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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36197/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per aver contraffatto un certificato medico utilizzato a sostegno di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, avanzata nell'ambito di un processo penale pendente a suo carico davanti al Tribunale di Torino.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1 Con un primo motivo, deduce «l'omessa notifica della fissazione dell'udienza di discussione».

La parte rappresenta che l'imputato era stato sempre assistito da un difensore d'ufficio e aveva eletto domicilio presso la propria residenza in Pavarolo.

«La discussione dell'appello è stata però notificata al solo difensore d'ufficio» e non anche all'imputato. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 477, 482 e 485 cod. pen.

Rappresenta che il documento prodotto in giudizio a sostegno della richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato era, in realtà, una falsa fotocopia di un provvedimento amministrativo inesistente e, come tale, in base al costante orientamento giurisprudenziale, inidonea a configurare il reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dagli atti (che possono essere esaminati, essedo stata fatta questione di inosservanza di norme processuali), emerge che la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata regolarmente eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, atteso che era risultata impossibile presso il domicilio eletto.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

In primo luogo, è manifestamente infondato.

Il documento in questione è stato trasmesso via fax e apparentemente rappresenta un certificato medico rilasciato su carta intestata e corredato da timbro e firma del sanitario.

Al riguardo, occorre ricordare che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che «La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale» (Sez.

U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285).

Tale pronuncia circoscrive l'ambito di rilevanza penale alla sole ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da sembrare un originale o, comunque, risulti idonea a documentare l'esistenza di un originale conforme, "valorizzando" il comportamento del soggetto resosi autore dell'attività di contraffazione del documento prodotto, animato dalla volontà di attribuire a tale documento una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica.

In tale prospettiva, risulta irrilevante l'esistenza o meno dell'atto originale col quale dovrebbe effettuarsi il raffronto comparativo, atteso che l'intervento falsificatorio assume come riferimento non tanto la copia in sé quanto, piuttosto, il suo contenuto dichiarativo o di attestazione falsamente osteso.

Nel caso in esame, il "fax" trasmesso a sostegno della richiesta di rinvio era sicuramente idoneo a documentare l'esistenza di un certificato medico conforme, come reso evidente dalla carta intestata e dal timbro e dalla firma del medico.

Le stesse circostanze del caso concreto - la trasmissione all'autorità giudiziaria che l'avrebbe vagliato unitamente alla richiesta di rinvio - contribuivano a far assumere al documento in questione l'apparenza di una riproduzione di un atto originale.

Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto non specificamente dedotto con i motivi di appello.

La parte, invero, nell'impugnare la sentenza di primo grado aveva contestato la natura pubblica dell'atto, sostenendo che fosse una scrittura privata, ma non aveva specificamente dedotto che si trattasse di una falsa fotocopia di un provvedimento amministrativo inesistente e, come tale, inidonea a configurare il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. 2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per aver contraffatto un certificato medico utilizzato a sostegno di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, avanzata nell'ambito di un processo penale pendente a suo carico davanti al Tribunale di Torino. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1 Con un primo motivo, deduce «l'omessa notifica della fissazione dell'udienza di discussione». La parte rappresenta che l'imputato era stato sempre assistito da un difensore d'ufficio e aveva eletto domicilio presso la propria residenza in Pavarolo. «La discussione dell'appello è stata però notificata al solo difensore d'ufficio» e non anche all'imputato. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 477, 482 e 485 cod. pen. Rappresenta che il documento prodotto in giudizio a sostegno della richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato era, in realtà, una falsa fotocopia di un provvedimento amministrativo inesistente e, come tale, in base al costante orientamento giurisprudenziale, inidonea a configurare il reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dagli atti (che possono essere esaminati, essedo stata fatta questione di inosservanza di norme processuali), emerge che la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata regolarmente eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, atteso che era risultata impossibile presso il domicilio eletto. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, è manifestamente infondato. Il documento in questione è stato trasmesso via fax e apparentemente rappresenta un certificato medico rilasciato su carta intestata e corredato da timbro e firma del sanitario. Al riguardo, occorre ricordare che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che «La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale» (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285). Tale pronuncia circoscrive l'ambito di rilevanza penale alla sole ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da sembrare un originale o, comunque, risulti idonea a documentare l'esistenza di un originale conforme, "valorizzando" il comportamento del soggetto resosi autore dell'attività di contraffazione del documento prodotto, animato dalla volontà di attribuire a tale documento una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica. In tale prospettiva, risulta irrilevante l'esistenza o meno dell'atto originale col quale dovrebbe effettuarsi il raffronto comparativo, atteso che l'intervento falsificatorio assume come riferimento non tanto la copia in sé quanto, piuttosto, il suo contenuto dichiarativo o di attestazione falsamente osteso. Nel caso in esame, il "fax" trasmesso a sostegno della richiesta di rinvio era sicuramente idoneo a documentare l'esistenza di un certificato medico conforme, come reso evidente dalla carta intestata e dal timbro e dalla firma del medico. Le stesse circostanze del caso concreto - la trasmissione all'autorità giudiziaria che l'avrebbe vagliato unitamente alla richiesta di rinvio - contribuivano a far assumere al documento in questione l'apparenza di una riproduzione di un atto originale. Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto non specificamente dedotto con i motivi di appello. La parte, invero, nell'impugnare la sentenza di primo grado aveva contestato la natura pubblica dell'atto, sostenendo che fosse una scrittura privata, ma non aveva specificamente dedotto che si trattasse di una falsa fotocopia di un provvedimento amministrativo inesistente e, come tale, inidonea a configurare il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00
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