CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42124/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Perugia con la sentenza in epigrafe, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Macerata il 26.09.2017, ha ridotto la pena ad anni 2 mesi 8 e gg 20 di reclusione ed euro 12.400,00, confermando l'affermazione di penale responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73 comma 1 Dpr 309/90 contestati ai capi 14) e 15) della imputazione, relativi a condotte di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina e hashish. 1.1.La Corte di Cassazione Sez.3 aveva annullato con rinvio con la pronuncia n. 29401-19 del 15.02.2019 la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 28.05.2018 rilevando quanto segue: "L'esclusione della configurabilità, in relazione ai reati di cui ai capi 14) et 15) della rubrica, della ipotesi del fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 è fondata su considerazioni che si pongono in contrasto con gli orientamenti interpretativi espressi al riguardo da questa Corte. E' stato, infatti, chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (v. anche, nel medesimo senso, Sez. 4, n. 109 del 28/11/2018, dep. 03/01/2019, Torre, Rv. 275075). Nella medesima sentenza le Sezioni Unite hanno anche chiarito che poiché l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. Ora, nel caso in esame, la Corte d'appello ha escluso la configurabilità della ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, di cui era stato chiesto il riconoscimento con l'atto d'impugnazione, anche in relazione alle /t, contestazioni di cui ai capi 14 (relativo alla cessione, in almeno quindici occasioni, di 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, al prezzo di euro 80 al grammo, e, nelle medesime occasioni, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish al prezzo di euro 50 per volta) e 15 (relativo alla cessione di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina al prezzo di euro 300 e di sostanza stupefacente del tipo hashish al prezzo di 10 euro), in considerazione della pluralità di episodi, delle diverse tipologie di sostanze stupefacenti oggetto delle condotte, della organizzazione di viaggi in un'altra regione per reperire tali sostanze, della attività di intimidazione posta in essere per riscuotere il prezzo delle cessioni (benché l'imputato sia stato assolto dalla contestazione di estorsione di cui al capo 16), della entità dei quantitativi di hashish oggetto del capo 7), pari a diverse centinaia di grammi. Tale motivazione risulta, contraria al ricordato orientamento interpretativo di questa Corte, oltre che manifestamente illogica, non essendo stato tenuto conto della assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto dal reato di estorsione di cui al capo 16) e della circostanza che la contestazione di cui al capo 7) riguarda sostanze stupefacenti (hashish) di tipo diverso rispetto a quelle di cui ai capi 14 e 15 (cocaina), in relazione ai quali era stato chiesto il riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, posto che possono essere astrattamente configurabili più condotte, commesse in tempi diversi, alcune da qualificare ai sensi del primo comma e altre ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R., anche se realizzate in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in quanto l'unificazione ne presuppone la previa autonoma qualificazione, cosicché non è logicamente incompatibile la consumazione sulla base di una medesima risoluzione delittuosa di fatti qualificabili ai sensi di tali due disposizioni. Risulta, pertanto, illogico il rilievo attribuito dalla Corte d'appello alla qualificabilità ai sensi del primo comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 delle condotte di cui al capo 7) della rubrica, da cui è stata fatta discendere, senza una adeguata analisi dei parametri di valutazione indicati dal quinto comma dell'art. 73 citato (mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ovvero qualità e quantità delle sostanze), l'esclusione della configurabilità ai sensi di tale disposizione delle diverse e autonome condotte di cui ai capi 14) e 15) della rubrica. Erroneo risulta, poi, il mero riferimento alla pluralità di episodi e ai diversi tipi di sostanze oggetto delle condotte, oltre che al reperimento della droga in altre regioni, posto che tali aspetti, di per sé soli, in assenza di una più approfondita analisi di mezzi, modalità e circostanze dell'azione (non rinvenibile neppure nella sentenza di primo grado, nella quale è stata solo ulteriormente sottolineata la attività di intimidazione posta in essere nei confronti degli acquirenti delle 3 iL sostanze stupefacenti allo scopo di ottenere il pagamento del relativo prezzo), non sono di per sé idonei, alla stregua dell'orientamento interpretativo ricordato, a giustificare l'esclusione della configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 cit...... Del tutto mancante risulta, poi, la motivazione riguardo alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione, di cui al settimo comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, formulata nell'atto d'appello in modo sufficientemente specifico (mediante la sottolineatura di quanto dichiarato dall'imputato nel corso dell'interrogatorio reso al pubblico ministero il 16 febbraio 2017, allorquando aveva ricostruito l'intera vicenda, descrivendo i ruoli e le condotte di ciascuno degli imputati; aveva indicato il fornitore della sostanza stupefacente, descrivendo anche i luoghi e le modalità dell'acquisto, ed eseguito un riconoscimento fotografico), alla quale non è stata data risposta, neppure implicita, nella sentenza impugnata, nella quale tali aspetti non sono stati in alcun modo considerati, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata anche in relazione a tale punto, con rinvio per nuovo esame anche a tale riguardo". 