Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 46650/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] BEV1LACQUA ROSETTA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina, lesioni e furto aggravato per come rispettivamente contestati già pronunciata dal Tribunale di Crotone con sentenza 16 gennaio 2018.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede in relazione ai capi a e B della contestazione sussistendo nel caso di specie la predisposizione di cautele consistenti in un servizio di videosorveglianza.

2.1.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione ai capi a-b-c-d in conseguenza del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché i giudici del merito avrebbero dovuto considerare lo scarso disvalore e il carattere rudimentale della condotta e lo stato di disagio sociale delle imputate.

Tutti elementi che avrebbero dovuto differenziare le valutazioni in relazione ai singoli imputati.

L'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche 3L, avrebbe permesso una diversa valutazione in punto bilanciamento delle circostanze aggravanti. 2.1.3 Vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione ai capi c-d della rubrica a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della inattendibilità del riconoscimento fotografico operato dal teste SANTORO in quanto novantenne all'epoca dei fatti e delle contraddizioni presenti nelle dichiarazioni di costui che non aveva correttamente indicato l'età e il colore dei capelli delle persone che aveva riconosciuto

2.1.4. Violazione di legge in riferimento all'articolo 597 comma 4 cod proc pen perché la Corte territoriale, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 7 cod pen contestata al capo C) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'aggravante di cui all'articolo 112 cod pen in relazione ai capi A-B per BEVI1ACQUA Rosetta ha mantenuto inalterato il trattamento sanzionatorio

2.2. [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA].

2.2.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività del trattamento sanzionatorio non ritenendo sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato che faceva riferimento alla presenza di precedenti condanne.Mancherebbe inoltre la motivazione in ordine alla determinazione della pena base in conseguenza del discostamento dal minimo edittale.

2.3. Ricorso SCICCHITANO Maria.

2.3.1. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio non ritenendo la ricorrente sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato che faceva riferimento alla presenza di una spiccata propensione a delinquere manifestata con la commissione di due furti in arco temporale breve e per importi non irrisori.

2.4. Ricorso PASSALACQUA Antonio.

2.4.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 597 comma 4 cod proc peri in conseguenza del fatto che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 7 cod pen contestata in relazione al capo C (rapina), la pena è rimasta immutata.

2.4.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità in ordine al capo C in conseguenza delle anomalie che emergevano nelle dichiarazioni della persona offesa in particolare con riferimento all'età e al colore dei capelli delle persone riconosciute.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Le contestazioni in ordine alla dichiarata penale responsabilità per il capo C) sollevate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto sussiste sul punto una motivazione logica e lineare che valuta le dedotte incongruenze delle dichiarazioni della P.O. e evidenzia il carattere secondario delle imprecisioni della persona offesa.

3.2. Le doglianze riguardanti la mancata esclusione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede risultano generiche e comunque manifestamente infondate in quanto i ricorrenti non evidenziano la presenza di alcun controllo continuativo operato tramite la videosorveglianza.

Infatti, come più volte affermato da questa Corte, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen (cfr. da ultima Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020 - dep. 14/01/2021 - Rv. 280157 - 01).

3.3. Le contestazioni in ordine alla mancata riduzione della pena all'esito della esclusione di alcune delle circostanze aggravanti contestate ai capi A-B-C risultano manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha operato una riduzione della sanzione in conseguenza della previa esclusione delle aggravanti limitando tale riduzione alla pena pecuniaria e ha offerto sul punto una motivazione specifica con cui i ricorrenti nemmeno si confrontano incorrendo nel vizio di aspecificità.

Vi è inoltre specifica e congrua motivazione in ordine agli aumenti a titolo di continuazione.

3.3. Manifestamente infondati anche i motivi di ricorso riguardanti l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e in genere il trattamento sanzionatorio in considerazione della presenza di una motivazione ampia e congrua che considera i profili comuni riguardanti le modalità dell'azione, segnatamente il carattere programmato dei delitti e il tempo ristretto in cui gli stessi sono stati commessi, nonché specifici profili personali afferenti a ciascuno degli imputati.

Rimangono superati, per effetto di tale specifica valutazione tutti gli altri profili (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) di cui comunque la Corte territoriale ha escluso la rilevanza.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] BEV1LACQUA ROSETTA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina, lesioni e furto aggravato per come rispettivamente contestati già pronunciata dal Tribunale di Crotone con sentenza 16 gennaio 2018. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede in relazione ai capi a e B della contestazione sussistendo nel caso di specie la predisposizione di cautele consistenti in un servizio di videosorveglianza. 2.1.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione ai capi a-b-c-d in conseguenza del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché i giudici del merito avrebbero dovuto considerare lo scarso disvalore e il carattere rudimentale della condotta e lo stato di disagio sociale delle imputate. Tutti elementi che avrebbero dovuto differenziare le valutazioni in relazione ai singoli imputati. L'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche 3L, avrebbe permesso una diversa valutazione in punto bilanciamento delle circostanze aggravanti. 2.1.3 Vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione ai capi c-d della rubrica a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della inattendibilità del riconoscimento fotografico operato dal teste SANTORO in quanto novantenne all'epoca dei fatti e delle contraddizioni presenti nelle dichiarazioni di costui che non aveva correttamente indicato l'età e il colore dei capelli delle persone che aveva riconosciuto 2.1.4. Violazione di legge in riferimento all'articolo 597 comma 4 cod proc pen perché la Corte territoriale, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 7 cod pen contestata al capo C) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'aggravante di cui all'articolo 112 cod pen in relazione ai capi A-B per BEVI1ACQUA Rosetta ha mantenuto inalterato il trattamento sanzionatorio 2.2. [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.2.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività del trattamento sanzionatorio non ritenendo sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato che faceva riferimento alla presenza di precedenti condanne.Mancherebbe inoltre la motivazione in ordine alla determinazione della pena base in conseguenza del discostamento dal minimo edittale. 2.3. Ricorso SCICCHITANO Maria. 2.3.1. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio non ritenendo la ricorrente sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato che faceva riferimento alla presenza di una spiccata propensione a delinquere manifestata con la commissione di due furti in arco temporale breve e per importi non irrisori. 2.4. Ricorso PASSALACQUA Antonio. 2.4.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 597 comma 4 cod proc peri in conseguenza del fatto che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 7 cod pen contestata in relazione al capo C (rapina), la pena è rimasta immutata. 2.4.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità in ordine al capo C in conseguenza delle anomalie che emergevano nelle dichiarazioni della persona offesa in particolare con riferimento all'età e al colore dei capelli delle persone riconosciute. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Le contestazioni in ordine alla dichiarata penale responsabilità per il capo C) sollevate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto sussiste sul punto una motivazione logica e lineare che valuta le dedotte incongruenze delle dichiarazioni della P.O. e evidenzia il carattere secondario delle imprecisioni della persona offesa. 3.2. Le doglianze riguardanti la mancata esclusione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede risultano generiche e comunque manifestamente infondate in quanto i ricorrenti non evidenziano la presenza di alcun controllo continuativo operato tramite la videosorveglianza. Infatti, come più volte affermato da questa Corte, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen (cfr. da ultima Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020 - dep. 14/01/2021 - Rv. 280157 - 01). 3.3. Le contestazioni in ordine alla mancata riduzione della pena all'esito della esclusione di alcune delle circostanze aggravanti contestate ai capi A-B-C risultano manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha operato una riduzione della sanzione in conseguenza della previa esclusione delle aggravanti limitando tale riduzione alla pena pecuniaria e ha offerto sul punto una motivazione specifica con cui i ricorrenti nemmeno si confrontano incorrendo nel vizio di aspecificità. Vi è inoltre specifica e congrua motivazione in ordine agli aumenti a titolo di continuazione. 3.3. Manifestamente infondati anche i motivi di ricorso riguardanti l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e in genere il trattamento sanzionatorio in considerazione della presenza di una motivazione ampia e congrua che considera i profili comuni riguardanti le modalità dell'azione, segnatamente il carattere programmato dei delitti e il tempo ristretto in cui gli stessi sono stati commessi, nonché specifici profili personali afferenti a ciascuno degli imputati. Rimangono superati, per effetto di tale specifica valutazione tutti gli altri profili (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) di cui comunque la Corte territoriale ha escluso la rilevanza. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 46650/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris