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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 35532/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

N FATTO E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’assise d'appello di Triesteconfermava la sentenza del GUP del Tribunale di Udine del 12/05/2023, cheaveva condannato XXXXXXXXXXin ordine ai delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-ter e 581 c.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 2 direclusione.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.2.1.

Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al giudizio di colpevolezza (in riferimento a tutti i reati contestati), inragione della inattendibilità della persona offesa.Quanto alla violenza sessuale resta insuperato il dubbio sul colore deipantaloncini indossati, che mina la ricostruzione offerta dalla vittima, così comela mina la estrema difficoltà dei rapporti tra le due parti.Gli stessi Carabinieri evidenziano l’improbabilità della circostanza che almomento del fatto sul luogo non ci fossero passanti.Quanto al 612-ter c.p., non si vede chi sia la persona ripresa nel video.Quanto alle percosse, si contesta che il luogo ove sarebbe avvenutal’aggressione è di pubblico transito e quindi non è possibile che nessuno abbiaassistito al fatto.2.2.

Con un secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.2.3. con il terzo motivo si duole dell’eccessività del risarcimento del dannoliquidato in favore della parte civile.3.

In data 7 settembre 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile,depositava conclusioni scritte in cui chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso edepositava altresì nota spese.4.

Il ricorso è inammissibile.5.

Il primo motivo è inammissibile sia in quanto costituisce pedissequareiterazione dei motivi di appello (motivatamente disattesi alle pagine 3-9 dellasentenza impugnata, che si salda con la sentenza di primo grado, la cui ampiamotivazione è anche riportata nel ricorso), sia in quanto sollecita a questa Corteuna rivalutazione del quadro probatorio, operazione non consentita nel giudizioper cassazione.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso); pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, la Cortedi cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stataelaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n.35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola,Rv. 253774 - 01), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.Nelle sentenze di merito oggetto del presente scrutinio (che costituisconoun’ipotesi di «doppia conforme» e quindi vanno analizzate congiuntamente ai finidella valutazione di ammissibilità dell’impugnazione), i giudici hannoconcordemente inferito la responsabilità dell’odierno ricorrente da una messeindiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza intal senso.Scendendo in concreto, le due sentenze di merito hanno ritenuto dimostratala penale responsabilità dell’imputato alla luce della attendibilità intrinseca dellap.o. e dei molteplici riscontri alle sue dichiarazioni (oltre a confermare che ilcolore dei calzoncini – bianco anziché giallo - può essere influenzato dallecondizioni di luce al momento dello scatto); quanto alle percosse, si evidenziacome la circostanza dedotta dalla difesa sia inconcludente e, quanto al 612-tercod. pen., che è lo stesso imputato a vantarsi nei messaggi di aver mandato ilvideo.6.

Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatoin ragione della gravità del fatto e dell’assenza di resipiscenza (non già, comeaffermato in ricorso, in ragione della proclamata innocenza, ma della orgogliosarivendicazione del fatto) è conforme al costante indirizzo di legittimità secondocui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice anche solo con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenzan, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».

Nel caso di specie, oltre adifettare elementi di positiva valutazione, la corte territoriale valorizza elementidi segno contrario.7.

L’eccessività del risarcimento del danno, dall’incontestato riepilogo deimotivi di appello, non aveva costituito oggetto di specifica richiesta in sede diimpugnazione e la relativa deduzione è quindi tardiva (sull’obbligo di contestarea pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appellovedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro,n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n.9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).8.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.9.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che ilCollegio liquida in complessive 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N FATTO E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’assise d'appello di Triesteconfermava la sentenza del GUP del Tribunale di Udine del 12/05/2023, cheaveva condannato XXXXXXXXXXin ordine ai delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-ter e 581 c.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 2 direclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al giudizio di colpevolezza (in riferimento a tutti i reati contestati), inragione della inattendibilità della persona offesa.Quanto alla violenza sessuale resta insuperato il dubbio sul colore deipantaloncini indossati, che mina la ricostruzione offerta dalla vittima, così comela mina la estrema difficoltà dei rapporti tra le due parti.Gli stessi Carabinieri evidenziano l’improbabilità della circostanza che almomento del fatto sul luogo non ci fossero passanti.Quanto al 612-ter c.p., non si vede chi sia la persona ripresa nel video.Quanto alle percosse, si contesta che il luogo ove sarebbe avvenutal’aggressione è di pubblico transito e quindi non è possibile che nessuno abbiaassistito al fatto.2.2. Con un secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.2.3. con il terzo motivo si duole dell’eccessività del risarcimento del dannoliquidato in favore della parte civile.3. In data 7 settembre 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile,depositava conclusioni scritte in cui chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso edepositava altresì nota spese.4. Il ricorso è inammissibile.5. Il primo motivo è inammissibile sia in quanto costituisce pedissequareiterazione dei motivi di appello (motivatamente disattesi alle pagine 3-9 dellasentenza impugnata, che si salda con la sentenza di primo grado, la cui ampiamotivazione è anche riportata nel ricorso), sia in quanto sollecita a questa Corteuna rivalutazione del quadro probatorio, operazione non consentita nel giudizioper cassazione.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli«frammenti» di esso); pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, la Cortedi cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stataelaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano statescartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n.35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola,Rv. 253774 - 01), senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse.Nelle sentenze di merito oggetto del presente scrutinio (che costituisconoun’ipotesi di «doppia conforme» e quindi vanno analizzate congiuntamente ai finidella valutazione di ammissibilità dell’impugnazione), i giudici hannoconcordemente inferito la responsabilità dell’odierno ricorrente da una messeindiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza intal senso.Scendendo in concreto, le due sentenze di merito hanno ritenuto dimostratala penale responsabilità dell’imputato alla luce della attendibilità intrinseca dellap.o. e dei molteplici riscontri alle sue dichiarazioni (oltre a confermare che ilcolore dei calzoncini – bianco anziché giallo - può essere influenzato dallecondizioni di luce al momento dello scatto); quanto alle percosse, si evidenziacome la circostanza dedotta dalla difesa sia inconcludente e, quanto al 612-tercod. pen., che è lo stesso imputato a vantarsi nei messaggi di aver mandato ilvideo.6. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatoin ragione della gravità del fatto e dell’assenza di resipiscenza (non già, comeaffermato in ricorso, in ragione della proclamata innocenza, ma della orgogliosarivendicazione del fatto) è conforme al costante indirizzo di legittimità secondocui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice anche solo con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenzan, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». Nel caso di specie, oltre adifettare elementi di positiva valutazione, la corte territoriale valorizza elementidi segno contrario.7. L’eccessività del risarcimento del danno, dall’incontestato riepilogo deimotivi di appello, non aveva costituito oggetto di specifica richiesta in sede diimpugnazione e la relativa deduzione è quindi tardiva (sull’obbligo di contestarea pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appellovedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro,n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n.9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).8. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.9. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che ilCollegio liquida in complessive 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.