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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17549/2026

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e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]– controricorrente –avversola sentenza n. 197/2024, emessa in data 4/10/2022 dalla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione 3, edepositata il 6/03/2024;Numero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento n.TW9010201653/2011, notificato in data 24 ottobre 2011 per l’annod’imposta 2007, conseguente ad una verifica fiscale delegata allaGuardia di Finanza nell’ambito di indagini penali, contestava alcontribuente un maggior reddito accertato per euro 655.567,56, unamaggiore IRPEF per euro 277.867,00, nonché addizionali regionale ecomunale, maggiore IRAP per euro 14.271,00 ed una maggiore IVAper euro 65.557,00, oltre alla sanzione determinata nella misura di €439.384,50.

In particolare, l’Ufficio contestava al contribuente ilgiroconto dell’importo di euro 150.000,00 pervenuto in data 21/3/2007sul suo conto corrente e il riscatto di polizze in suo favore per l’importodi euro 177.783,78.2.

L’[OSCURATO:PERSONA], rilevando un errore in ordine allaquantificazione del reddito imponibile e, quindi, nella determinazionedelle imposte e delle sanzioni, con l’atto di autotutela parziale n.TW9X10200050-2024, emesso in data 6 giugno 2024, rideterminava ilmaggior reddito imponibile, le imposte dovute e le sanzioni irrogatenella seguente misura: euro 327.784,00 a titolo di maggior redditoaccertato; euro 136.920,00 a titolo di maggiore IRPEF dovuta; euro2.950,00 a titolo di maggiore addizionale regionale; euro 983,00 atitolo di maggiore addizionale comunale; euro 14.271,00 per maggioreIRAP; euro 65.557,00 a titolo di maggiore IVA.3.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava in partecessata la materia del contendere e determinava il redditoprofessionale pari ad euro 15.000,00, per l’anno di imposta 2007,compensando le spese di lite.Numero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026In particolare, la Corte di Giustizia, tenuto conto del fatto che nelcorso dell’istruttoria il contribuente aveva dichiarato di avvalersi dellafacoltà di non rispondere, in quanto i fatti contestati erano ancheoggetto di procedimento penale pendente dinanzi alla Procura dettaRepubblica di Sassari, e che, pertanto, soltanto in sede di accertamentocon adesione l'Ufficio aveva potuto valutare le contestazioni della parte,rilevava che le somme oggetto di accertamento, per un minor importo,andavano imputate a compensi percepiti dal contribuente per lagestione del patrimonio di una zia e, per la maggior parte, andavanoqualificate come liberalità a beneficio del contribuente; quindi, dallasomma di euro 327.784,00, contestata al ricorrente, la Corte diGiustizia Tributaria riteneva doversi detrarre la somma di euro177.784,00 frutto di liquidazione di polizze di cui il contribuente erabeneficiario e calcolava sul residuo importo di euro 150.000,00 ilcompenso per l’attività di gestione del patrimonio quantificandolo nellamisura del 10% secondo un criterio di equità e, quindi, in euro15.000,00.4.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegnarigettava i motivi di appello relativi ai dedotti vizi di motivazione dellasentenza di primo grado e riteneva legittime e lecite le operazioni postein essere dal contribuente, come peraltro accertato anche dal giudicepenale, evidenziando che, in ogni caso, il ricorrente aveva dato prova,non solo in sede contenziosa, ma già in sede amministrativa, che lesomme in questione provenivano da un atto di liberalità e nondall’esercizio professionale; per di più tali somme avevano già formatooggetto di accertamento, con evidente rischio di doppia imposizione.Inoltre, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado richiamava lasentenza n.228/2014 della Corte Costituzionale, con riferimentoall’esclusione per lavoratori autonomi e professionisti della presunzionelegale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/73.

Infine, quanto allaNumero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026doglianza dell’Ufficio, secondo cui il giudice di primo grado avrebbedeciso, in merito all’onorario del ricorrente, in applicazione di un nonconsentito criterio di equità, osservava che il richiamo all’equità dovevaintendersi come riferimento agli onorari professionali praticati sulmercato.5.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazionearticolando tre motivi.

Il contribuente deposita controricorso.6.

Il contribuente in data 8/5/2026 ha depositato memoria nellaquale ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, perl’infondatezza del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs.546/1992, dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c., stante la motivazione omessa, apparente, contraddittoria,illogica, perplessa ed oggettivamente incomprensibile della sentenzaimpugnata.Secondo la prospettazione della ricorrente, la sentenza impugnataè nulla in quanto la motivazione è stata sostanzialmente omessa,comunque del tutto insufficiente, contraddittoria, illogica, perplessa eoggettivamente incomprensibile, avendo la Corte di Giustizia affermatoapoditticamente che le operazioni finanziarie sono legittime e nonprovenienti da attività illecite ed avendo sostenutocontraddittoriamente che il ricorrente ha fornito la prova sin dalla faseamministrativa che le somme contestate provenivano da un atto diliberalità e non dall’attività professionale senza però riconoscere lalegittimità del recupero a tassazione secondo la previsione dell’art. 2,Numero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026comma 48, lettera b) della legge 286/2006.

Inoltre, nella decisionecensurata il giudice di appello non ha dato conto delle ragioni in basealle quali ha disatteso le eccezioni dell’Ufficio in ordine all’inutilizzabilitàdei documenti richiesti alla parte nel corso dell’attività di verifica eprodotti soltanto in sede di accertamento con adesione e non ha datocontezza nemmeno del riferimento ad altro accertamento avente adoggetto le medesime somme ed al paventato rischio di doppiaimposizione.

Inoltre, ad avviso di parte ricorrente, è erroneo ilriferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014,prelevamenti dai conti correnti del contribuente.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., avendo laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritenuto di poter decideresulla base delle risultanze di procedimenti penali che si sono conclusicon la dichiarazione di prescrizione del reato per un capo diimpugnazione legato all’avviso di accertamento per l’anno 2004 e conla remissione delle querele in ordine agli altri capi di imputazione, comerisulta dalla sentenza della Corte di Appello di Cagliari e dalla sentenzadella Corte di cassazione allegate agli atti.3.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, conriguardo ai documenti prodotti dal contribuente successivamenteall’emissione dell’avviso di accertamento e cioè in sede di accertamentocon adesione, non potendo ritenersi giustificato il rifiuto espresso dalcontribuente in quanto l’udienza preliminare si era svolta il sei marzo2009 e quindi prima dell’avvio della verifica fiscale conclusa conprocesso verbale di constatazione del 30 settembre 2009; pertanto, iNumero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026documenti già risultano acquisiti e prodotti in sede penale, tenuto contoche il 16/10/2009 veniva accolta la richiesta del contribuente di ritoabbreviato; da tanto doveva ritenersi che nessuna conseguenzasfavorevole poteva derivare al contribuente dalla produzione didocumenti nel corso dell’attività istruttoria tributaria e che, pertanto,non era legittimo il rifiuto.4.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla motivazione dellasentenza impugnata, è ammissibile e fondato.4.1.

Va premesso che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile qualevizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione,anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo dimotivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nel processocivile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nel processotributario, dall’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dovendosi garantire il c.d.minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., sez.1, 3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5, 25/09/2018, n.22598).Il vizio della motivazione, ricondotto il motivo nell’ambito dell’art.360, primo comma num. 4, c.p.c., può essere rilevato laddovel’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della leggeche, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente,debba ritenersi errata.

Ed infatti, la motivazione è strumentale allaricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura delprovvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo esserecensurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errataapplicazione o interpretazione della legge.

Più precisamente, l’anomaliamotivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteNumero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026all'esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.4.2.

A differenza di quanto prospettato dalla difesa delcontroricorrente il motivo di ricorso, così come articolato, non èinammissibile in quanto generico e contradditorio, avendo l’Agenziaricorrente puntualmente indicato i profili di censura rivolti allamotivazione della sentenza di appello, come innanzi riportato, inconsiderazione delle affermazioni apodittiche evidenziate, dell’assenzadi giustificazione degli assunti proposti, del rinvio a documenti che nonvengono indicati e della contraddittorietà rispetto alla valutazione delleriprese dell’Ufficio che in parte riconduce ad atti di liberalità senza farneconseguire il corretto inquadramento ai fini fiscali.4.3.

