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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34363/2026

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RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9178/26 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata, relativa a condanna per il reato di cui all'art 385 cod. pen.; Esaminato il motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto, attraverso la deduzione della omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, si sollecita un rinnovato esame delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità; Considerato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); Ritenuto che la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo escluso, con motivazione non illogica, l'applicazione della detta causa di non punibilità in ragione della dimensione lesiva del fatto, le cui connotazioni di gravità ha individuato, con motivazione diffusa e scevra da illogicità, nella durata non minimale dell'allontanamento, tardivamente giustificato solo nel giudizio di primo grado, nell'essere al momento l'imputato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare nonché nell'essere stato deferito per analoga violazione solo qualche settimana prima (v. pagg. 6 e 7, nonché alle pagg. 9 e 10 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9178/26 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata, relativa a condanna per il reato di cui all'art 385 cod. pen.; Esaminato il motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto, attraverso la deduzione della omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, si sollecita un rinnovato esame delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità; Considerato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); Ritenuto che la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo escluso, con motivazione non illogica, l'applicazione della detta causa di non punibilità in ragione della dimensione lesiva del fatto, le cui connotazioni di gravità ha individuato, con motivazione diffusa e scevra da illogicità, nella durata non minimale dell'allontanamento, tardivamente giustificato solo nel giudizio di primo grado, nell'essere al momento l'imputato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare nonché nell'essere stato deferito per analoga violazione solo qualche settimana prima (v. pagg. 6 e 7, nonché alle pagg. 9 e 10 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34363/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris