmente autonomo, equivale ad un acconto su tale imposta e viene interamente rimborsata se quest’ultima società conclude il corrispondente esercizio fiscale con un risultato in perdita, mentre non è previsto alcun rimborso qualora detti dividendi siano percepiti da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0601 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 19 dicembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità – Tassazione dei dividendi – Ritenuta alla fonte – Rimborso della ritenuta alla fonte concesso ai beneficiari di dividendi residenti aventi un risultato negativo alla chiusura dell’esercizio fiscale di percezione dei dividendi – Mancanza di rimborso della ritenuta alla fonte ai beneficiari di dividendi non residenti – Differenza di trattamento – Restrizione – Comparabilità – Giustificazione» Nella causa C‑601/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 19 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2023, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Ltd contro [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: A.M. Collins cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Ltd, da S. [OSCURATO:PERSONA], abogada; – per la [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia, da B. Astorquiza del Val, letrada, e M. [OSCURATO:PERSONA], procuradora; – per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Maddalo, avvocato dello Stato; – per la Commissione europea, da S. [OSCURATO:PERSONA] e W. Roels, in qualità di agenti; vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) Ltd e la [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia ([OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in merito al rifiuto opposto da quest’ultima alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] (Europe) di concederle il rimborso della ritenuta alla fonte applicata sui dividendi che le sono stati erogati nel corso del 2017. Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’articolo 10 della Convenzione tra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord contro la doppia imposizione e per la prevenzione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, firmata a Londra il 14 marzo 2013 (in prosieguo: la «convenzione ispano-britannica»), prevede quanto segue: «1.   I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente possono essere tassati in tale altro Stato. 2.   Tuttavia, tali dividendi: a) possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui risiede la società distributrice dei dividendi, e conformemente alla normativa di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non potrà superare: (i) il 10% dell’importo lordo dei dividendi (...) (...)». 4 L’articolo 22, paragrafo 2, di tale convenzione così prevede: «Fatte salve le disposizioni della normativa del [OSCURATO:PERSONA] relative all’imputazione dell’imposta dovuta in un territorio situato al di fuori del [OSCURATO:PERSONA] o, a seconda dei casi, relative all’esenzione dall’imposta del [OSCURATO:PERSONA] di un dividendo o degli utili di una stabile organizzazione provenienti da un territorio situato al di fuori del [OSCURATO:PERSONA] (che non incidano sul suo principio generale): a) l’imposta spagnola dovuta in forza della normativa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e conformemente alla presente convenzione, direttamente o mediante deduzione, sugli utili, sui redditi o sulle plusvalenze imponibili provenienti da fonti situate nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ad eccezione, nel caso dei dividendi, dell’imposta sugli utili in forza dei quali sono distribuiti i dividendi) è imputata all’ imposta del [OSCURATO:PERSONA] calcolata sulla base degli stessi utili, redditi o plusvalenze imponibili che servono per il calcolo dell’imposta spagnola; b) i dividendi pagati da una società residente nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a una società residente nel [OSCURATO:PERSONA] sono esenti dall’imposta del [OSCURATO:PERSONA] quando l’esenzione è applicabile e le condizioni per l’esenzione ai sensi della legge del [OSCURATO:PERSONA] sono soddisfatte; (...)». Diritto dell’Unione 5 L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, così dispone: «Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi». 6 Ai sensi dell’articolo 65 TFUE: «1.   Le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale; (...) 3.   Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti come definita all’articolo 63. (...)». Diritto spagnolo Legge «foral» 11/2013 7 L’articolo 68 della [OSCURATO:PERSONA] del Impuesto sobre Sociedades 11/2013 (legge «foral» 11/2013, sull’imposta sulle società), del 5 dicembre 2013 ( [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia n. 238, del 13 dicembre 2013; in prosieguo: la «legge «foral» 11/2013»), enuncia quanto segue: «1.   Dall’importo effettivo dell’imposta dovuta sono deducibili: a) le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle corrispondenti a redditi che non sono inclusi nella base imponibile ai sensi delle disposizioni (...) della presente legge “foral”. (...) 2.   Se l’importo totale degli elementi summenzionati è superiore all’importo effettivo, l’amministrazione tributaria procede al rimborso d’ufficio dell’eccedenza. (...)». 8 L’articolo 130, paragrafo 1, della legge «foral» 11/2013 dispone quanto segue: «Gli enti (...) che versano redditi soggetti a tale imposta sono tenuti a trattenere o versare per acconti, a titolo di anticipo, l’importo determinato secondo regolamento e a versarlo, nei casi e nelle forme previste, alla [[OSCURATO:PERSONA] de Bizcaya (Erario “ foral ” di [OSCURATO:PERSONA])] (...)». Legge «foral» 12/2013 9 Ai sensi dell’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA] 12/2013 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (legge «foral» 12/2013, sull’imposta sul reddito dei non residenti), del 5 dicembre 2013 ( [OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia n. 238, del 13 dicembre 2013; in prosieguo: la «legge «foral» 12/2013»): «1.   L’imposta sul reddito dei non residenti è un’imposta diretta gravante: a) sui redditi percepiti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], nei termini previsti dalla presente legge “foral”, da persone fisiche o enti non residenti nel territorio spagnolo e che ivi non dispongono di una stabile organizzazione. (...) 2.   Le disposizioni della presente legge “foral” si applicano: a) alle persone fisiche o enti non residenti nel territorio spagnolo che, in assenza di una stabile organizzazione, percepiscono redditi nel territorio storico di [OSCURATO:PERSONA], in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della presente legge “foral”. (...)». 10 L’articolo 13, paragrafo 2, di detta legge così dispone: «I seguenti redditi, percepiti o prodotti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], sono considerati redditi percepiti in mancanza di una stabile organizzazione: (...) g) i dividendi e altri redditi derivanti dalle partecipazioni nei capitali propri di enti pubblici baschi domiciliati fiscalmente in [OSCURATO:PERSONA], nonché i redditi da partecipazioni nei capitali propri di enti privati, fino all’importo previsto dal paragrafo 4 del presente articolo. (...)». 11 L’articolo 25, paragrafo 1, della suddetta legge enuncia quanto segue: «L’importo dell’imposta è ottenuto applicando alla base imponibile determinata conformemente all’articolo precedente le seguenti aliquote d’imposta: a) in linea generale: 24%. Tuttavia, l’aliquota d’imposta è pari al 19% per i contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale esiste uno scambio efficace di informazioni in materia fiscale (...). (...)». 12 L’articolo 31 della medesima legge dispone quanto segue: «1.   Sono tenuti a effettuare la ritenuta alla fonte e a versare acconti in relazione ai redditi soggetti a tale imposta, che essi versano: a) gli enti, compresi gli enti sottoposti a un regime di attribuzione degli utili, residenti nel territorio spagnolo. (...) 2.   Gli enti soggetti a tale obbligo devono effettuare una ritenuta alla fonte o [versare] a titolo di acconto un importo equivalente a quello risultante dall’applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge “foral” per determinare l’imposta dovuta dai contribuenti privi di stabile organizzazione o di quelle previste da una convenzione contro la doppia imposizione applicabile (...). (...) 3.   Gli enti tenuti ad effettuare una ritenuta alla fonte o a versare un acconto si impegnano ad effettuare il pagamento all’Erario “foral” [di [OSCURATO:PERSONA]], senza che il mancato rispetto di tale obbligo possa esonerarli dall’obbligo di pagamento. (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 13 [OSCURATO:PERSONA] (Europe) è una società residente nel [OSCURATO:PERSONA], priva di stabile organizzazione in [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del 2017 essa ha percepito la somma di EUR 2763848,73 a titolo di dividendi, distribuiti da una società residente in [OSCURATO:PERSONA], che sono stati oggetto, ai sensi della legge «foral» 12/2013, di una ritenuta alla fonte. Tale ritenuta inizialmente fissata al 19%, vale a dire la stessa percentuale applicabile ai dividendi versati alle società residenti, è stata infine ridotta al 10% sulla base della convenzione ispano-britannica. 14 Il 10 febbraio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ha chiesto all’Erario «foral» di [OSCURATO:PERSONA] la rettifica delle autoliquidazioni presentate dalla società distributrice dei dividendi che aveva operato la ritenuta alla fonte, chiedendo il rimborso di quest’ultima per il motivo che si trattava di un’entrata indebita. 15 Con decisione del 15 febbraio 2021, l’Erario «foral» di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda. 16 Il 18 marzo 2021 la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ha presentato un reclamo amministrativo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de Bizkaia (Tribunale economico-amministrativo «foral» di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che lo ha respinto con decisione del 23 febbraio 2022. 