CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Venezia; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Venezia, pronunciando in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento disposto da questa Corte con sentenza resa da Sez.2, n. 4610 del 10/12/2021, rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza con la quale era stato sottoposto agli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 1) ed estorsione (capo 10). 1.1 In sede di annullamento con rinvio, questa Corte aveva ritenuto che la precedente ordinanza, con la quale era stata annullata la misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari, non avesse adeguatamente vagliato i gradi indizi di reato con riguardo al reato associativo, evidenziando come non fossero stati valutati i video dai quali emergeva l'esistenza di un contesto criminale organizzato e che corroboravano le dichiarazioni accusatorie rese dalle persone offese. L'esistenza di riscontri, inoltre, doveva essere adeguatamente valutata nel giudicare l'attendibilità delle persone offese che, invece, era stata esclusa per il sol fatto che le stesse appartenevano ad un gruppo contrapposto a quello nei cui confronti era stata contestata l'ipotesi associativa. Con riguardo al reato di estorsione, si rilevava il difetto di motivazione, non avendo il Tribunale fornito adeguata spiegazione della presenza dell'indagato all'atto della consegna del denaro. Si riteneva sussistente, inoltre, anche il vizio di violazione di legge, nella misura in cui il Tribunale aveva valorizzato, al fine di escludere il concorso dell'indagato, il fatto che questi non avesse materialmente percepito la somma di denaro oggetto dell'estorsione. Il Tribunale del riesame applicava le indicazioni contenute nella sentenza rescindente, ritenendo sussistente i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari, con conseguente rigetto del riesame proposto avverso l'ordinanza cautelare genetica. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto cinque articolati motivi di ricorso, depositando anche una memoria integrativa. 2.1. Con il primo ed il terzo motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione e contraddittorietà della stessa in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Occorre premettere che, pur essendo stati formulati due distinti motivi di impugnazione, le questioni possono essere cumulativamente sintetizzate. Si deduce che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad esaminare il contenuto dei video acquisiti nel corso delle indagini, ricavandone elementi a supporto dell'esistenza dell'associazione a delinquere. Nel compiere tale operazione, tuttavia, sarebbe stato totalmente pretermesso il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non compare in alcuno dei suddetti video, né viene nominato da altri partecipanti. A fronte di tale carenza, il Tribunale avrebbe - con motivazione scissa dalla reale consistenza dei fatti - apoditticamente affermato che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione era comunque evincibile dallo stretto collegamento, anche parentale, con gli altri indagati, senza peraltro indicare quale ruolo questi avrebbe ricoperto. Né l'appartenenza all'associazione potrebbe essere desunta dalle sole dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], posto che lo stesso riferisce esclusivamente di fatti episodici e circoscritti alla commissione del reato di estorsione contestato sub 10). Aggiunge il ricorrente che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non erano emersi elementi probatoriamente rilevanti neppure con riguardo agli episodi estorsivi - diversi ed ulteriori rispetto a quello a lui contestato al capo 10) - realizzati dagli altri presunti associati. Infine, si contesta il giudizio di attendibilità riguardante il teste [OSCURATO:PERSONA], in ordine al capo 10), avendo il Tribunale omesso di considerare che questi era strettamente legato alla famiglia Popescu-Caldaras, a cui appartiene anche il destinatario della richiesta estorsiva ([OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell'art. 627, comma 5, cod. proc. pen., nonché degli artt. 273 e 405, comma 1-bis cod. proc. pen., evidenziando come nel medesimo procedimento è intervenuta altra pronuncia di questa Corte (Sez.2, n. 9981 del 2021) che ha ritenuto inammissibile il ricorso del Pubblico ministero proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti quali capi dell'associazione a delinquere contestata al capo 1), nonché concorrenti nell'estorsione contestata al capo 10). Occorre precisare che la questione, sia pur sotto il profilo del vizio di motivazione, è stata proposta anche nel primo motivo di ricorso, al punto D. Sostiene il ricorrente che l'intervenuta positiva definizione della posizione degli associati, rispetto ai quali questa Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza del ricorso proposto dal Pubblico ministero, comporterebbe l'applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 627, comma 5, cod. proc. pen. In ogni caso, una volta esclusa la sussistenza dei gravi indizi nei confronti dei promotori dell'associazione e concorrenti nel reato estorsivo, non potrebbe ritenersi il permanere del presupposto della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A supporto di tale conclusione, si indica anche la previsione di cui all'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. che impone al pubblico ministero di formulare richiesta di archiviazione nel caso in cui la cassazione abbia escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riguardo all'avvenuta valorizzazione dei fatti relativi alla contestazione formulata al capo 2) che, invece, non erano stati oggetto del primo ricorso formulato dal pubblico ministero, come correttamente evidenziato nella sentenza rescindente, sicchè sui medesimi non poteva pronunciarsi il giudice del rinvio. 2.4. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza attuale e concreta delle esigenze cautelari, sottolineando come il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermarne la ricorrenza, senza fornire alcuna argomentazione in merito. Né può ritenersi che l'onere motivazionale sia assolto sulla base dell'implicito riferimento alla gravità del reato per il quale sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva chiaramente indicato gli ambiti valutativi non adeguatamente presi in esame dalla prima ordinanza di annullamento della misura cautelare, demandando al giudice del rinvio di colmare tali lacune. In particolare, per quanto attiene al reato associativo, questa Corte aveva segnalato la necessità di verificare le circostanze emergenti dalle videoriprese, contenenti colloqui oggetto di traduzione ed astrattamente idonee a fornire elementi a supporto delle dichiarazioni rese dalle persone offese che, invece, erano stato ritenute inattendibili dal Tribunale del riesame, in considerazione dei noti e risalenti contrasti esistenti tra gruppi familiari. 2.1. Il Tribunale del riesame si è uniformato alle indicazioni fornite nella sentenza rescindente, descrivendo nel dettaglio il contenuto delle videoriprese e ritenendo che gli elementi di prova così raccolti fossero idonei a supportare il giudizio di gravità indiziaria. La motivazione resa sul punto, tuttavia, è assolutamente parziale, nella misura in cui si limita esclusivamente a descrivere il fenomeno criminale nel suo complesso, senza valutare adeguatamente la posizione specifica dell'odierno ricorrente. Sul punto, pertanto, è fondata la doglianza sollevata con il ricorso lì dove si sostiene che la motivazione circa il coinvolgimento nell'associazione di [OSCURATO:PERSONA] è sostanzialmente assente. Invero, [OSCURATO:PERSONA] non viene indicato quale uno dei soggetti che, nell'ambito delle videoriprese, avrebbero manifestato la volontà di intimidire e vessare le famiglie contrapposte costituite dai Popescu e Caldaras; non viene in alcun modo descritto, in modo specifico, il ruolo e l'apporto causale fornito dall'indagato all'associazione, né si indicano fonti dichiarative che abbiano riferito fatti specifichi a carico del ricorrente. In buona sostanza, il Tribunale del riesame ricostruisce la vicenda nei suoi contorni generali, ma non fornisce - se non in maniera apparente - una adeguata motivazione a sostegno della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione.Il Tribunale del riesame (pg.8) si limita a riferire che il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], quale incaricato dell'esecuzione dei reati fine, emergerebbe da quanto indicato al punto 2.2.1. della richiesta di applicazione della misura cautelare. La motivazione per relationem fornita sul tema non è idonea a superare la carenza motivazione, non dando specifica risposta alle censure sollevate dalla difesa e limitandosi alla ricezione della tesi accusatoria, peraltro generica sul punto. La giurisprudenza ha circoscritto i limiti entro i quali è possibile ricorrere alla motivazione per relatíonem chiarendo che l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà contenga una motivazione per relatíonem che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez.6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). Si è precisato, altresì, che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami per relatíonem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez.6, n.566 del 29/10/2015, dep.2016, Nappello, Rv. 265765) A maggior ragione tale principio va ribadito quando, come avvenuto nel caso di specie, il richiamo non è neppure riferito all'ordinanza cautelare, ma alla richiesta formulata dal pubblico ministero, con la conseguenza che si rende necessaria una autonoma valutazione delle considerazioni svolte dall'inquirente. Unico elemento concretamente emerso a carico del [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, concernono l'episodio specifico contestato al capo 10). Risulta, pertanto, viziata la motivazione del Tribunale del riesame che, pur a fronte dell'assoluta mancanza di elementi dai quali desumere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività della presunta associazione a delinquere, valorizzi un singolo e circoscritto episodio, di per sé non significativo dello stabile inserimento nel gruppo criminale. 2.2. A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla motivazione resa in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato di estorsione contestato sub 10), in relazione alla quale la principale censura mossa dal ricorrente concerne il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha espressamente dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era presente, assieme a [OSCURATO:PERSONA], al momento della consegna del denaro frutto dell'estorsione. Sul punto il Tribunale ha reso una motivazione puntuale e specifica in ordine alle ragioni della ritenuta attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'attendibilità 77-( intrinseca del dichiarante, desumibile in primo luogo dalla coerenza del narrato rispetto alla natura dei rapporti esistenti tra la persona offesa ed i familiari del [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti è stata fornita idonea spiegazione del motivo per cui la persona offesa non abbia denunciato l'estorsione nell'immediatezza del fatto, temendo possibili ritorsioni. A fronte di una motivazione coerente, non è consentito procedere ad una diversa valutazione delle circostanze addotte dalla difesa, evidentemente comportanti un giudizio di merito precluso al giudice di legittimità. 