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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 02926/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti ascritti in questo procedimento e quelli già giudicati con sentenza del G.i.p. del il Tribunale di Pordenone, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi di fatto su cui ha fondato la propria decisione (collocazione nel tempo e luogo di commissione dei reati nonché il fatto quelli già giudicati - a differenza di quello oggetto del presente procedimento - costituiscano reati-fine di un'associazione criminosa) e il ricorso ha finto col perorare irritualmente in questa sede di legittimità un alternativo apprezzamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti ascritti in questo procedimento e quelli già giudicati con sentenza del G.i.p. del il Tribunale di Pordenone, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi di fatto su cui ha fondato la propria decisione (collocazione nel tempo e luogo di commissione dei reati nonché il fatto quelli già giudicati - a differenza di quello oggetto del presente procedimento - costituiscano reati-fine di un'associazione criminosa) e il ricorso ha finto col perorare irritualmente in questa sede di legittimità un alternativo apprezzamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident
Sentenza Cassazione n. 02926/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris