CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/2026 dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso;udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, che hainsistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con decretoemesso in data 18 aprile 2002, ha disposto il rinvio a giudizio del latitante [OSCURATO:PERSONA](alias [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in Roma il 4 marzo 2001 (capoa), di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Roma e in altriluoghi dal settembre 2000 al marzo 2001 (capo b) e di cui agli artt. 110 cod. pen.,73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato a Torino il 5dicembre 2000 (capo c).2. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 9 luglio 2004, hadichiarato l’imputato responsabile dei reati a lui ascritti e, applicate le attenuantigeneriche e ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di sedici anni direclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.3. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riformadella sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato appellante dal reato di cui alcapo b), perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena inflittagli per ireati residui di cui ai capi a) e c) in sei anni di reclusione ed euro 30.000,00 dimulta.4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, ha proposto ricorsoavverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo quattromotivi di ricorso.4.1. Con il primo motivo di ricorso il difensore ha dedotto l’inosservanzadell’art. 296 cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietàdella motivazione del decreto di latitanza emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari in data 8 maggio 2001, al fine di ottenere la declaratoria di nullità dellostesso e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di primo grado e di quelladi appello.Ad avviso del difensore, la Corte di appello illegittimamente ha ritenutovalidamente emesso il decreto di latitanza dell’imputato, in quanto le ricercheoperate e indicate nel verbale del 2 marzo 2001 non potevano essere ritenuteesaustive.Non vi erano elementi indiziari generici relativi alla presenza dell’imputato inAlbania, come ritenuto dalla Corte di appello, bensì plurime circostanze specifichedalle quali emergeva con chiarezza che l’imputato si trovasse nel proprio Paese diorigine nel periodo in cui sono state eseguite le ricerche finalizzate all’esecuzionedella misura cautelare.Gli stessi inquirenti hanno appreso che [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato l’appartamento overisiedeva a Roma al tempo della commissione dei fatti contestati e ha fatto ritornoin Albania; inoltre, nelle more dell’emissione del decreto di latitanza, il ricorrenteera ancora sottoposto ad intercettazione telefonica e da una conversazione del 4maggio 2001 tra [OSCURATO:PERSONA] e l’imputato sarebbe emersa la sua presenza interritorio albanese. Nessuna ricerca dell’imputato, tuttavia, è stata promossa inAlbania, neanche ricorrendo agli ordinari canali di cooperazione internazionale.L’utenza in uso all’imputato, peraltro, agevolmente avrebbe potuto essereoggetto di localizzazione, così da indicare con precisione il luogo di provenienzadelle comunicazioni.La Corte di appello, con motivazione manifestamente illogica, ha, invece,ritenuto esaustive le attività di ricerca svolte, che erano state limitate ad unaccesso presso l’ultimo domicilio noto e ad una verifica presso un eserciziocommerciale ubicato nelle immediate vicinanze, nonostante gli elementi probatorigià acquisiti facessero ragionevolmente ritenere che l’imputato si trovasse altrove.Nel decreto di latitanza mancherebbe, inoltre, la motivazione relativa allavolontà dell’imputato di sottrarsi all’esecuzione di una misura coercitiva.Questo presupposto della latitanza sarebbe, infatti, stato inferito sulla basedi mere presunzioni, prive di fondamento.L’imputato, all’epoca, risiedeva stabilmente in Albania e non si è allontanatodal territorio italiano a seguito di uno specifico evento relativo alle investigazioni.Dalle intercettazioni svolte non sarebbe emersa alcuna consapevolezza delleindagini pendenti in territorio italiano nei suoi confronti.L’accertamento della sottrazione volontaria all’esecuzione di una misuracoercitiva costituisce, peraltro, presupposto indefettibile della dichiarazione dilatitanza e deve risultare adeguatamente motivato nel relativo decreto, nonpotendo essere integrato successivamente attraverso la motivazione dellasentenza di merito.4.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la violazione dell’art. 175cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU in ordine all’illegittimo diniego della riduzione diun terzo della pena inflitta, richiesta con l’atto di appello, proposto a seguito diordinanza di restituzione in termini dell’imputato formulata ai sensi dell’art. 175cod. proc. pen.La richiesta di accesso al rito alternativo è stata tempestiva, in quanto è stataformulata con il primo atto di impulso processuale successivo alla restituzione neltermine, ossia mediante l’atto di appello proposto dal difensore, munito di procuraspeciale, nell’interesse dell’imputato.L’imputato ha, infatti, diritto alla riduzione della pena nella misura di unterzo, quale effetto della scelta del rito abbreviato che non ha potuto effettuarenel corso del giudizio di primo grado, in ragione della sua celebrazione incontumacia, come statuito da Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi,Rv. 268107 – 01.La restituzione del termine sarebbe svuotata di significato, ove non fosseconsentito all’imputato di recuperare integralmente l’esercizio delle facoltàdifensive precluse dalla mancata conoscenza incolpevole del processo.La permanente preclusione all’accesso al giudizio abbreviato, pur una voltaottenuta la restituzione nel termine per impugnare, determinerebbeun’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’imputato che abbia avutoeffettiva conoscenza del processo e