3.Con il secondo motivo di ricorso, nonché con gli argomenti dedotti alla lettera D) del primo motivo, il ricorrente tende ad ottenere l'estensione della decisione assunta da questa Corte nei confronti di altri due concorrenti nei medesimi reati contestati a [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che con sentenza della Sez.2, n. 9981 del 16/2/2022 è stato effettivamente dichiarato manifestamente infondato il ricorso proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale che annullava l'ordinanza cautelare emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si ritiene che tale decisione non possa produrre alcun effetto nel diverso procedimento celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, deve evidenziarsi come non sia corretta la richiesta di applicazione della previsione di cui all'art. 627, comma 5, cod. proc. pen., disciplinante l'ipotesi di annullamento della sentenza con rinvio pronunciata rispetto ad uno dei concorrenti, cui consegue la possibilità per il concorrente non impugnante di partecipare al giudizio di rinvio. Nel caso in esame, nel procedimento a carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Zlato è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, quindi, già per tale motivo non è applicabile l'invocata norma che consente l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione. Peraltro, la regola invocata dal ricorrente presuppone che il concorrente nel reato che chiede l'estensione della decisione favorevole non abbia a sua volta ed autonomamente impugnato il provvedimento oggetto di annullamento. Diversa è la fattispecie in esame, nella quale vi è stata l'impugnazione dell'ordinanza resa dal Tribunale del riesame da parte del Pubblico ministero, cui sono seguite decisioni separate ed autonome. Pur dovendosi rilevare la diversità di conclusioni cui giungono le sentenze rese da questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e Zlato, ciò non consente automaticamente l'estensione della decisione più favorevole, proprio in virtù dell'autonomia dei procedimenti in corso. 3.2. Infondata è anche la dedotta violazione dell'art. 405 cod. proc. pen., invocata sul presupposto che il pubblico ministero, a fronte della mancata conferma dell'ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Zlato, avrebbe dovuto richiedere l'archiviazione del procedimento. Invero, il vizio dedotto non attiene direttamente al provvedimento cautelare e, peraltro, invoca l'applicazione di una norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 24 aprile 2009. 3.3. Il ricorrente prospetta anche il vizio di motivazione conseguente ai fatto che nei confronti di due dei soggetti indicati quali promotori dell'associazione a delinquere non sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. La questione è da ritenersi assorbita nella ritenuta mancanza di motivazione circa l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione, profilo che di per sé esclude la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti, a prescindere dall'accertamento dell'esistenza del sodalizio criminoso. 3.2. Per quanto concerne la contestata estorsione, va parimenti escluso il vizio di motivazione, atteso che la natura solo eventualmente plurisoggettiva del reato consente la configurabilità dello stesso anche nel caso in cui vengano meno i gravi indizi nei confronti dei presunti concorrenti. 4. Il quarto motivo di ricorso, concernente la rivalutazione compiuta in ordine ai fatti descritti al capo 2), è manifestamente infondato. Nella sentenza rescindente e nella successiva ordinanza adottata dal giudice di rinvio, si dà espressamente conto del fatto che il capo 2) non è stato oggetto di impugnazione da parte del Pubblico ministero e, quindi, non è più oggetto di accertamento nel presente giudizio. Ciò comporta che le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al predetto fatto costituiscono un mero obiter dictum, cui non è conseguita alcuna decisione sfavorevole per l'indagato, sicchè difetta in radice l'interesse all'impugnazione su tale aspetto. 5. Il quinto motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari è fondato. L'ordinanza impugnata si limita ad una affermazione di stile, priva di reale contenuto valutativo, lì dove afferma che «appare evidente la pericolosità del ricorrente, e la necessità di contenere la personalità con la misura in corso» aggiungendo l'idoneità della sola misura degli arresti domiciliari, idonea a sradicare «il ricorrente dal contesto criminoso di appartenenza». Si tratta di una formula vuota, con la quale non si valuta in alcun modo l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e, per giunta, si fa riferimento anche ad un aspetto, "l'appartenenza al contesto criminoso", relativo al solo reato associativo, rispetto al quale l'ordinanza impugnata è stata annullata anche in relazione alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio in relazione al capo 1), posto che - a seguito del duplice esame svolto dal Tribunale del riesame - non sono emersi dati probatori utili a supportare i gravi indizi di colpevolezza, non risultando lacune nella valutazione degli elementi indiziari rispetto ai quali disporre, in sede di rinvio, un ulteriore esame nel merito. Si ritiene, pertanto, che debba trovare applicazione, anche in sede cautelare, il principio affermato con riguardo alla fase del giudizio, secondo cui l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché l'eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria accertata (Sez.6, n.18125 del 22/10/2019, dep.2020, Bolla, Rv. 279555-19). Per quanto concerne, invece, il reato di estorsione rispetto al quale l'ordinanza impugnata ha positivamente superato il vaglio dei gravi indizi di colpevolezza, va disposto l'annullamento con rinvio al fine di consentire l'ulteriore accertamento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente al reato ex art. 416 cod. pen. (capo 1). Annulla l'ordinanza impugnata in relazione al reato ex art. 629 cod. pen. (capo 10) e limitatamente alle esigenze cautelari