CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge con riferimento alla prova della detenzione ai fini di cessione e relativo vizio di motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, la quale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ha escluso la destinazione dello stupefacente sequestrato all'uso esclusivamente personale valorizzando, in maniera congiunta, una serie di elementi accertati nel caso concreto, quali: le modalità di detenzione della sostanza stupefacente, rinvenuta a bordo della vettura condotta dall'imputato; la diversa tipologia di sostanze; la cospicua somma di denaro contante trova nella disponibilità del ricorrente, peraltro gravato da precedenti reiterati, specifici e recenti, nonché le circostanze di tempo e luogo della detenzione, atteso che l'imputato abita vicino al luogo in cui è stato fermato, sicché non è dato comprendere perché avesse portato fuori della propria abitazione, in IiITLh( tutto lo stupefacente che era in suo possesso, occultandolo a bordo della propria autovettura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ap