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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34074/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 5 giugno 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato e, escluse le circostanze aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto in contestazione e quelli oggetto delle sentenze per le quali, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 20 ottobre 2021, è già stata riconosciuta l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e clisattesi dal giudice di merito (si vedano pagg. 5, 6 e 7 della motivazione del provvedimento impugnato), risulta anche generico, nella misura in cui non è scandito dalla necessaria analisi critica delle statuizioni della sentenza impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 5 giugno 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato e, escluse le circostanze aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto in contestazione e quelli oggetto delle sentenze per le quali, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 20 ottobre 2021, è già stata riconosciuta l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e clisattesi dal giudice di merito (si vedano pagg. 5, 6 e 7 della motivazione del provvedimento impugnato), risulta anche generico, nella misura in cui non è scandito dalla necessaria analisi critica delle statuizioni della sentenza impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 34074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris