CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18051/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEpato avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna, i quale, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando il primo l'irrogazione di una pena illegale a causa dell'omessa verifica circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio contestato al ricorrente, e il secondo l'omesso approfondimento della riconducibilità dei fatti a quelli contestati o, comunque, dei medesimi ad un'unica violazione, nonché della congruità del trattamento sanzionatorio. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che i motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti non rientrano fra i casi appena elencati. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese I, 4.0"n processuali e della somma di euro tremila (f2119Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2