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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03818/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'assegnazione del ricorso ad altra sezione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato, dichiarando l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la sentenza del Tribunale di Firenze del 24 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata e, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile perché la Corte di appello ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello relativi all'affermazione di penale responsabilità con una motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità con la quale il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'assegnazione del ricorso ad altra sezione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato, dichiarando l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la sentenza del Tribunale di Firenze del 24 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata e, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile perché la Corte di appello ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello relativi all'affermazione di penale responsabilità con una motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità con la quale il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 03818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris