CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4659/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 964/04/16, depositata l’8 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Sospensione - Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 964/04/16 del 08/07/2016 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1884/04/14 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2006. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.a. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130 e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così