17 [OSCURATO:PERSONA] (Europe) ha adito il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, con un ricorso contenzioso amministrativo. 18 Tale società sostiene di avere, nel corso dell’esercizio 2017, registrato perdite e che non poteva quindi recuperare, nel suo paese di residenza, l’importo prelevato a titolo di ritenuta alla fonte imputandolo ad un importo d’imposta da pagare in tale paese. Essa afferma che, in siffatte circostanze, l’applicazione della legge «foral» 11/2013 darebbe luogo ad un trattamento discriminatorio. Infatti, la ritenuta alla fonte effettuata, in applicazione di detta legge «foral», nei confronti di una società non residente sarebbe concepita come un’imposta definitiva, senza meccanismo di rimborso in caso di perdite subite da tale società, mentre, per una società residente, soggetta all’imposta sulle società in [OSCURATO:PERSONA], si tratterebbe di un acconto da far valere sull’imposta in parola che comporta un’imposizione effettiva solo ove tale società abbia una base imponibile positiva per l’esercizio fiscale di cui trattasi. Al contrario, se quest’ultima è negativa, le ritenute alla fonte sarebbero oggetto di rimborso. 19 Pertanto, detta società ritiene di non poter esercitare pienamente la libertà di circolazione dei capitali e deduce, a tale proposito, le sentenze del 22 novembre 2018, Sofina e a. ( C‑575/17 , EU:C:2018:943 ), nonché del 16 giugno 2022, ACC Silicones ( C‑572/20 , EU:C:2022:469 ). 20 Inoltre, tale società sostiene che, in caso di perdite, la convenzione ispano-britannica non consentirebbe la compensazione della ritenuta alla fonte prelevata, poiché l’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione in parola richiederebbe l’esistenza di utili o profitti imponibili affinché una siffatta ritenuta alla fonte sia deducibile. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuto a rimborsare la ritenuta alla fonte prelevata in [OSCURATO:PERSONA] e concederebbe soltanto un credito d’imposta se è dovuto un importo d’imposta, fermo restando che tale credito non potrebbe nemmeno essere utilizzato nel corso degli esercizi successivi. 21 [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 22 Il giudice del rinvio precisa che, in caso di erogazione di dividendi da parte di una società fiscalmente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], tanto le società beneficiarie residenti quanto le società non residenti sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte calcolata alla stessa aliquota d’imposta. Tuttavia, il regime dell’imposta sulle società garantirebbe che una società beneficiaria residente, assoggettata a tale imposta in [OSCURATO:PERSONA], riceva un rimborso integrale della ritenuta alla fonte in caso di risultato negativo alla chiusura dell’esercizio fiscale in discussione, mentre per le società non residenti tale ritenuta alla fonte sarebbe compensata solo ipoteticamente, attraverso il funzionamento delle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni. Nel caso di specie, la convenzione ispano-britannica non consentirebbe una tale compensazione per le società residenti del [OSCURATO:PERSONA]. 23 Pertanto, nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa fiscale di cui trattasi con la libera circolazione dei capitali, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] (Corte superiore di giustizia dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 63 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che osta a una situazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare il territorio storico di [OSCURATO:PERSONA], fiscalmente autonomo, nonostante applichi ai non residenti la stessa aliquota prevista per i residenti, non rimborsa ai primi la ritenuta alla fonte operata in occasione della distribuzione di dividendi da parte di un ente residente – e ad una situazione in cui [i non residenti] non riescono a neutralizzare [la differenza di trattamento] mediante l’applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione – mentre ai residenti che registrano parimenti perdite nell’esercizio tale ritenuta viene integralmente rimborsata». Sulla ricevibilità 24 Il governo tedesco dubita della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce dell’assenza di accertamenti sostanziali relativi alle perdite asseritamente subite dalla [OSCURATO:PERSONA] (Europe) nel suo paese di residenza, vale a dire nel [OSCURATO:PERSONA]. 25 Secondo una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale, valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale e la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, qualora la questione sollevata riguardi l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la reale esistenza o con l’oggetto di tale controversia, che il problema è ipotetico o, ancora, che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 22 febbraio 2024, Unedic, C‑125/23 , EU:C:2024:163 , punto 35 e giurisprudenza citata). 26 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, secondo le indicazioni della [OSCURATO:PERSONA] (Europe), non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] o dal giudice del rinvio, detta società ha registrato perdite fiscali in occasione dell’esercizio per il quale è stata prelevata la ritenuta alla fonte, dal momento che dalla dichiarazione fiscale da essa redatta per tale esercizio nel suo paese di residenza, cioè il [OSCURATO:PERSONA], emergeva una base imponibile negativa. 27 Pertanto, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione dell’articolo 63 TFUE richiesta dal giudice del rinvio non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, né che il problema è di natura ipotetica. 28 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulla questione pregiudiziale 29 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa applicabile in uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da una società stabilita in un territorio fiscalmente autonomo dello Stato membro in parola sono oggetto di una ritenuta alla fonte che, qualora detti dividendi siano percepiti da una società residente, assoggettata all’imposta sulle società in tale territorio fiscalmente autonomo, equivale ad un acconto sull’imposta di cui si tratta e viene interamente rimborsata se quest’ultima società conclude l’esercizio fiscale interessato con un risultato negativo, mentre non è previsto alcun rimborso qualora detti dividendi siano percepiti da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE 30 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono tali da dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑565/17 , EU:C:2018:943 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 31 Più in particolare, un trattamento sfavorevole, da parte di uno Stato membro, dei dividendi distribuiti a società non residenti, rispetto al trattamento riservato ai dividendi corrisposti a società residenti, è tale da dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dal primo dall’investire nello stesso primo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 32 In virtù della normativa in discussione nel procedimento principale, le società detentrici di partecipazioni in una società stabilita in [OSCURATO:PERSONA] sono assoggettate, per quanto attiene ai dividendi loro distribuiti a tale titolo, a due regimi impositivi differenti, la cui applicazione dipende dal loro status di residente o di non residente. 33 Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che i dividendi versati alle società non residenti da una società il cui domicilio fiscale è stabilito in [OSCURATO:PERSONA] sono assoggettati, in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della legge «foral» 12/2013, a una ritenuta alla fonte pari al 19% del loro importo lordo, aliquota che può tuttavia essere ridotta, in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione, e ciò indipendentemente dai risultati finanziari di tali società non residenti. Nella specie, i dividendi percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] (Europe) sono stati oggetto di una ritenuta alla fonte del 10% in applicazione di una convenzione di tal genere, vale a dire la convenzione ispano-britannica. 34 Per contro, se è vero che i dividendi versati da una società stabilita in [OSCURATO:PERSONA] ad un’altra società residente che si trova peraltro nella stessa situazione della [OSCURATO:PERSONA] (Europe) sono anch’essi assoggettati ad una ritenuta alla fonte pari al 19% del loro importo lordo, detta ritenuta vale come acconto sull’imposta sulle società applicabile in [OSCURATO:PERSONA]. Qualora una tale società residente registri perdite al termine dell’esercizio fiscale di cui trattasi e, pertanto, non sia dovuta alcuna imposta sulle società, la ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi in parola a titolo di acconto viene rimborsata, mentre nulla del genere è previsto quando la ritenuta alla fonte è prelevata su dividendi versati a società non residenti. 35 Ne risulta che il regime applicabile all’imposizione dei dividendi versati da una società il cui domicilio fiscale è stabilito nel territorio storico di [OSCURATO:PERSONA] è tale da procurare un vantaggio a una società residente, assoggettata all’imposta sulle società in detto territorio, rispetto a una società non residente, qualora le due società in parola concludano un esercizio fiscale con un risultato negativo (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 28 ). 36 A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare, per quanto riguarda i dividendi percepiti dalla società residente, se un siffatto rimborso porti ad esentare i dividendi in parola da qualsiasi onere fiscale oppure se, come sembra emergere dal fascicolo di cui dispone la Corte, l’inclusione di detti dividendi nella misura del 50% nella base imponibile della società residente riduca l’importo delle perdite che possono essere dedotte dal reddito positivo di esercizi successivi, avendo quindi l’effetto di differire l’imposizione di tali dividendi. 37 In ogni caso, in primo luogo, l’esclusione di un tale vantaggio in una situazione transfrontaliera, vantaggio invece concesso in una situazione equivalente sul territorio nazionale, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 29 e giurisprudenza citata). 38 In secondo luogo, la valutazione della sussistenza di un eventuale trattamento sfavorevole dei dividendi corrisposti a società non residenti dev’essere effettuata con riguardo ad ogni singolo esercizio fiscale, individualmente considerato (v. sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 30 e giurisprudenza citata). 39 Considerato che i dividendi percepiti da una società non residente vengono tassati all’atto della loro distribuzione, occorre far riferimento all’esercizio fiscale di distribuzione dei dividendi stessi ai fini del raffronto dell’onere fiscale gravante sui dividendi medesimi e quello gravante sui dividendi distribuiti ad una società residente, soggetti ad imposizione in [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 31 ). 40 Orbene, nella presente fattispecie, si deve rilevare che un onere siffatto sarebbe pari a zero per quest’ultima società nel caso in cui essa chiuda l’esercizio con un risultato negativo. 41 In terzo luogo, l’eventuale differimento della tassazione di tali dividendi assumerà il carattere di esenzione definitiva nel caso in cui la società residente non conseguirà più risultati attivi prima di cessare la propria attività (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 33 ). 42 Conseguentemente, la normativa in discussione nel procedimento principale è tale da procurare un vantaggio alle società residenti in perdita, in quanto ne deriva quantomeno un vantaggio di tesoreria, se non un’esenzione, laddove le società non residenti sono assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d’esercizio (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 34 ). 43 [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] nonché il governo spagnolo ricordano, al riguardo, che i dividendi versati ad una società non residente come la [OSCURATO:PERSONA] (Europe) sono assoggettati, in forza del combinato disposto dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della legge «foral» 12/2013 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), i), della convenzione ispano-britannica, ad un’imposta con un’aliquota del 10%, mentre i dividendi versati a una società residente sono assoggettati, nei limiti in cui sono inclusi nella base imponibile dell’imposta sulle società, ad un’imposta con un’aliquota del 28%. 44 Orbene, una circostanza siffatta non può eliminare il trattamento meno favorevole dei dividendi versati a una società non residente. 45 Infatti, da un lato, un trattamento fiscale sfavorevole in contrasto con una libertà fondamentale non può essere considerato compatibile con il diritto dell’Unione in considerazione dell’esistenza di altri vantaggi, anche ammesso che tali vantaggi esistano (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 46 Dall’altro lato, l’aliquota d’imposizione meno favorevole invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] e dal governo spagnolo con riguardo ai dividendi corrisposti ad una società residente non è, in ogni caso, pertinente, considerato che tali dividendi sono oggetto di esenzione dall’imposta nel caso in cui la società residente cessi la propria attività senza aver conseguito, nel corso degli esercizi successivi alla distribuzione dei dividendi stessi, un risultato d’esercizio attivo. Orbene, la circostanza che una normativa di uno Stato membro sia sfavorevole a soggetti non residenti non può essere compensata dal fatto che, in altre situazioni, la normativa medesima sia tale da non colpire i non residenti rispetto ai residenti (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 39 e giurisprudenza citata). 47 Inoltre, occorre constatare che una siffatta differenza di trattamento fiscale dei dividendi in funzione del luogo di residenza delle società che beneficiano di questi ultimi è tale da dissuadere le società non residenti dall’effettuare investimenti in società stabilite in [OSCURATO:PERSONA]. 48 Ne consegue che la normativa in discussione nel procedimento principale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. 49 Occorre tuttavia esaminare se tale restrizione possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato FUE. Sull’esistenza di una giustificazione alla restrizione ai sensi dell’articolo 65 TFUE 50 In forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, le disposizioni dell’articolo 63 TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. 51 Tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, dev’essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui collocano i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE. Infatti, la deroga di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE subisce essa stessa una limitazione per effetto del paragrafo 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale le disposizioni nazionali di cui al detto paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 [TFUE]» (sentenza del 22 novembre 22018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 45 , e giurisprudenza ivi citata). 52 Occorre, pertanto, distinguere le differenze di trattamento consentite dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE dalle discriminazioni vietate dal paragrafo 65, paragrafo 3, TFUE. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, perché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento che ne risulta riguardi situazioni che non siano obiettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 46 e giurisprudenza citata). Sulla comparabilità delle situazioni in esame 53 Secondo la giurisprudenza della Corte, dal momento in cui uno Stato membro assoggetta, unilateralmente o mediante accordi, all’imposta sui redditi non soltanto i contribuenti residenti, ma anche i contribuenti non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di tali contribuenti non residenti si avvicina a quella dei contribuenti residenti (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 47 , e giurisprudenza citata). 54 [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] nonché i governi spagnolo e tedesco si riferiscono, in particolare, alle sentenze del 15 maggio 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑250/95 , EU:C:1997:239 ), del 15 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] ( C‑345/04 , EU:C:2007:96 ), nonché del 17 settembre 2015, Miljoen e a. (C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14 , EU:C:2015:608 ), dalle quali essi deducono che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale è conforme al principio di territorialità e che le società non residenti non si trovano in una situazione oggettivamente paragonabile a quella delle società residenti. 55 A tale proposito, occorre, tuttavia, rilevare che la giurisprudenza derivante da queste ultime sentenze era già stata invocata nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a. ( C‑575/17 , EU:C:2018:943 ). Orbene, in tale procedimento, la Corte ha nondimeno constatato l’esistenza di situazioni oggettivamente comparabili, e ciò sulla base della giurisprudenza costante ricordata al punto 53 della presente sentenza. Una valutazione siffatta è valida anche nei confronti delle situazioni delle società residenti e delle società non residenti di cui trattasi nel procedimento principale. 56 Pertanto, la differenza di trattamento di cui al procedimento principale riguarda situazioni oggettivamente comparabili. Sulla giustificazione relativa all’efficacia della riscossione dell’imposta 57 [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] afferma che un obbligo fiscale immediatamente recuperabile gravante su una società non residente che percepisce dividendi appare proporzionato all’obiettivo di salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, dal momento che il rischio di mancato pagamento dell’imposta da parte di una tale società, che, inoltre, non dispone di una stabile organizzazione, aumenta nel tempo, a causa dell’assenza di qualsiasi nesso reale e continuo di quest’ultima con il paese della fonte del reddito. 58 Ciò facendo, la [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in realtà, che la restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui trattasi nel procedimento principale è giustificata dalla necessità di garantire la riscossione dell’imposta. 59 Secondo una giurisprudenza consolidata, la necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle libertà fondamentali, sempreché, tuttavia, l’applicazione di tale restrizione sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 67 e giurisprudenza citata). 60 La Corte ha inoltre affermato che la procedura della ritenuta alla fonte costituisce un mezzo legittimo ed adeguato per garantire la tassazione dei redditi di un soggetto stabilito al di fuori dello Stato d’imposizione (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 68 e giurisprudenza citata). 61 A tale riguardo, si deve ricordare che la restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale risiede, come rilevato al punto 42 della presente sentenza, nella circostanza che, contrariamente alle società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in [OSCURATO:PERSONA], le società non residenti, anch’esse in perdita, non godono né del rimborso della ritenuta alla fonte né di un eventuale differimento dell’imposizione. 62 Orbene, la concessione del beneficio di un siffatto trattamento alle società non residenti, eliminando necessariamente tale restrizione, non metterebbe in discussione il conseguimento dell’obiettivo connesso all’efficace riscossione dell’imposta dovuta dalle società medesime laddove percepiscano dividendi da una società residente, stabilita in [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 70 ). 63 Infatti, in primo luogo, il regime del rimborso della ritenuta alla fonte in caso di risultato negativo dell’esercizio costituisce, per sua natura, una deroga al principio della tassazione dei dividendi nell’esercizio fiscale di loro distribuzione, ragion per cui tale regime, per sua natura, è destinato ad applicarsi non alla maggior parte delle società percettrici di dividendi, bensì unicamente a quelle che registrano perdite (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 71 ). 64 In secondo luogo, si deve sottolineare che spetterebbe alle società non residenti fornire gli elementi pertinenti che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato membro d’imposizione di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per poter godere del rimborso della ritenuta alla fonte (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 72 ). 65 In terzo luogo, e tenuto conto delle considerazioni della Corte ai punti da 74 a 78 della sua sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a. ( C‑575/17 , EU:C:2018:943 ), i meccanismi di cooperazione esistenti tra le autorità degli Stati membri a livello dell’Unione sono sufficienti per consentire allo Stato membro di origine di verificare la veridicità degli elementi prodotti dalle società non residenti che intendano avvalersi del rimborso della ritenuta alla fonte (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 73 ). 66 Conseguentemente, dal riconoscimento alle società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] al rimborso della ritenuta alla fonte effettuata e all’eventuale differimento d’imposizione deriverebbe l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera circolazione dei capitali senza peraltro ostacolare la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 77 ). 67 In tali circostanze, la giustificazione della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, relativa all’efficace riscossione delle imposte, non può trovare accoglimento. Sulla giustificazione relativa alla ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e alla prevenzione del rischio di duplice uso delle perdite 68 Il governo tedesco afferma che, sebbene, in forza della convenzione ispano-britannica, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia autorizzato a tassare i dividendi versati da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA], le attività economiche di queste ultime rientrano, quanto al resto, nel potere impositivo del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale servirebbe a salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo, dato che le perdite subite da una società non residente e prive di nesso diretto con i dividendi versati a quest’ultima da una società residente provengono da attività economiche rientranti nella competenza fiscale del suo Stato di residenza, in cui si può tener conto di tali perdite. Un’ulteriore presa in considerazione in sede di imposizione dei dividendi in [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe una doppia deduzione delle perdite, contraria alla ripartizione del potere impositivo effettuata. 69 Anche il governo spagnolo ritiene, anch’esso, che l’accoglimento, nella presente fattispecie, della domanda presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] (Europe) comporterebbe un uso multiplo delle perdite subite da quest’ultima. 70 A tale riguardo, la Corte ha riconosciuto che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri costituisce un obiettivo legittimo e che, in assenza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 56 e giurisprudenza ivi citata). 71 Siffatta giustificazione può essere ammessa, in particolare, nel caso in cui la disciplina di cui trattasi sia intesa a prevenire comportamenti tali da pregiudicare il diritto degli Stati membri di esercitare il proprio potere impositivo in relazione alle attività svolte sul proprio territorio (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 57 e giurisprudenza citata). 72 Inoltre, la Corte ha dichiarato che la prevenzione del duplice uso delle perdite costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle libertà fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock, C‑650/16 , EU:C:2018:424 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 73 Nel caso di specie, in forza della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, i dividendi versati ad una società non residente sono tassati mediante una ritenuta alla fonte ad un’aliquota fissata nell’ambito di una convenzione contro la doppia imposizione, e detta ritenuta non viene rimborsata qualora una siffatta società realizzi un esercizio in perdita, mentre una società residente, che si trovi nella stessa situazione, beneficia di un tale rimborso e del differimento della tassazione dei dividendi percepiti. 74 Tuttavia, da un lato, allorché uno Stato membro ha scelto di non assoggettare, in talune situazioni, ad imposta le società residenti sui loro dividendi d’origine nazionale, esso non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta di società non residenti che ricevono redditi di questo tipo (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Keva e a., C‑39/23 , EU:C:2024:648 , punto 73 e giurisprudenza ivi citata). 75 Dall’altro lato, l’eventuale differimento dell’imposizione dei dividendi percepiti da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il territorio storico fiscalmente autonomo di [OSCURATO:PERSONA] debba rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta un reddito generato sul suo territorio. Infatti, i dividendi distribuiti dalla società residente verrebbero assoggettati ad imposizione una volta che la società non residente chiudesse un esercizio successivo in attivo, al pari di quanto avverrebbe, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, per una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 59 ). 76 Inoltre, il minor gettito tributario connesso alla tassazione dei dividendi percepiti da società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] perdita non può giustificare l’imposizione immediata e definitiva dei dividendi percepiti da dette società in un siffatto caso di specie, laddove tali perdite sono accettate qualora riguardino società residenti assoggettate ad imposta in [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17 , EU:C:2018:943 , punto 63 ). 77 Si deve aggiungere, per quanto riguarda la prevenzione del rischio di duplice uso delle perdite, che, in ogni caso, spetta alle società non residenti fornire gli elementi pertinenti che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato membro di imposizione di rilevare la sussistenza dei requisiti previsti per poter godere di un differimento dell’imposizione. 78 Pertanto, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non può essere giustificata dalla necessità di salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e di prevenire il rischio di duplice uso delle perdite. Sul motivo di giustificazione vertente sulla salvaguardia della coerenza del regime fiscale 79 [OSCURATO:PERSONA] della provincia storica di [OSCURATO:PERSONA] nonché i governi spagnolo e tedesco sostengono che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale serve a salvaguardare la coerenza del regime fiscale nazionale dal momento che la mancata presa in considerazione, nello Stato membro della fonte, delle perdite subite al di fuori di tale Stato membro da una società non residente segue una logica simmetrica e costituisce il corso della mancata imposizione, in detto Stato membro, delle attività economiche da cui derivano tali perdite. 80 Affinché un argomento fondato sulla necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale nazionale possa essere accolto, occorre, secondo una costante giurisprudenza, che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio con un determinato prelievo fiscale (sentenza del 21 dicembre 2023, Cofidis, C‑340/22 , EU:C:2023:1019 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). 81 A tale proposito, si deve, tuttavia, rilevare che, nel caso di specie, le società residenti e assoggettate all’imposta sulle società in [OSCURATO:PERSONA] che si trovano in situazione di perdita e che ottengono un rimborso della ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi percepiti non sono assoggettate, a titolo di compensazione di tale rimborso, ad un prelievo fiscale determinato. Anche se le società residenti fossero tenute ad integrare tali dividendi nella misura del 50% nella loro base imponibile dell’imposta sulle società, ciò non toglierebbe che, in situazione di perdita, le società in parola beneficerebbero quantomeno di un vantaggio di tesoreria, o addirittura di un’esenzione in caso di cessazione delle attività prima che sia nuovamente raggiunto un risultato positivo. 82 Di conseguenza, la giustificazione della normativa di cui trattasi nel procedimento principale con la necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale non può essere accolta. 83 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa applicabile in uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da una società stabilita in un territorio fiscalmente autonomo dello Stato membro in parola sono oggetto di una ritenuta alla fonte che, qualora detti dividendi siano percepiti da una società residente, assoggettata all’imposta sulle società in tale territorio fiscalmente autonomo, equivale ad un acconto su tale imposta e viene interamente rimborsata se quest’ultima società conclude l’esercizio fiscale interessato con un risultato in perdita, mentre non è previsto alcun rimborso qualora detti dividendi siano percepiti da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] spese 84 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa applicabile in uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da una società stabilita in un territorio fiscalmente autonomo dello Stato membro in parola sono oggetto di una ritenuta alla fonte che, qualora detti dividendi siano percepiti da una società residente, assoggettata all’imposta sulle società in tale territorio fiscalmente autonomo, equivale ad un acconto su tale imposta e viene interamente rimborsata se quest’ultima società conclude il corrispondente esercizio fiscale con un risultato in perdita, mentre non è previsto alcun rimborso qualora detti dividendi siano percepiti da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris