CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 15251/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge penale in relazione agli artt. 624 e 648 cod. pen., non è consentito poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di adeguati argomenti giuridici ai fini della affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo ed il terzo motivo, che deducono vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis e 99 comma secondo cod. pen., sono indeducibili poiché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata su 131 bis cod. pen.), e perché a fronte della originaria inammissibilità del motivo di appello con il quale il ricorrente si limitava a chiedere l'esclusione della recidiva, non si rinviene la dedotta illegittimità (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il p