Il motivo poi è fondato perché la decisione resa non consentedi comprendere in maniera compiuta le ragioni per le quali la Corte diGiustizia di secondo grado ha ritenuto la regolarità delle operazioniposte in essere dal contribuente.In particolare, risulta generico il richiamo all’esito del giudiziopenale, non essendo stata esaminata la sussistenza o meno deipresupposti per l’applicabilità dell’art. 21-bis del d.lgs 74/2000 (oraanche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2026),in relazione ai fatti che vengono in rilievo nel giudizio penale ed avutoriguardo alle diverse pronunce rese, di assoluzione, di prescrizione, dinon doversi procedere per remissione di querela.Deve ritenersi poi del tutto vago il riferimento all’assolvimento daparte del contribuente dell’onere della prova non solo in sedecontenziosa, ma già in sede amministrativa, circa la provenienza delleNumero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026somme da atto di liberalità, non essendo stati menzionati quali attisono stati prodotti, in quale momento del procedimento/processotributario e per quali ragioni sono stati ritenuti rilevanti.Si osserva anche che risulta non chiarito il richiamo ad unprecedente accertamento (che la Corte di Giustizia indica in manierainconferente come relativo all’anno 2014) relativo alle stesse sommeper il quale vi sarebbe anche il rischio di doppia imposizione, così comenon è puntuale il riferimento alla sentenza 228/2014 della CorteCostituzionale, che ha escluso per i lavoratori autonomi e professionistila presunzione legale di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/73, nonessendo precisato in alcun modo a quali operazioni fosse rivolto ilrichiamo.Infine, si rileva che è del tutto incerto il criterio utilizzato perquantificare nella misura del 10% il compenso professionale spettanteal professionista sull’importo di euro 150.000,00: la Corte a talriguardo ha fatto riferimento all’equità, senza dar conto delle ragioni ditale scelta pur in presenza di altri criteri utilizzabili, essendo genericoil riferimento agli onorari professionali in assenza di elementi di calcoloai quali fare rinvio per verificare la sussistenza della censura.4.4.

Il motivo è, dunque, fondato e conduce all’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio al giudice del merito per un nuovoesame, anche alla luce di quanto esposto dalla ricorrente in ordine allariduzione della pretesa tributaria a seguito di provvedimento diautotutela parziale e tenuto altresì conto di quanto prospettato dalcontroricorrente in ordine alla definizione agevolata, della quale nonrisulta depositata compiuta documentazione.5.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono assorbitidall’accoglimento del primo motivo, atteso che le doglianze nonpossono essere apprezzate in mancanza di motivazione congrua ecoerente.Numero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Corte, P.Q.Min accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed ilterzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]– controricorrente –avversola sentenza n. 197/2024, emessa in data 4/10/2022 dalla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione 3, edepositata il 6/03/2024;Numero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento n.TW9010201653/2011, notificato in data 24 ottobre 2011 per l’annod’imposta 2007, conseguente ad una verifica fiscale delegata allaGuardia di Finanza nell’ambito di indagini penali, contestava alcontribuente un maggior reddito accertato per euro 655.567,56, unamaggiore IRPEF per euro 277.867,00, nonché addizionali regionale ecomunale, maggiore IRAP per euro 14.271,00 ed una maggiore IVAper euro 65.557,00, oltre alla sanzione determinata nella misura di €439.384,50. In particolare, l’Ufficio contestava al contribuente ilgiroconto dell’importo di euro 150.000,00 pervenuto in data 21/3/2007sul suo conto corrente e il riscatto di polizze in suo favore per l’importodi euro 177.783,78.2. L’[OSCURATO:PERSONA], rilevando un errore in ordine allaquantificazione del reddito imponibile e, quindi, nella determinazionedelle imposte e delle sanzioni, con l’atto di autotutela parziale n.TW9X10200050-2024, emesso in data 6 giugno 2024, rideterminava ilmaggior reddito imponibile, le imposte dovute e le sanzioni irrogatenella seguente misura: euro 327.784,00 a titolo di maggior redditoaccertato; euro 136.920,00 a titolo di maggiore IRPEF dovuta; euro2.950,00 a titolo di maggiore addizionale regionale; euro 983,00 atitolo di maggiore addizionale comunale; euro 14.271,00 per maggioreIRAP; euro 65.557,00 a titolo di maggiore IVA.3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava in partecessata la materia del contendere e determinava il redditoprofessionale pari ad euro 15.000,00, per l’anno di imposta 2007,compensando le spese di lite.Numero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026In particolare, la Corte di Giustizia, tenuto conto del fatto che nelcorso dell’istruttoria il contribuente aveva dichiarato di avvalersi dellafacoltà di non rispondere, in quanto i fatti contestati erano ancheoggetto di procedimento penale pendente dinanzi alla Procura dettaRepubblica di Sassari, e che, pertanto, soltanto in sede di accertamentocon adesione l'Ufficio aveva potuto valutare le contestazioni della parte,rilevava che le somme oggetto di accertamento, per un minor importo,andavano imputate a compensi percepiti dal contribuente per lagestione del patrimonio di una zia e, per la maggior parte, andavanoqualificate come liberalità a beneficio del contribuente; quindi, dallasomma di euro 327.784,00, contestata al ricorrente, la Corte diGiustizia Tributaria riteneva doversi detrarre la somma di euro177.784,00 frutto di liquidazione di polizze di cui il contribuente erabeneficiario e calcolava sul residuo importo di euro 150.000,00 ilcompenso per l’attività di gestione del patrimonio quantificandolo nellamisura del 10% secondo un criterio di equità e, quindi, in euro15.000,00.4. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegnarigettava i motivi di appello relativi ai dedotti vizi di motivazione dellasentenza di primo grado e riteneva legittime e lecite le operazioni postein essere dal contribuente, come peraltro accertato anche dal giudicepenale, evidenziando che, in ogni caso, il ricorrente aveva dato prova,non solo in sede contenziosa, ma già in sede amministrativa, che lesomme in questione provenivano da un atto di liberalità e nondall’esercizio professionale; per di più tali somme avevano già formatooggetto di accertamento, con evidente rischio di doppia imposizione.Inoltre, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado richiamava lasentenza n.228/2014 della Corte Costituzionale, con riferimentoall’esclusione per lavoratori autonomi e professionisti della presunzionelegale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/73. Infine, quanto allaNumero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026doglianza dell’Ufficio, secondo cui il giudice di primo grado avrebbedeciso, in merito all’onorario del ricorrente, in applicazione di un nonconsentito criterio di equità, osservava che il richiamo all’equità dovevaintendersi come riferimento agli onorari professionali praticati sulmercato.5. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazionearticolando tre motivi. Il contribuente deposita controricorso.6. Il contribuente in data 8/5/2026 ha depositato memoria nellaquale ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, perl’infondatezza del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs.546/1992, dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c., stante la motivazione omessa, apparente, contraddittoria,illogica, perplessa ed oggettivamente incomprensibile della sentenzaimpugnata.Secondo la prospettazione della ricorrente, la sentenza impugnataè nulla in quanto la motivazione è stata sostanzialmente omessa,comunque del tutto insufficiente, contraddittoria, illogica, perplessa eoggettivamente incomprensibile, avendo la Corte di Giustizia affermatoapoditticamente che le operazioni finanziarie sono legittime e nonprovenienti da attività illecite ed avendo sostenutocontraddittoriamente che il ricorrente ha fornito la prova sin dalla faseamministrativa che le somme contestate provenivano da un atto diliberalità e non dall’attività professionale senza però riconoscere lalegittimità del recupero a tassazione secondo la previsione dell’art. 2,Numero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026comma 48, lettera b) della legge 286/2006. Inoltre, nella decisionecensurata il giudice di appello non ha dato conto delle ragioni in basealle quali ha disatteso le eccezioni dell’Ufficio in ordine all’inutilizzabilitàdei documenti richiesti alla parte nel corso dell’attività di verifica eprodotti soltanto in sede di accertamento con adesione e non ha datocontezza nemmeno del riferimento ad altro accertamento avente adoggetto le medesime somme ed al paventato rischio di doppiaimposizione. Inoltre, ad avviso di parte ricorrente, è erroneo ilriferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014,prelevamenti dai conti correnti del contribuente.