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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 15027/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ -i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 4 novembre 2021 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 23.03.2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75, co. 2, D. Lgs 159/2011, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, riterminava la pena in anni uno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI I GRAZIA Salvatore deducendo violazione di legge vizio di motivazione i

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, a fronte di motivazione del tutto congrua e completa.

4. Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il PresiMg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ -i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 novembre 2021 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 23.03.2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75, co. 2, D. Lgs 159/2011, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, riterminava la pena in anni uno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI I GRAZIA Salvatore deducendo violazione di legge vizio di motivazione i 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, a fronte di motivazione del tutto congrua e completa. 4. Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il PresiMg
Sentenza Cassazione n. 15027/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris