CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28831‒2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]s. r.l., unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1605/15/2016 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata in data 17/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: TRIBUTIRilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento di un maggior reddito imponibile ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 200 8, che l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, esercente l’attività di intrattenimento e divertimento, sulla scorta anche dei dati comunicati dalla Società concessionaria della rete telematica SNAI e quantificato nella misura del 50 per cento del residuo della raccolta comunicato dal Concessionario SNAI, stante la prassi commerciale di ripartizione degli incassi in misura eguale tra gestore ed esercenti, la CTR della Puglia con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dell’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, annullava l’atto impositivo sul rilievo che la stessa aveva dimostrato, «con idonea documentazione depositata agli atti del giudizio, oltre che con l’introduzione di altre presunzioni» che l’Agenzia delle entrate aveva considerato come redditi somme che la società di fatto non aveva percepito in quanto una parte degli incassi delle slot machine erano stati fatti oggetto di furti, «come provato dalle denunce‒querele» prodotte in giudizio dalla società contribuente, e perché dai contratti stipulati dalla stessa con l’esercente la quota a quella spettante era il 25 per cento degli incassi e non il 50 per cento presunto dall’amministrazione finanziaria, con conseguente minor reddito percepito. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato atre motivi, cui non replical’intimata società. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata perché corredata da motivazione apparente , in violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. 2. Va preliminarmente ricordato che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola e non ricorre nel caso di specie) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). 3. Deve, quindi, ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 4. Orbene, in tale grave forma di vizio non può dirsi che incorra la sentenza impugnata che, a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni svolte, per come si dirà esaminando il secondo motivo di ricorso, contiene un’adeguata esposizione delle ragioni della decisione. Invero, pur volendosi ritenere del tutto generico il riferimento fatto dai giudici di appello alla «documentazione depositata agli atti del giudizio»e alle «altre presunzioni» introdotte dalla società contribuente, si pone ben oltre il minimo costituzionale l’affermazione secondo cui nella specie l’annullamento dell’avviso di accertamento era giustificato dal fatto che alla società contribuente non poteva imputarsi come ricavi le somme di cui aveva subito il furto e che la percentuale di ricavi ad essa spettante era inferiore a quella presunta dall’amministrazione finanziaria, come comprovato, la prima circostanza, dalle denunce‒querele e, la seconda, dai contratti stipulati con l’esercente. 5. Da quanto detto consegue l’infondatezza del motivo in esame che va, pertanto, rigettato. 6. Con il secondo motivo la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ. Sostiene la ricorrente di aver fornito prova adeguata del «totale delle somme incamerate dagli apparecchi di proprietà» della società contribuente in quanto ricavato dai dati comunicati dalla Società concessionaria della rete telematica SNAI, che aveva «elencato analiticamente gli incassi di ogni singolo apparecchio e le quote spettanti al gestore (da dividere con l’esercente)» (ricorso, pag. 11). Sos tiene, inoltre, che con riferimento alla diversa percentuale del compenso spettante alla società contribuente sulle somme incassate dalle giocate, quest’ultima non aveva prodotto «alcun tipo di documentazione, impedendo, di fatto, l’esame della stessa e la verifica dell’attendibilità di quanto sostenuto» (ricorso, pag. 17) e all’uopo fa riferimento ad un non meglio precisato allegato 4. 7. Il motivo è inammissibile perché, con riferimento al primo profilo di censura, non coglie la ratio decidendi dell’impug nata sentenza che non ha affatto ritenuto erronea la quantificazione dei ricavi accertati dall’Agenzia delle entrate come provenienti dalle giocate complessive, ma ha affermato che la società contribuente di fatto non poteva aver percepito quelle somme in quanto oggetto di vari furti, «come provato dalle denunce‒querele» da quella prodotte in giudizio, e perché spettantele una percentuale minore (25%) rispetto a quella (50%) ipotizzata dall’amministrazione finanziaria, per come risultante dai contratti stipulati dalla società contribuente con l’esercente. 8. Con riferimento alla seconda censura il motivo è inammissibile perché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di appello hanno espressamente dato atto del deposito da partedella società contribuente dei «contratti stipulati con l’esercente locatore e depositati agli atti del giudizio», da cui emergeva che la quota a quella spettante era il 25 per cento degli incassi e non il 50 per cento presunto dall’amministrazione finanziaria. Premesso che non è dato comprendere a cosa faccia riferimento la ricorrente quanto indica, a pag. 17 del ricorso, l’allegato 4 da cui si evincerebbe la fondatezza dell’assunto sostenuto, osserva il Collegio che la questione posta dalla ricorrente nella censura in esame doveva essere dedotta come motivo direvocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non, invece, di ricorso per cassazione (cfr.,ex multis, Cass. n. 1562 del 2021). 9. Con il terzo motivo la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2724, primo comma, n. 3, cod. civ. Sostiene la ricorrente che, con riferimento al furto degli incassi dalle slot machineper complessivi 34.020,00 euro, che avevano errato i giudici di appello ad attribuire rilevanza a quelle denunce e conseguentemente escluso quella somma dai ricavi conseguiti dalla società contribuente in quanto «una denuncia di furto non è di per sé sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva di precise indicazioni», richiamando al riguardo Cass. n. 18297 del 2008 e n. 9919 del 2008. Richiama inoltre altre pronunce giurisprudenziali di questa Corte sulle conseguenze derivanti dal furto di fatture (Cass. n. 6118 del 2009) o della contabilità (Cass. n. 16108 del 2011) o dalla perdita incolpevole di documenti e sulle conseguenze in materia di onere probatorio (Cass. n. 5182 del 2011 e n. 20580 del 2011). 10. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la ricorrente né riprodotto nel ricorso né allegato allo stesso il contenuto di quelle denunce così impedendo a questa Corte il vaglio di attendibilità della dedotta violazione di legge che, formulata con riferimento all’art. 2724, primo comma. n. 4, cod. civ., dettato in materia di prova testimoniale, è pure del tutto inconferente alla fattispecie, così come del tutto inconferenti sono le pronunce giurisprudenziali citate dalla ricorrente (sopra elencate) atteso che nel caso in esame non viene in rilievo il furto di documentazione contabile ma delle somme che le società contribuente aveva incassato dalle giocate e al riguardo la ricorrente non ha dedotto in nessuna parte del ricorso che la sottrazione di quelle somme costituiss e valida ragione per decurtarle dai ricavi della società contribuente da sottoporre comunque a tassazione. 11. Conclusivamente, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione dell’intimata.12.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13,