CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 2031/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1. -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato– avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, n. 997 /2020 , pubblicata in data 10giugno 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del15 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];RILEVATOCHE 1.Con sentenza del 10 giugno 2020, la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1226 del 24 febbraio 2016, che aveva respinto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3097/2013, col quale gli veniva ingiunto, ad istanza di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di euro 104.964,43, oltre accessori, a fronte di 24 fatture riguardanti forniture di merci. 2. La Corte territoriale , per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto infondato l'unico motivo di gravame, affermando che il Moschetto, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, aveva integrato la produzione documentale ed aveva prodotto i DDT riguardanti le forniture di cui alle 24 fatture già prodotte in sede monitoria, unitamente agli estratti delle scritture contabili; che il disconoscimento della firma apposta sulle bolle di consegna era tardivo e la contestazione generica, essendo evidente che le bolle di accompagnamento della merce portata in cantiere venivano sottoscritte da operai o comunque da soggetti addetti al cantiere stesso, non potendosi certo immaginare che l'imprenditore ivi soggiornasse ad attendere le consegne dei materiali; il comportamento della parte e le scritture contabili prodotte rendevano la doglianza infondata e provata la consegna ed accettazione della merce, che sanciva definitivamente anche la stipulazione del contratto di vendita. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la su periore sentenza, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo. 4.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 giugno 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico mezzo denuncia violazione di le g ge, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., 2697, 2702, 2709 cod. civ. e 216 cod. proc. civ.: la Corte d'app ello avrebbe dovuto accogliere l'appello statuendo la carenza di prova in ordine alla effettività delle forniture dedotte in giudizio, poiché anche le bolle, pure sottoscritte da operai o da soggetti addetti al cantiere, non costituivano scrittura ex art. 2702 cod. civ. avente efficacia di prova piena. 1.1 Il motivo è inammissibile , perch é il ricorrente che intende censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846),onere che, nel caso in esame, non è stato assolto. Il motivo, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c od. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con la norm a evocat a in rubrica, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, o ad auspicarne soltanto un mero diverso esito valutativo, che peraltro, con un perco rso motivazionale, che non è stato adeguatamente censurato, ha evidenziato che la prova del credito ingiunto era data dalle fatture e dagli estratti delle scritture contabili, oltre che dalle bolle di accompagnamento; dal comportamento della parte che si era caratterizzato per la vaghezza della contestazione sulla inesistenza delle forniture e sulle bolle di consegna e dalla valenza probatoria ex art. 2710 cod. civ. delle scritture contabili, venendo in rilievo rapporti fra imprenditori.1.2 Ciò in conformità al principio statuito da questa Corte, secondo cui e disposizioni degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass., 16 maggio 2016, n. 9968). In particolare, è stato affermato che l'art. 2710 cod. civ., ai sensi del quale le scritture contabili, anche se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, nondimeno, qualora l'imprenditore intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (cfr. Cass., 3 aprile 1996, n. 3108; Cass., 7 febbraio 2001, n. 1715). 1.3Il motivo, inoltre, trascura del tutto di censurare il secondo iter argomentativo della Corte di merito, laddove è stata affermata la tardività del disconoscimento perché effettuato soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., poiché alla prima difesa successiva alla produzione delle bolle di accompagnamento il ricorrente si era limitato a dedurre genericamente «la non riferibilità oggettiva delle firme ivi apposte all'impresa opponente», con la conseguente irrilevanza del profilo di censura relativo alla mancata attivazione della procedura di verificazione exart. 216 cod. proc. civ.. 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché la parte intimata non ha svoto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de lla società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do