abbia potuto operare consapevolmente leproprie scelte processuali.4.3. Con il terzo motivo di ricorso il difensore ha censurato il vizio dimancanza e di manifesta illogicità della motivazione in ordine all’individuazionedell’imputato nel soggetto indicato nelle conversazioni intercettate con ilnominativo di “[OSCURATO:PERSONA]”.La Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni dellasentenza di primo grado sul punto, senza confrontarsi con le censure propostedalla difesa.Il difensore ha precisato di non aver mai contestato che il soggettoidentificato presso il deposito giudiziario fosse [OSCURATO:PERSONA], né che quest’ultimo sifosse presentato agli uffici della [OSCURATO:PERSONA] per le incombenze connesse alveicolo coinvolto nel sinistro.Ciò che è stato contestato nell’atto di appello è, invece, il passaggio logicoantecedente e decisivo, vale a dire il modo in cui gli inquirenti sono pervenuti astabilire che il soggetto osservato nel corso delle attività investigative e quellosuccessivamente identificato presso il deposito giudiziario fossero effettivamentela medesima persona.Gli inquirenti, infatti, non potevano essere certi che il soggetto intercettatofosse [OSCURATO:PERSONA], in quanto non lo avevano mai visto personalmente, néconoscevano la sua voce o la sua fisionomia.L’identificazione del soggetto intercettato nell’imputato avrebbe, dunque,imposto il ricorso alla comparazione dei timbri vocali mediante perizia o all’esamedelle foto identificative.4.4. Con il quarto motivo il difensore ha dedotto l’errata applicazionedell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio dimanifesta illogicità della motivazione sul punto, censurato con il sesto motivo diappello.La Corte di appello con motivazione illogica ha ritenuto la riferibilità alricorrente delle condotte di detenzione e di trasporto della sostanza stupefacenteche hanno giustificato l’applicazione dell’aggravante.Pur ritenendo dimostrato il coinvolgimento dell’imputato in alcune attivitàillecite con alcuni suoi connazionali, non vi sarebbe, tuttavia, la prova dell’effettivadetenzione da parte del ricorrente dei quantitativi di sostanza stupefacente di cuiai capi a) e c), in relazione ai quali l’aggravante è stata applicata.5. Con istanza depositata in data 9 giugno 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] hachiesto la trattazione orale del ricorso.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno 2026,il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.Con memoria depositata in data 26 giugno 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] hareplicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito nell’accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi propostisono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamenteinfondati.2. Con il primo motivo di ricorso il difensore ha dedotto l’inosservanzadell’art. 296 cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietàdel decreto di latitanza emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari in data 8maggio 2001.3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta conla motivazione della sentenza impugnata, che ha diffusamente argomentato sulpunto.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini della dichiarazionedi latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili talecondizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla poliziagiudiziaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali darisultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutarel’impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintracciodell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo alla esecuzione dellamisura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprenderequelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione diirreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all’estero quando ricorrano lecondizioni previste dall’art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n.18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792 – 01).La Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione di questo principiodi diritto e ha rilevato, con motivazione congrua e non certo illogica, che le ricerchedel ricorrente in territorio italiano sono state esaustive e conformi alle prescrizionidella legge processuale, in quanto, all’atto dell’esecuzione della misura custodiale,risultava che l’imputato si era allontanato da circa un mese dall’ultimo domicilionoto in territorio italiano.Gli elementi che indiziavano una presenza dell’imputato in territorio albaneseerano, peraltro, generici e non indicavano il suo luogo di effettiva dimora,precludendo lo svolgimento di ricerche effettive.La Corte di appello ha, inoltre, diffusamente e non illogicamenteargomentato, sulla base del tenore delle intercettazioni intercorse tra l’imputato eMartin [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla crescente preoccupazione del ricorrente di esseresottoposto a misura cautelare, dopo l’arresto del fratello Elidon, eseguito interritorio italiano nella flagranza del delitto di cui al capo a), e i vari sequestri diquantitativi ingenti di sostanza stupefacente subiti dai correi.Questi elementi indiziari, nella valutazione non certo incongrua dei giudici diappello, hanno dimostrato la consapevolezza dell’imputato che, ove avesse fattorientro in territorio italiano, sarebbe stato tratto in arresto e, dunque, la suavolontà di sottrarsi all’esecuzione della misura coercitiva disposta nei suoiconfronti.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, delresto, in tema di dichiarazione di latitanza, l’accertamento della volontarietàdell’imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario delrelativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano unabase fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concreteabitudini di vita del ricercato (ex plurimis: Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023,Dervishi, Rv. 284315 – 01).4. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 175cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU in ordine all’illegittimo diniego della riduzione diun terzo della pena inflitta richiesta nell’atto di appello.5. Il motivo è manifestamente infondato.Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimitàquando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il Tribunale di Roma,con ordinanza emessa in data 23 settembre 2019, ha disposto la rimessione intermini dell’imputato per proporre appello, in quanto lo stesso non ha avutoeffettiva conoscenza della pendenza del processo intentato nei suoi confronti.Il difensore, con l’ottavo motivo proposto nell’atto di appello, ha, inoltre,dedotto che «si deve applicare, nel caso di condanna, la riduzione di 1/3 per il ritoabbreviato come riconosciuto dalla Cassazione dopo che l’imputato sia rimesso neitermini per impugnare la sentenza di condanna di primo grado passata ingiudicato» (pag. 29 dell’atto di appello).Le Sezioni unite di questa Corte hanno, tuttavia, statuito che la restituzionenel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell’art. 175, commasecondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l. 28aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell’art. 15-bisdella legge citata, comporta la facoltà per l’imputato, che non abbia avuto effettivaconoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammessoa un rito alternativo al dibattimento (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi,Rv. 268107 – 01).Secondo le Sezioni unite, dunque, a seguito di restituzione nel termine perproporre impugnazione, non consegue per l’imputato una generalizzata riduzionedi pena di un terzo, nel caso di condanna, in quanto l’imputato, a causa dellamancata conoscenza della pendenza del processo, non ha potuto fare richiesta delgiudizio abbreviato.L’imputato, tuttavia, può richiedere, anche in grado di appello, di esseregiudicato nelle forme del rito abbreviato e, dunque, di ottenere, in caso dicondanna, l’applicazione della diminuente di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc.pen.L’esercizio di questa facoltà processuale postula, tuttavia, pur sempre che larichiesta del giudizio abbreviato sia stata proposta, personalmente dall’imputato odal difensore munito di procura speciale, nelle forme di cui all’art. 438 cod. proc.pen.Nel caso di specie questa richiesta non è stata proposta dal difensore odell’imputato nell’atto di appello, come risulta dal suo tenore testuale, in quanto ildifensore ha ritenuto erroneamente che la riduzione della pena conseguisse allamera proposizione dell’atto di appello in seguito alla restituzione nel termine perimpugnare.6. Con il terzo motivo di ricorso il difensore ha eccepito il vizio di motivazionein ordine all’individuazione dell’imputato nel soggetto indicato nelle conversazioniintercettate con il nominativo di “[OSCURATO:PERSONA]”.7. Il motivo è inammissibilmente volto a proporre una lettura alternativadelle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv.280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).La Corte d’appello, peraltro, con motivazione congrua, ha dato atto degliaccertamenti degli inquirenti, compiuti mediante l’esame comparato del contenutodelle conversazioni di cui il soggetto chiamato [OSCURATO:PERSONA] era protagonista e dei servizidi osservazione, controllo e pedinamento svolti nel medesimo ambito temporale.La Corte, in particolare, ha richiamato le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA], giàsottoposto a intercettazione telefonica da tempo nel presente procedimento, inragione dei propri traffici illeciti, parlando con [OSCURATO:PERSONA], ha fatto riferimento adun incidente stradale, a seguito del quale i due erano fuggiti, lasciandol’autovettura Rover in sequestro ai vigili urbani, evento pacificamente occorso aMuco [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].Il soggetto chiamato [OSCURATO:PERSONA], inoltre, in data 1 gennaio 2001, ha contattatotelefonicamente dapprima la sede del deposito giudiziario e, poi gli uffici dellaPolizia [OSCURATO:PERSONA], presentandosi, di seguito, personalmente al Comando, ove èstato compiutamente identificato come [OSCURATO:PERSONA] (pag. 11-12 della sentenzaimpugnata).La Corte di appello ha, peraltro, congruamente rilevato come fosse superfluol’esperimento di una perizia per identificare l’imputato, in quanto lo stesso, sullabase delle intercettazioni telefoniche delle sue conversazioni con i correi, è statosottoposto nel corso delle indagini preliminari a servizi di osservazione e dipedinamento da parte degli inquirenti, che ne hanno monitorato gli spostamenti eappurato la dimora a Roma.8. Con il quarto motivo di ricorso il difensore ha censurato l’errataapplicazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 eil vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto.9. Il motivo è inammissibile per aspecificità.La censura, infatti, non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata, fondata sul tenore inequivoco delle conversazioni di rilievoorganizzativo intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e su quelle di rilievo direttivo tral’imputato e il fratello Elidon, in ordine alla spedizione dall’Albania all’Italia di uningente quantitativo di eroina (in purezza pari a Kg. 3,867 di principio attivo: pag.8, sentenza di primo grado) e in particolare a Roma, in data 4 marzo 2001, ove,proprio grazie alle intercettazioni, la sostanza stupefacente è stata sequestrata(pag. 10, sentenza impugnata, relativa al delitto contestato al capo A).La censura, inoltre, non considera le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratelloElidon, relative alla spedizione dell’ingente quantità di eroina sequestrata a Torino,il 5 dicembre 2000 (pari a dieci chili, suddivisi in venti panetti) e diretta a Roma(pag.10, sentenza impugnata; pagg. 2–7 della sentenza di primo grado, relativeal delitto contestato al capo c) dell’imputazione).10. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il Presidente