2.Ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi: A) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità e travisamento dei dati processuali: evidenzia che il dato quantitativo è modesto (3 gr. di cocaina e 10 euro di hashish per il capo 15) e 15 gr di cocaina e un quantitativo imprecisato di marijuana e hashish per il capo 14); l'attività illecita era concentrata su un unico comune quello di [OSCURATO:PERSONA] e riguardavano la fornitura di due soggetti; II) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della attenuante di cui al comma 7 art. 73 DPR 309/90 considerato che in sede di interrogatorio ha ricostruito l'intera vicenda ha riferito da chi aveva acquistato lo stupefacente con dovizia di particolari e ha effettuato i riconoscimenti fotografici, consentendo la individuazione dei canali di approvvigionamento; III)violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai criteri di determinazione della pena applicati in maniera illogica soprattutto in quanto la pena pecuniaria è stata individuata con notevole scostamento dal minimo edittale rispetto a quella detentiva. 3. Il Procuratore generale ha richiesto con requisitoria scritta dichiararsi la inammissibilità del ricorso.3.1.Ha argomentato richiamando l' orientamento costante della Corte di Cassazione quello secondo cui:" In tema di giudizio rescissorio, il giudice di rinvio mantiene integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione in fatto, non essendo egli vincolato da eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronunzia di annullamento, ma essendo invece libero in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del convincimento circa il punto annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione data alle questioni di diritto in quel medesimo giudizio" (Cass., sez.4, sent. n.43720 del 14.10.2003). Nella specie, la Corte territoriale attenendosi al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 15.02.2019 n. ha comunque ripercorso le condotte poste in essere dal prevenuto alla stregua delle risultanze istruttorie evidenziando che il ricorrente le ha poste in essere nell'ambito di una più vasta attività di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere col coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che pertanto non erano inquadrabili nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990. Tutto ciò porta a ritenere l'inammissibilità degli odierni motivi di ricorso che reiterano doglianze a cui la Corte territoriale ha dato ampia ed esaustiva risposta." 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Si rammenta che la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri).4.1.Nella specie appare la Corte territoriale ha operato una valutazione complessiva dell'azione di spaccio volta da Sohail che risultava inserito in un circuito, facente capo al coimputato e fornitore [OSCURATO:PERSONA], in cui poteva approvvigionarsi di vari quantitativi di droga ( hashish di cui al capo 7, cocaina e marijuana capi 14 e 15) da destinare al commercio al dettaglio; evidenziava inoltre che le dichiarazioni degli acquirenti, i mezzi di cui fruiva non consenivano di ricondurre le fattispecie nell'ambito dei fatti reato di lieve offensività. 4.2. Quanto al secondo motivo va ricordato che/ mentre a carico del dichiarante vi é solo l'onere di dimostrare di aver intrapreso un percorso di collaborazione, compete tuttavia al giudice di merito valutare (anche in termini potenziali) la portata della collaborazione e della concreta utilità ai fini delle indagini e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non é suscettibile di censura in Cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438). Nella specie la Corte si fa adeguatamente carico di tale valutazione e qualifica le circostanze riferite dall'imputato generiche indicazioni di qualche nominativo a seguito delle specifiche contestazioni risultanti dal materiale intercettativo; afferma che le stesse ammissioni di responsabilità non hanno conferito alcun apporto rilevante alle indagini visto che non ha riferito nessun elemento nuovo che consentisse di individuare i canali di approvvigionamento di cui era a conoscenza in considerazione dell'acclarato inserimento nella struttura criminale. Ha quindi escluso, con un giudizio insindacabile da questa Corte, che il contributo potenzialmente offerto potesse essere comunque proficuo in sede di svolgimento di indagini. Ha argomentato, quindi, con motivazione logica ed esaustiva che la condotta dell'imputato si è contrassegnata solo per le ammissioni evidenti di responsabilità senza alcun comportamento ulteriore significativo che conducesse all'interruzione dei circuito di distribuzione degli stupefacenti ( Cfr. Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021 Ud. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280385 - 01. 4.3. Il terzo motivo attinente alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha fornito adeguata ed esauriente motivazione in ordine al giudizio riguardante la dosimetria della pena ( fol 6) Tale motivazione quindi è insindacabile in sede di legittimità, in quanto non contraddittoria e dà conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cfr.. Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017 Rv. 271269 .). Infatti il discostamento dal minimo edittale nella individuazione della pena base pecuniaria è stato giustificato in relazione alla gravità dei fatti.5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico