CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14403-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 823/2020 del TRIBUNALE di IVREA, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14403/2021 Numero sezionale 4345/2022 Numero di raccolta generale 16612/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea di riforma di sentenza del locale Giudice di Pace di accoglimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. 2. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con due motivi di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 143, comma 12, 189, comma 6, e 223, comma 1, c.d.s. per la sospensione della patente di guida e l’omesso esame di un fatto decisivo. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Entrambi i motivi appaiono manifestamente inammissibili in quanto costituisce indirizzo consolidato quello secondo il quale: In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel Ric. 2021 n. 14403 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14403/2021 Numero sezionale 4345/2022 Numero di raccolta generale 16612/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità (Sez. 2, Ord. n. 21266 del 2020). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. La ricorrente non ha depositato memoria. 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre alla ricorrente. 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 14403 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P