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., avendo laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritenuto di poter decideresulla base delle risultanze di procedimenti penali che si sono conclusicon la dichiarazione di prescrizione del reato per un capo diimpugnazione legato all’avviso di accertamento per l’anno 2004 e conla remissione delle querele in ordine agli altri capi di imputazione, comerisulta dalla sentenza della Corte di Appello di Cagliari e dalla sentenzadella Corte di cassazione allegate agli atti.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, conriguardo ai documenti prodotti dal contribuente successivamenteall’emissione dell’avviso di accertamento e cioè in sede di accertamentocon adesione, non potendo ritenersi giustificato il rifiuto espresso dalcontribuente in quanto l’udienza preliminare si era svolta il sei marzo2009 e quindi prima dell’avvio della verifica fiscale conclusa conprocesso verbale di constatazione del 30 settembre 2009; pertanto, iNumero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026documenti già risultano acquisiti e prodotti in sede penale, tenuto contoche il 16/10/2009 veniva accolta la richiesta del contribuente di ritoabbreviato; da tanto doveva ritenersi che nessuna conseguenzasfavorevole poteva derivare al contribuente dalla produzione didocumenti nel corso dell’attività istruttoria tributaria e che, pertanto,non era legittimo il rifiuto.4. Il primo motivo di ricorso, relativo alla motivazione dellasentenza impugnata, è ammissibile e fondato.4.1. Va premesso che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile qualevizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione,anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo dimotivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nel processocivile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nel processotributario, dall’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dovendosi garantire il c.d.minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., sez.1, 3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5, 25/09/2018, n.22598).Il vizio della motivazione, ricondotto il motivo nell’ambito dell’art.360, primo comma num. 4, c.p.c., può essere rilevato laddovel’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della leggeche, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente,debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale allaricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura delprovvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo esserecensurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errataapplicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomaliamotivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteNumero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026all'esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.4.2. A differenza di quanto prospettato dalla difesa delcontroricorrente il motivo di ricorso, così come articolato, non èinammissibile in quanto generico e contradditorio, avendo l’Agenziaricorrente puntualmente indicato i profili di censura rivolti allamotivazione della sentenza di appello, come innanzi riportato, inconsiderazione delle affermazioni apodittiche evidenziate, dell’assenzadi giustificazione degli assunti proposti, del rinvio a documenti che nonvengono indicati e della contraddittorietà rispetto alla valutazione delleriprese dell’Ufficio che in parte riconduce ad atti di liberalità senza farneconseguire il corretto inquadramento ai fini fiscali.4.3. Il motivo poi è fondato perché la decisione resa non consentedi comprendere in maniera compiuta le ragioni per le quali la Corte diGiustizia di secondo grado ha ritenuto la regolarità delle operazioniposte in essere dal contribuente.In particolare, risulta generico il richiamo all’esito del giudiziopenale, non essendo stata esaminata la sussistenza o meno deipresupposti per l’applicabilità dell’art. 21-bis del d.lgs 74/2000 (oraanche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2026),in relazione ai fatti che vengono in rilievo nel giudizio penale ed avutoriguardo alle diverse pronunce rese, di assoluzione, di prescrizione, dinon doversi procedere per remissione di querela.Deve ritenersi poi del tutto vago il riferimento all’assolvimento daparte del contribuente dell’onere della prova non solo in sedecontenziosa, ma già in sede amministrativa, circa la provenienza delleNumero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026somme da atto di liberalità, non essendo stati menzionati quali attisono stati prodotti, in quale momento del procedimento/processotributario e per quali ragioni sono stati ritenuti rilevanti.Si osserva anche che risulta non chiarito il richiamo ad unprecedente accertamento (che la Corte di Giustizia indica in manierainconferente come relativo all’anno 2014) relativo alle stesse sommeper il quale vi sarebbe anche il rischio di doppia imposizione, così comenon è puntuale il riferimento alla sentenza 228/2014 della CorteCostituzionale, che ha escluso per i lavoratori autonomi e professionistila presunzione legale di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/73, nonessendo precisato in alcun modo a quali operazioni fosse rivolto ilrichiamo.Infine, si rileva che è del tutto incerto il criterio utilizzato perquantificare nella misura del 10% il compenso professionale spettanteal professionista sull’importo di euro 150.000,00: la Corte a talriguardo ha fatto riferimento all’equità, senza dar conto delle ragioni ditale scelta pur in presenza di altri criteri utilizzabili, essendo genericoil riferimento agli onorari professionali in assenza di elementi di calcoloai quali fare rinvio per verificare la sussistenza della censura.4.4. Il motivo è, dunque, fondato e conduce all’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio al giudice del merito per un nuovoesame, anche alla luce di quanto esposto dalla ricorrente in ordine allariduzione della pretesa tributaria a seguito di provvedimento diautotutela parziale e tenuto altresì conto di quanto prospettato dalcontroricorrente in ordine alla definizione agevolata, della quale nonrisulta depositata compiuta documentazione.5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono assorbitidall’accoglimento del primo motivo, atteso che le doglianze nonpossono essere apprezzate in mancanza di motivazione congrua ecoerente.Numero registro generale 21338/2024Numero sezionale 4335/2026Numero di raccolta generale 17549/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Corte, P.Q.Min accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed ilterzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro