CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata in questa sede il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto parzialmente l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati provvisoriamente contestati relativi a plurime violazioni della normativa penal-tributaria (artt. 5, 10 e 11 d. leg. 74/2000), a condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a due distinti episodi di estorsione (capi C1) e C2); ha annullato l'ordinanza relativamente al reato di cui al capo C2), confermando nel resto il provvedimento genetico. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, totalmente mancante, in relazione alla censura - formulata con l'istanza di riesame - di nullità dell'ordinanza emessa dal G.i.p. per la carenza delle relazioni dei curatori fallimentari, poiché il Tribunale del riesame non aveva né indicato il contenuto della censura, né aveva fornito risposta alla doglianza così come formulata. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, meramente apparente, quanto all'esame delle censure con cui si contestava il quadro indiziario in relazione al reato di estorsione di cui al capo C1); non erano state correttamente valutate le incongruenze e contraddizioni del narrato della persona offesa, che non poteva costituire la fonte indiziaria per attribuire all'indagato l'ipotizzata estorsione, mancando gli elementi sia della minaccia, sia gli estremi dell'ingiusto profitto e del danno per la vittima, con specifico riguardo alla posizione del ricorrente che risultava estraneo al rapporto lavorativo (da cui sarebbero sorte le pretese della vittima e le ipotizzate costrizioni per rinunciare alle spettanze retributive); non era stata tenuta in considerazione la diversa conclusione cui era giunto il Tribunale del riesame riguardo alla posizione dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali era stata ritenuta l'insussistenza di un grave quadro indiziario a loro carico. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione, ritenuta anch'essa apparente, in relazione alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, con specifico riguardo al giudizio di attualità e concretezza formulato senza tenere conto del dato obiettivo dello stato delle ultime società del gruppo riconducibile all'indagato, in gravissime condizioni di dissesto o sottoposte a sequestro preventivo, tale da impedire di fatto la reiterazione dei reati per cui era stata applicata la misura, oltre che del dato temporale e dell'assenza di attività d'impresa riferibili al ricorrente. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato; premesso che il Tribunale del riesame ha immediatamente indicato tra le fonti indiziarie utilizzate dal provvedimento genetico della misura esattamente le relazioni predisposte dai curatori fallimentari ex art. 33 I. fall., smentendo così la deduzione a fondamento del motivo, va altresì rilevato che la censura è assolutamente generica e aspecifica poiché non indica quale delle relazioni evocate non sarebbe stata acquisita, né chiarisce in che misura il contenuto di tali relazioni sarebbe risultato decisivo nel porre in crisi la motivazione del provvedimento applicativo. 1.2. Anche il secondo motivo è generico nelle censure, oltre che non consentito. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, ove con il ricorso in sede di legittimità si deducano vizi della motivazione dei provvedimenti assunti dal Tribunale, in sede di riesame delle misure cautelari personali, sia per ciò che attiene il profilo della consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, così come per le questioni inerenti la valutazione delle esigenze cautelari, l'ambito dei motivi ammissibili va delimitato alla «sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie», restando escluse «quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01), il che impedisce di attribuire al giudice di legittimità «il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi», ovvero «delle caratteristiche soggettive dell'indagato»; e ciò in quanto si tratta di apprezzamenti tipicamente di merito rientranti nelle valutazioni del G.i.p. e del Tribunale del riesame, mentre l'orizzonte del giudizio di legittimità è «circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01). Per queste ragioni il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, «è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). Il ricorrente, evocando il carattere apparente della motivazione, in realtà sollecita una rivalutazione della gravità indiziarla a fronte di una motivazione puntuale e logicamente coerente, che ha analizzato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, ne ha considerato la specifica portata probatoria (escludendone per una parte la caratteristica di gravità indiziaria, quanto all'ipotizzata costrizione ad accettare condizioni retributive dietro la minaccia del licenziamento), ha apprezzato la coerenza del narrato quanto all'episodio di intimidazione (costituito da minacce esplicite e non equivocabili nella loro direzione), riscontrato dal risultato (favorevole per la parte datoriale) della rinuncia della dipendente a proseguire nel contenzioso giudiziario che aveva avviato per ottenere il riconoscimento dei crediti di lavoro (ciò che dimostra i profili correlati del profitto e del danno). A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente censura in modo, peraltro generico, l'attendibilità della persona offesa, afferma in modo assertivo l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di estorsione, deduce la carenza di prova circa il contributo nell'azione delittuosa da parte del ricorrente, insistendo sulla circostanza dell' esser indimostrato il ruolo di amministratore di fatto della società ove prestava lavoro la persona offesa, trascurando così la dettagliata motivazione del provvedimento (§§ 2. e 2.1.) in punto di ricostruzione dell'esistenza del "gruppo Cotugno", costituito da una pluralità di compagini societarie in cui il ricorrente e gli altri soggetti indagati, legati da vincoli familiari, ricoprivano alternativamente e con convergente finalismo le cariche - di fatto e di diritto - di amministrazione di quelle società che costituivano lo strumento, attraverso anche i reati fiscali, per svuotare i patrimoni delle società stesse realizzando i plurimi episodi di bancarotta contestati. Del tutto generica, infine, la censura relativa all'omessa considerazione del differente esito dei procedimenti incidentali proposti dagli altri indagati per il medesimo episodio estorsivo, non essendo dedotta la dimostrazione - in quei giudizi - dell'insussistenza del quadro indiziario rispetto al fatto storico (e non anche della gravità indiziaria circa la partecipazione a titolo di concorso nel medesimo fatto). 1.3. Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, l'ordinanza ha posto in rilievo - dato che ancora una volta viene trascurato dal ricorrente - come le concrete modalità dei fatti di reato realizzati e il ruolo specifico assunto dal ricorrente nel farsi promotore del sistema delle società facenti capo al "gruppo Cotugno", fossero di per sé indicative del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (evidentemente reati lesivi della garanzia patrimoniale dei creditori e dello Stato, quanto alle imposte sottratte) in quanto dimostrative di una capacità criminale spiccata e collaudata, di recente attestata da una pronuncia di condanna per fatti di bancarotta documentale, a fronte della quale si aggiunge - e non riveste unico elemento di valutazione - l'attività svolta dalle società del gruppo non ancora raggiunte dal fallimento, rispetto alle quali non può evidentemente escludersi - proprio per le cennate capacità delinquenziali - la riproposizione dello schema operativo della creazione di nuove apparenti società, attraverso cui far trasmigrare le residue poste attive delle società ancora in bonis, ovvero per avviare nuove illecite iniziative acquisendo beni e disponibilità finanziarie, che vengano poi distratte mediante meccanismi frodatori verso differenti compagini societarie. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d