CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 aprile 1993
Cassazione n. 22377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 24/04/1993; [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/08/1989 in Gambia; avverso la sentenza del 13/01/2022 dalla Corte d'appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Kalleh e che sia dichiarato inammissibile il ricorso di Ighodalo; letta la memoria di replica del difensore di Ighodalo che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 10 del 2022 la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza riqualificando ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la detenzione illecita di sostanze stupefacente ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e riducendo conseguentemente la pena la pena. 2. Con i ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1. Nel ricorso di Ighodalo si deduce violazione degli artt. 163 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. per avere la Corte concesso la sospensione condizionale della pena nonostante che il difensore dell'imputato non l'avesse richiesta e senza spiegare l'utilità di tale concessione per l'imputato in termine di interessi giuridicamente apprezzabili. Al riguardo viene evidenziato che il ricorrente aveva scelto di non chiedere il beneficio della sospensione condizionale della pena perché il 13 gennaio 2022 aveva già scontato in regime di custodia cautelare (prima in carcere e poi agli arresti domiciliari) la pena complessiva di un anno, tre mesi e 27 giorni (di pochi giorni inferiore rispetto a quelle inflittagli con la sentenza). 2.2. Nel ricorso di Kallen si deduce vizio della motivazione nel diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non corredato da una giustificazione pur essendo stati per altro verso considerati in altre parti della sentenza l'esigua quantità della stupefacente sequestrata, le modalità semplici di detenzione nella stessa, l'assenza di denaro nella disponibilità dell'imputato e di contabilità inerenti allo smercio, l'incensuratezza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di Ighodalo risulta fondato ma per ragioni parzialmente coincidenti con quanto nello stesso prospettato. La sospensione condizionale della pena può essere concessa d'ufficio ma non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili perché correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, compromettendo posizioni garantite con la previsione del beneficio. In tale prospettiva la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi non può assumere la rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole (Sez. 3, n. 12279 del 25/09/2000, Buzzi, Rv. 21799; Sez. 1, n. 10791 del 24/06/1999, Rv. 214207). Tuttavia, la concessione della sospensione condizionale ex art. 133 cod. pen., costituisce esercizio di un potere attribuito dalla legge al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, sicché, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena deve considerare la concreta utilità del beneficio in t relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell'imputato (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 27058899), finalità che, nel caso in esame, poiché la pena inflitta è stata già (tranne pochi giorni) eseguita, non possono dispiegarsi. Ne deriva che la senza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso di Kalleh è manifestamente infondato. La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499). I suoi presupposti sono costituiti dalla minima entità del lucro — perseguito o conseguito — o dalla speciale tenuità dell'evento dannoso o pericoloso. Entrambi questi elementi sono ontologicamente distinti rispetto al fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R., cit., anche se in astratto convergenti nella verifica complessiva del disvalore del fatto, perché richiedono valutazioni di diversa natura e grado. Nella fattispecie il ricorrente, che deduce carenza della motivazione nel diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen, nel giudizio di appello aveva chiesto l'applicazione della circostanza attenuante sulla scorta dei medesimi elementi costitutivi del fatto di lieve entità riconosciuto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Pertanto, correttamente e esaustivamente, a fronte di tale prospettazione, il giudicante si è limitato a escludere la sussistenza degli elementi di fatto necessari per potere accogliere la richiesta. Su queste basi, l'evocazione degli astratti principi di diritto richiamati nel ricorso non risulta conducente perché la compiutezza della motivazione va valutata in relazione a quanto specificamente dedotto nella fase di merito e soltanto nei termini della pertinenza dei rilievi mossi. All'opposto, invece, anche in questa fase, le deduzioni difensive richiamano soltanto circostanze non aderenti alla specificità dell'attenuante invocata, perché si riferiscono soltanto alle circostanze di fatto che hanno condotto al riconoscimento della fattispecie di lieve entità, che — come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza menzionata — non possono costituire oggetto di una duplicazione, richiedendosi, per l'applicazione dell'attenuante, un quid pluris che nel caso in esame non emerge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che esclude. Dichiara inammissibile il ricorso di Kalleh che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eu